Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 2025

Cassazione n. 33267/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SMKXS), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 gennaio 1998 avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2025 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, commesso in data 5 giugno 2022.

2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione,travisamento del motivo di appello e motivazione inconferente/apparente sul passaggio di pag. 6/8 della sentenza impugnata.

Lamenta il ricorrente che la motivazione ha omesso di accertare la colpevolezza e la concreta esigibilità dell'adempimento nel termine.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 42 cod. pen., la violazione dei principi di colpevolezza ed esigibilità, omessa ovvero illogica motivazione sull'elemento soggettivo.

Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione delle circostanze sopravvenute e non imputabili al ricorrente (perdita di lavoro, cessazione di entrate, condizione di indigenza e carichi familiari) tali da non ritenere esigibile l'adempimento nel termine.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011, art. 25, comma 2, e 27 Cost., erronea equiparazione dell'inadempimento patrimoniale alla trasgressione delle prescrizioni, difetto di offensività in concreto.

Evidenzia il ricorrente che l'obbligo di cauzione ha natura patrimoniale e strumentale e la sua violazione, specie se determinata da impossibilità economica, non può essere trasformata in indice automatico di pericolosità o di elusione senza un rigoroso accertamento del disvalore concreto della condotta.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., motivazione apparente e criteri inconferenti.

La motivazione della sentenza impugnata è censurabile perché prescinde dalla verifica concreta della condotta e dell'offesa, così trasformando l'istituto in un giudizio astratto di gravità, utilizza i precedenti come automatismo impeditivo, senza esplicitare l'incidenza di tali elementi sui parametri normativi, qualifica la condotta come abituale senza descrivere una serialità di violazioni omogenee o un contesto di reiterazione, non confronta la dedotta impossibilità economica con la pretesa refrattarietà, limitandosi a postulare una scelta elusiva.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., diniego attenuanti generiche e mancata adeguata individualizzazione della pena.

La Corte di appello non si confronta con gli elementi positivi dedotti.

2.6. Con il sesto motivo il ricorrente richiede la applicazione di pene sostitutive, rinnovo ex art. 641 cod. proc. pen.

Il ricorrente evidenzia che il rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive per mancanza di procura speciale non preclude la possibilità di 2rinnovare la richiesta fondata su elementi diversi considerata la novità normativa introdotta con l'art. 20 bis cod. pen. 3.

Con atto depositato in data 26 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale.

4. Le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998.

In tale pronunzia, si è affermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente).

Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l'imputato assolva in concreto un «onere di allegazione» di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, Paraninfo, Rv. 269843-01; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, Corso, Rv. 246830-01; Sez. 5 n. 32615 del 13/07/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237106- 01).

Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per un verso, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis cit., al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già ritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532- 01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, Corso, cit.; Sez. 1, n. 39740 del 24/11/2006, Bellocco, Rv. 235416-01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato in esame, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di 3adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01).

In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sulla responsabilità il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di innpossidenza (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843-01) ovvero fatti hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01).

Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916-01; conf.

Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01).

Come si è da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in nnotiv. § 1), l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò; Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266-01).

3. I primi tre motivi del ricorso, trattati congiuntamente per l'oggetto degli stessi, sono infondati.

3.1. Calando, invero, le premesse di cui al punto 2) nel caso che occupa, va verificato se l'imputato abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione in parola. \ La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, confermando la motivazione resa nella sentenza di primo grado ed atteso che dalla documentazione in atti risulta che il [OSCURATO:PERSONA] espletava ancora attività lavorativa alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo il rapporto lavorativo cessato alla data del 15 luglio 2022 ed avendo percepito per il mese di giugno la retribuzione nella misura di euro 1.425,89. 4La misura di prevenzione ha avuto inizio in data 21 febbraio 2022 ed il termine naturale della scadenza dell'obbligo di versamento della cauzione sarebbe spirato in data 21 marzo 2022, fruendo peraltro ancora il di lui nucleo familiare del reddito di cittadinanza.

4. Parimenti infondato il quarto motivo del ricorso avendo la Corte di appello nel dettaglio motivato la infondatezza della richiesta attesa la pervicacia della condotta del [OSCURATO:PERSONA] che, anche a seguito della rateizzazione, ha omesso il versamento, così mostrando la pervicace volontà di non adempiere a quanto disposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e la particolare intensità del dolo che ha sorretto la condotta illecita.

4.1. Con motivazione lineare e coerente, la Corte di appello ha escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fato, di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che l'imputato, non effettuando neppure un pagamento parziale, ha dato dimostrazione di inottemperanza agli ordini dell'[OSCURATO:PERSONA], quale ulteriore espressione della sua pericolosità ed a tal proposito nella sentenza si sono valorizzati i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno condotto all'adozione della misura di prevenzione, essendo stato il ricorrente condannato in via definitiva in ordine al reato di partecipazione al sodalizio mafioso.

4.2. La sentenza impugnata, pertanto, ha dato corretta attuazione al principio già affermato da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui «al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "rado" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione.» (Sez. 1, n. 28574 del 06/05/2025, Rv. 288340 — 01; Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787 - 01).

5. Inammissibile è il quinto motivo del ricorso.

5.1. Va premesso che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, 5Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, quali le precedenti condanne per il reato di furto e per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti che evidenziano come il medesimo sia abitualmente dedito ad attività illecite dalle quali trae stabilmente i mezzi per il proprio sostentamento.

6. Il sesto motivo del ricorso è inammissibile.

6.1. Va premesso che, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01).

6.2. Ebbene, non vi è dubbio che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, nel caso di specie la richiesta di sostituzione della pena detentiva sia stata formulata in difetto di apposita procura speciale, non valendo a tal fine la procura speciale previamente conferita al diverso fine di proporre l'atto di appello e non risultando il [OSCURATO:PERSONA] assente per rinuncia all'udienza del 22 ottobre 2025 (v. verbale di udienza dibattimentale).

7. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] UrZIARIO D1ZIARIO 6 ILFUNZIO .\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SMKXS), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 gennaio 1998 avverso la sentenza del 10/12/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 maggio 2025 che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159, commesso in data 5 giugno 2022. 2. Avverso la sentenza, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione,travisamento del motivo di appello e motivazione inconferente/apparente sul passaggio di pag. 6/8 della sentenza impugnata. Lamenta il ricorrente che la motivazione ha omesso di accertare la colpevolezza e la concreta esigibilità dell'adempimento nel termine. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 42 cod. pen., la violazione dei principi di colpevolezza ed esigibilità, omessa ovvero illogica motivazione sull'elemento soggettivo. Lamenta il ricorrente l'omessa valutazione delle circostanze sopravvenute e non imputabili al ricorrente (perdita di lavoro, cessazione di entrate, condizione di indigenza e carichi familiari) tali da non ritenere esigibile l'adempimento nel termine. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011, art. 25, comma 2, e 27 Cost., erronea equiparazione dell'inadempimento patrimoniale alla trasgressione delle prescrizioni, difetto di offensività in concreto. Evidenzia il ricorrente che l'obbligo di cauzione ha natura patrimoniale e strumentale e la sua violazione, specie se determinata da impossibilità economica, non può essere trasformata in indice automatico di pericolosità o di elusione senza un rigoroso accertamento del disvalore concreto della condotta. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., motivazione apparente e criteri inconferenti. La motivazione della sentenza impugnata è censurabile perché prescinde dalla verifica concreta della condotta e dell'offesa, così trasformando l'istituto in un giudizio astratto di gravità, utilizza i precedenti come automatismo impeditivo, senza esplicitare l'incidenza di tali elementi sui parametri normativi, qualifica la condotta come abituale senza descrivere una serialità di violazioni omogenee o un contesto di reiterazione, non confronta la dedotta impossibilità economica con la pretesa refrattarietà, limitandosi a postulare una scelta elusiva. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., diniego attenuanti generiche e mancata adeguata individualizzazione della pena. La Corte di appello non si confronta con gli elementi positivi dedotti. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente richiede la applicazione di pene sostitutive, rinnovo ex art. 641 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che il rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive per mancanza di procura speciale non preclude la possibilità di 2rinnovare la richiesta fondata su elementi diversi considerata la novità normativa introdotta con l'art. 20 bis cod. pen. 3. Con atto depositato in data 26 marzo 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale. 4. Le parti concludevano come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dall'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (art. 3-bis, comma 4, legge n. 575 del 1965): resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, così come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998. In tale pronunzia, si è affermato - in modo significativo - che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l'esenzione da responsabilità per assenza di «colpevolezza» (intesa quale rimproverabilità concreta dell'agente). Nella successiva giurisprudenza di legittimità si è andato pertanto radicando un orientamento teso a riconoscere il rilievo della «impossidenza» a fini di esclusione della penale responsabilità, sempre che l'imputato assolva in concreto un «onere di allegazione» di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso, Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, Paraninfo, Rv. 269843-01; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532-01; Sez. 1, n. 13521 del 3/03/2010, Corso, Rv. 246830-01; Sez. 5 n. 32615 del 13/07/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237106- 01). Muovendo dalle indicazioni offerte dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per un verso, che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3-bis cit., al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere da quanto già ritenuto dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare (Sez. 1, n. 34128 del 4/07/2014, cit.; Sez. 5, n. 39359 del 15/07/2011, Sardina, Rv. 251532- 01; Sez. 1, n. 13521 del 03/03/2010, Corso, cit.; Sez. 1, n. 39740 del 24/11/2006, Bellocco, Rv. 235416-01) e, per altro verso, che, con riferimento al reato in esame, rientra nella cognizione del giudice l'accertamento dell'impossibilità economica di 3adempiere al versamento della cauzione, mentre grava sull'imputato l'onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01). In altri termini, incombe sul giudice della cognizione investito della decisione sulla responsabilità il potere/dovere di accertare - anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione - la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di innpossidenza (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843-01) ovvero fatti hanno impedito il pagamento (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857-01). Conclusione, questa, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 38310 del 5/10/2016, cit., in motiv.; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916-01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657-01). Come si è da ultimo precisato (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò, non mass., in nnotiv. § 1), l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325-01), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 33747 del 9/10/2025, Pratticò; Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266-01). 3. I primi tre motivi del ricorso, trattati congiuntamente per l'oggetto degli stessi, sono infondati. 3.1. Calando, invero, le premesse di cui al punto 2) nel caso che occupa, va verificato se l'imputato abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione in parola. \ La Corte distrettuale ha escluso detto adempimento, confermando la motivazione resa nella sentenza di primo grado ed atteso che dalla documentazione in atti risulta che il [OSCURATO:PERSONA] espletava ancora attività lavorativa alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo il rapporto lavorativo cessato alla data del 15 luglio 2022 ed avendo percepito per il mese di giugno la retribuzione nella misura di euro 1.425,89. 4La misura di prevenzione ha avuto inizio in data 21 febbraio 2022 ed il termine naturale della scadenza dell'obbligo di versamento della cauzione sarebbe spirato in data 21 marzo 2022, fruendo peraltro ancora il di lui nucleo familiare del reddito di cittadinanza. 4. Parimenti infondato il quarto motivo del ricorso avendo la Corte di appello nel dettaglio motivato la infondatezza della richiesta attesa la pervicacia della condotta del [OSCURATO:PERSONA] che, anche a seguito della rateizzazione, ha omesso il versamento, così mostrando la pervicace volontà di non adempiere a quanto disposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e la particolare intensità del dolo che ha sorretto la condotta illecita. 4.1. Con motivazione lineare e coerente, la Corte di appello ha escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fato, di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che l'imputato, non effettuando neppure un pagamento parziale, ha dato dimostrazione di inottemperanza agli ordini dell'[OSCURATO:PERSONA], quale ulteriore espressione della sua pericolosità ed a tal proposito nella sentenza si sono valorizzati i presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno condotto all'adozione della misura di prevenzione, essendo stato il ricorrente condannato in via definitiva in ordine al reato di partecipazione al sodalizio mafioso. 4.2. La sentenza impugnata, pertanto, ha dato corretta attuazione al principio già affermato da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui «al fine di escludere la configurabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione (nella specie, della sorveglianza speciale), di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito, pur a fronte dell'entità non elevata della relativa somma (nella specie, pari ad euro 200,00), può legittimamente richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno portato all'adozione della misura di prevenzione, tenendo, altresì, conto dell'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, in considerazione dell'interesse pubblico costituente la "rado" della normativa e della portata precettiva della relativa disposizione.» (Sez. 1, n. 28574 del 06/05/2025, Rv. 288340 — 01; Sez. 2, n. 678 del 19/11/2019, dep. 2020, Costa, Rv. 277787 - 01). 5. Inammissibile è il quinto motivo del ricorso. 5.1. Va premesso che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, 5Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi e soggettivi, quali le precedenti condanne per il reato di furto e per violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti che evidenziano come il medesimo sia abitualmente dedito ad attività illecite dalle quali trae stabilmente i mezzi per il proprio sostentamento. 6. Il sesto motivo del ricorso è inammissibile. 6.1. Va premesso che, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). 6.2. Ebbene, non vi è dubbio che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, nel caso di specie la richiesta di sostituzione della pena detentiva sia stata formulata in difetto di apposita procura speciale, non valendo a tal fine la procura speciale previamente conferita al diverso fine di proporre l'atto di appello e non risultando il [OSCURATO:PERSONA] assente per rinuncia all'udienza del 22 ottobre 2025 (v. verbale di udienza dibattimentale). 7. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] UrZIARIO D1ZIARIO 6 ILFUNZIO .\
Sentenza Cassazione n. 33267/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris