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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 42290/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha disposto la sua sostituzione con quella interdittiva del divieto di esercitare l'impresa o gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi sei.

Il Tribunale, dopo aver evidenziato l'assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato in sede di riesame, ha ribadito la irrilevanza ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione dei nuovi elementi costituiti dall'assenza di contatti con gli altri indagati dopo la perquisizione e sequestro del giorno 11 luglio 2022, come anche l'irrilevanza dell'assenza di cariche formali, in ragione della contestazione riferita al ruolo svolto come amministratore di fatto nelle vicende corruttive per cui è indagato.

Tuttavia, solo in ragione del tempo decorso dai fatti e della chiusura delle indagini ha ritenuto di operare la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva predetta.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo con cui deduce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a ribadire, aderendovi passivamente, le argomentazioni dell'ordinanza emessa in sede di riesame, lamentandosi, tra l'altro, il ricorrente anche perché si tratta di una ordinanza scritta dallo stesso relatore e perché si sofferma a ribadire la gravità indiziaria che non era stata neppure oggetto di censure.

Nel ricorso si denuncia la incongruenza della ravvisata attualità del pericolo di reiterazione per l'assenza di occasioni a delinquere specificamente individuate, e per avere valorizzato la spregiudicatezza desunta dalle modalità e continuità del rapporto corruttivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il Tribunale ha parzialmente accolto l'appello, ritenendo attenuate le esigenze cautelari solo per il tempo decorso, essendo rimasto sostanzialmente immutato il quadro cautelare, ed ha perciò applicato la più lieve misura interdittiva ritenuta sufficiente a salvaguardare le finalità cautelari.

Tutti gli elementi di novità che avrebbero giustificato il venir meno delle esigenze cautelari sono stati già considerati nel provvedimento del riesame, in quanto antecedenti, che è divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorso in cassazione deciso il 13 giugno 2024, e ciò giustifica il richiamo operato dal Tribunale al provvedimento emesso in sede di riesame.

Le deduzioni difensive sono state motivatamente respinte perché incentrate sulla cessazione degli incarichi, considerato che l'imputato ha agito in veste di amministratore di fatto, quindi senza alcuna carica formale, oltre che per le modalità dei fatti e la rete di rapporti intessuta con i pubblici ufficiali dell'ANAS che avrebbero consentito alle società, ad esso riferibili, di ottenere appalti pubblici milionari.

Il riferimento ai gravi indizi è, quindi, stato richiamato coerentemente solo al fine di fare emergere le ragioni della ritenuta irrilevanza degli elementi di novità addotti dalla difesa per la revoca della misura cautelare.

Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, non consentita in questa sede.

2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 2 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 8 gennaio 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha disposto la sua sostituzione con quella interdittiva del divieto di esercitare l'impresa o gli uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi sei. Il Tribunale, dopo aver evidenziato l'assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare già valutato in sede di riesame, ha ribadito la irrilevanza ai fini del giudizio sul pericolo di reiterazione dei nuovi elementi costituiti dall'assenza di contatti con gli altri indagati dopo la perquisizione e sequestro del giorno 11 luglio 2022, come anche l'irrilevanza dell'assenza di cariche formali, in ragione della contestazione riferita al ruolo svolto come amministratore di fatto nelle vicende corruttive per cui è indagato. Tuttavia, solo in ragione del tempo decorso dai fatti e della chiusura delle indagini ha ritenuto di operare la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva predetta. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per un unico motivo con cui deduce la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a ribadire, aderendovi passivamente, le argomentazioni dell'ordinanza emessa in sede di riesame, lamentandosi, tra l'altro, il ricorrente anche perché si tratta di una ordinanza scritta dallo stesso relatore e perché si sofferma a ribadire la gravità indiziaria che non era stata neppure oggetto di censure. Nel ricorso si denuncia la incongruenza della ravvisata attualità del pericolo di reiterazione per l'assenza di occasioni a delinquere specificamente individuate, e per avere valorizzato la spregiudicatezza desunta dalle modalità e continuità del rapporto corruttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il Tribunale ha parzialmente accolto l'appello, ritenendo attenuate le esigenze cautelari solo per il tempo decorso, essendo rimasto sostanzialmente immutato il quadro cautelare, ed ha perciò applicato la più lieve misura interdittiva ritenuta sufficiente a salvaguardare le finalità cautelari. Tutti gli elementi di novità che avrebbero giustificato il venir meno delle esigenze cautelari sono stati già considerati nel provvedimento del riesame, in quanto antecedenti, che è divenuto definitivo dopo il rigetto del ricorso in cassazione deciso il 13 giugno 2024, e ciò giustifica il richiamo operato dal Tribunale al provvedimento emesso in sede di riesame. Le deduzioni difensive sono state motivatamente respinte perché incentrate sulla cessazione degli incarichi, considerato che l'imputato ha agito in veste di amministratore di fatto, quindi senza alcuna carica formale, oltre che per le modalità dei fatti e la rete di rapporti intessuta con i pubblici ufficiali dell'ANAS che avrebbero consentito alle società, ad esso riferibili, di ottenere appalti pubblici milionari. Il riferimento ai gravi indizi è, quindi, stato richiamato coerentemente solo al fine di fare emergere le ragioni della ritenuta irrilevanza degli elementi di novità addotti dalla difesa per la revoca della misura cautelare. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa e più favorevole valutazione del quadro cautelare, non consentita in questa sede. 2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 o
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