CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 agosto 2023
Cassazione n. 14641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del •ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Como del 28/08/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive emesso dal Questore di Como del 17/08/2023, della durata di un anno, con il quale si prescrive al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso la Questura. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile gli è stato notificato il 26/08/2023, alle ore 11,20, la richiesta del PM è stata formulata in data 28/08/2023 ad orario imprecisato, e la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa in pari data, il 28/08/2023, ad orario imprecisato. Non è quindi possibile stabilire se il giudice abbia o meno rispettato il termine minimo di 48 ore decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del Questore. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).Si è tuttavia specificato che, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez.3, n. 15973 del 04/03/2020 Cc. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 280796). Inoltre, qualora sia possibile ricavare dagli atti che il giudice per le indagini preliminari ha rispettato il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo all'interessato, prescritto a pena di nullità, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza non comporta la caducazione della misura Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023 Cc. (dep. 06/06/2023 ) Rv. 284667). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile del 16/03/2023 è stato notificato al ricorrente in data 26/08/2023 alle ore 11,20; la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 28/08/2023 ad orario imprecisato. Tuttavia, dall'esame degli atti, emerge che il ricorrente, con comunicazione pec del 28/08/2023, alle ore 11,21, ha fatto pervenire alla cognizione del giudice note scritte, di cui il giudice da atto nel provvedimento impugnato, indicando la data di ricevimento della memoria e richiamandone succintamente i contenuti. Ne segue, pertanto, che il ricorrente non ha subito alcun concreto pregiudizio, avendo esercitato le proprie facoltà difensive. Inoltre, dall'orario dell'invio della memoria difensiva all'ufficio del giudice (ore 11,21), emerge in modo incontrovertibile che il lasso di tempo minimo, necessario per esercitare il diritto al contraddittorio è stato ampiamente assicurato, posto che il giudice, pur non avendo indicato espressamente l'orario della emissione del provvedimento, ha certamente provveduto successivamente alle ore 11,21, avendo'clato atto del ricevimento della memoria difensiva e dei suoi contenuti difensivi. Pertanto, sebbene il provvedimento non rechi espressa indicazione dell'orario di emissione del provvedimento impugnato, il rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato è desumibile aliunde, posto che il ricorrente ha inviato l'atto difensivo alle ore 11,21 e che il giudice ha esaminato e dato atto del ricevimento della memoria. Infine, con riferimento al termine entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la convalida, si richiama l'indirizzo maggioritario secondo il quale il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez.3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231). Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, il ricorso è infondato, posto che la convalida del giudice è intervenuta in data 28/08/2023, entro il termine complessivo di novantasei ore dalla notifica del provvedimento questorile, avvenuta il 26/08/2023. 2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci