CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]:ore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa, che ha depositato le proprie conclusioni scritte con allegata nota Spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte ovile [OSCURATO:PERSONA] spa, che, dal canto suo, ha depositato le proprie conclusioni scritte con allegata nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso Per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il GIP di Monza, in data 26.9.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di reato loro rispettivamente ascritti (e, per il Marrone, con l'eccezione di quelli di frode assicurativa ascrittigli ai capi 2, 5, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 23, 24 e 31), per cui, ritenuto, per il primo, il vincolo della continuazione tra di essi e con il reato - stimato più grave - di cui alla sentenza del Tribunale di Monza del 20.7.2017, dichiarata irrevocabile il 13.3.2019, esclusa, altresì, per il Bonomelli, la aggravante di cui al comma 5 dell'art. 416 cod. pen., applicata la diminuente per il rito abbreviato, aveva condannato il Marrone alla pena complessiva di anni 7 di reclusione in continuazione con quella di cui alla sentenza sopra indicata e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione; aveva inoltre condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese da queste sostenute in ed in favore delle quali aveva liquidato una provvisionale in favore di Unipolsai, Axa e [OSCURATO:PERSONA].ni a carico del solo Marrone; da ultimo, era stata disposta, per quanto concerne il Marrone, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 e, per quanto riguarda il Bonomelli, per anni 1; 2. ricorrono per cassazione il Marrone ed il Bonomelli tramite i rispettivi difensori: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce: 2.1.1 violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen.: riepiloga il contenuto della sentenza di primo grado, il cui impianto è stato confermato da quella di appello, con specifico riguardo alla contestazione associativa sottolineando che due degli asseriti partecipi erano stati assolti e che dei 33 reati fine dimostrativi della esistenza del sodalizio solo sei erano stati commessi i presunti associati; rileva, perciò, che proprio il principio giurisprudenziale evocato da entrambi i giudici di merito non era nel caso di specie applicabile dal momento che la maggior parte dei reati contestati era ascrivibile al ricorrente in concorso con soggetti terzi; aggiunge, ancora, che la assoluzione di due dei presunti associati non consentiva di raggiungere il numero minimo; 2.1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen. e 649 cod. proc. pen.: rileva che la difesa aveva eccepito che il fatto per il quale era intervenuta la condanna del Marrone era il medesimo già giudicato con la sentenza n. 2136 del 2017 resa dal medesimo Tribunale di Monza e che l'eccezione, riproposta in appello, è stata respinta dalla Corte territoriale con motivazione apparente perché ripetitiva di quella di primo grado con l'aggiunta di un incongruo riferimento giurisprudenziale; sottolinea, infatti, a sostegno della medesimezza della condotta contestata al Marrone nella sentenza del 2017 che: le condotte di cui ai capi 31, 32 e 33 sono state valorizzate sia come reati fine della associazione qui giudicata che come indici rivelatori della appartenenza del Marrone al sodalizio giudicato nel 2017; la struttura rappresentata dalla azienda di autodemolizione, provvista di sistemi ai allarme e di sorveglianza sofisticati, è anche in tal caso esattamente la stessa; la struttura preesisteva rispetto ai sodalizi di cui si assume il Marrone abbia fatto parte avendo in realtà il ricorrente svolto la medesima attività senza alcun controllo del territorio; 2.1.3 violazione di legge con riferimento ai reati-fine: rileva che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il Marrone è stato condannato per il capo 15 che non gli era tuttavia mai stato contestato e che, inoltre, con riferimento al capo 4), la [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva proposto querela essendosi costituita parte civile con atto che sarebbe comunque stato tardivo; quanto al capo 14), il contestato delitto di riciclaggio sarebbe stato commesso prima del relativo delitto presupposto; che, infine, i fatti di cui agli artt. 367 e 642 cod. pen. sono ormai prescritti; 2.1.4 violazione di legge in relazione all'istituto del reato continuato: segnala che il Tribunale aveva riconosciuto, per il delitto di cui al capo 1), un aumento di anni 2 e mesi 6 di reclusione assolutamente sproporzionato rispetto a quello di mesi 7 di reclusione per il capo 3); rileva che i giudici di merito hanno inoltre violato il principio da ultimo ribadito da SS.UU. 47127 del 2021 in merito all'obbligo di motivazione per ciascun aumento; 2.1.5 violazione di legge in relazione agli a rtt. 62-bis e 133 cod. pen.: rileva che, a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non ha motivato in merito al diniego delle attenuanti generiche che, invece, erano state ritenute dalla sentenza del 2017 sulla scorta di considerazioni di natura soggettiva che necessariamente attengono a tutti i reati avvinti dalla riconosciuta continuazione; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce: 2.2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali: rileva che la Corte di appello, semplicemente riportandosi a quella di primo grado, ha giudicato privo di fondamento il rilievo difensivo concernente l'assenza, nel fascicolo del PM, dei cd contenenti le registrazioni audio delle intercettazioni telefoniche presenti solo sotto forma di brogliacci e trascrizioni parziali; segnala che la prova fondante la responsabilità del Bonomelli per la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) riposa esclusivamente sulle conversazioni intercettate consistenti in dieci contatti telefonici intercorsi in sette mesi, risultando perciò assolutamente indispensabile il loro integrale ascolto; rileva, infatti, che mai il Bonomelli, cui pure si ascrive il ruolo di procacciatore di autovetture per il Marrone, è mai stato controllato, fermato o colto in possesso di autovetture o pezzi di ricambio di dubbia provenienza; conclude sottolineando che prima ancora della sentenza di appello era maturato il termine di prescrizione del reato; 3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso del Marrone, rileva che il primo motivo è articolato su censure che investono il giudizio di merito ed è reiterativo delle difese già proposte nei gradi precedenti, affrontate e risolte dalla Core di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, anche con riguardo all'eccezione di giudicato, reiterata con il secondo motivo e relativa alla sentenza del Tribunale di Monza del 20.3.2017 e che non attinge profili di diritto ma apprezzamenti di fatto; rileva, ancora, la inammissibilità delle altre censure della difesa del Marrone in quanto non proposte con l'atto di appello ovvero, come quelle contenute nel quinto motivo, del tutto generiche; quanto al ricorso nell'interesse del Bonomelli, osserva che nell'unico motivo di ricorso sono accomunate doglianze in diritto e censure in fatto; segnala, in ogni caso, la genericità e la infondatezza del rilievo concernente la inutilizzabilità delle intercettazioni e la inammissibilità, in questa sede, dei rilievi in fatto; 4. la difesa della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa ha trasmesso le proprie conclusioni scritte rilevando, con riguardo al ricorso del Marrone, come il primo motivo finisca per riproporre questioni di merito già congruamente affrontate e disattese dalla Corte di appello; come il secondo motivo sia manifestamente infondato non potendosi ravvisare alcuna violazione del ne bis in idem; come gli altri motivi siano comunque inammissibili per manifesta infondatezza o genericità; quanto al ricorso del Bonomelli, segnala la genericità della argomentazione relativa alla violazione dei diritti di difesa e la manifesta infondatezza dei rilievi sulla responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata va annullata con riguardo ai reati di cui ai capi 4), 6), 8), 10), 15), 17), 19), 20) e 22) in quanto, pur considerando i periodi di sospensione del suo corso, come rilevabili dalla consultazione dei verbali relativi al giudizio di primo grado, alla data della sentenza di appello, era già maturato interamente il termine massimo di prescrizione. Consegue, pertanto, la eliminazione della pena corrispondente, pari agli aumenti per la continuazione che erano stati disposti per quelle ipotesi di reato, ovvero nella misura di /mesi 2 di reclusione per ciascuna di esse, e, perciò, in quella complessiva di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotti, per il rito, ad anni 1 di reclusione. Il ricorso è, per il resto, inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede anche per non essere state previamente devolute con l'atto di appello. 1.1 Rileva collegio che le censure articolate con il primo motivo del ricorso si collocano senz'altro al di fuori del perimetro all'interno del quale è consentito il vaglio di legittimità sulla motivazione finendo, di fatto, per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione rispetto a quella risultante dalla sentenza impugnata e posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo e proprio del giudice di merito. Va ribadito, in primo luogo, che nel caso si specie si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Di qui, perciò, la possibilità di invocare non soltanto la motivazione articolata dalla Corte territoriale (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ma, anche, quella della sentenza di primo grado (cfr., pagg. 21-22); in particolare, i giudici di merito hanno sottolineato come lo stesso Marrone avesse ammesso la propria responsabilità per i reati-fine fornendo, inoltre, una ricostruzione del "modus operandi" e dei rapporti con i sodali (non certo nel numero minimale indicato nel ricorso) tale da configurare, di per sé, l'esistenza del vincolo associativo; tra i "collaboratori", poi, il Marrone aveva indicato anche il Bonomelli la cui responsabilità riposava, inoltre, sulle intercettazioni e sui servizi di OCP e non rilevando, secondo la corretta considerazione della Corte, la mancata conoscenza degli altri sodali. La sentenza impugnata, dunque, letta in coerenza ed unitariamente a quella di primo grado, ha evidenziato una serie di elementi fattuali che consentono di ritenere la decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che è ferma nel distinguere tra la partecipazione criminosa, in cui l'accordo è limitato alla realizzazione di uno o più reati e l'associazione a delinquere, in cui l'accordo non si esaurisce dopo la commissione dei delitti, ma permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso, risultando insufficiente, ai fini della prova della sussistenza del vincolo associativo, quella relativa alla responsabilità per i singoli reati fine, dovendo essere dimostrata la sussistenza del vincolo stesso, stante l'autonomia tra questi ultimi e la fattispecie associativa (cfr., Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105; Sez. 6, n. 6728 del 15/03/1989, Calvano, Rv. 181254; Sez. 1, n. 3905 del 30/06/1988, dep. 17/03/1989, Bannici, Rv. 180799; Sez. 1, 6 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] adcì n. 3492 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 16/03/1988, Altivalle, Rv. 177894; Sez. 2, n. 1934 del 14/12/1985, Mula, Rv. 170255; Sez. 5, n. 7957 del 20/06/1985, Cavolini, Rv. 170345). D'altra parte, già in epoca risalente questa Corte aveva precisato che, ai fini della prova della esistenza del reato associativo, "non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170231-01; nello stesso segno, recentemente, quanto alle associazioni di tipo mafioso, Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250.01; cfr., anche, tra le non massimate, Sez. 2, n. 7510 del 14.1.2022, Brandini; Sez. 5, n. 37496 del 7.9.2021, Talarico; Sez. 1, 35992 del 5.3.2019, Omorodion; Sez. 2, n. 41205 del 19.4.2017, Aiello). 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello, replicando alle argomentazioni sviluppate dalla difesa già nel corso del giudizio di primo grado, ha richiamato quanto sul punto aveva perciò osservato il giudice di primo grado in ordine al fatto che le imputazioni di cui si discute erano scaturite da indagini condotte dalla [OSCURATO:PERSONA] Milano ed aventi ad oggetto il sodalizio di stampo mafioso ritenuta dalla sentenza del 2017; era emerso che il Marrone, avvalendosi della relativa forza intimidatrice, era dedito alle truffe in danno di compagnie assicurative ricettazione e riciclaggio di veicoli, operando tuttavia, per questo i genere di attività delittuosa, con una struttura associativa autonoma e differente da quella mafiosa in quanto, per l'appunto, dedita a reati contro il patrimonio; il GUP aveva infatti chiarito che, sia pure operanti nel medesimo contesto spazio- temporale, la associazione a delinquere dedita in modo specifico ai furti di autoveicoli, riciclaggio e truffe assicurative, aveva una compagine più circoscritta e solo parzialmente sovrapponibile a quella, ben più ampia, della associazione di stampo mafioso dedita, prettamente, al controllo del territorio ed alla intimidazione laddove, per l'appunto, il sodalizio i esame aveva un "oggetto sociale" limitato alle condotte sopra indicate. D'altra parte, è sufficiente richiamare la imputazione elevata a carico del ricorrente nel procedimento definito nel 2017 (cfr., all. sub 1 al ricorso) per rendersi conto di come essa non fosse coincidente con quella di cui al capo 1) del presente giudizio; correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno concluso per la compatibilità, sul piano formale, della contestuale adesione ai due sodalizi, quand'anche dalla platea di partecipi parzialmente coincidente e dalla contestuale operatività sul piano spazio-temporale risultando tutt'altro che incongruo il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sul concorso formale tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, fondata sulla considerazione secondo cui l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico (e, si può dire, a quella "semplice"), in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali (cfr., Sez. 1 - , n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 01; Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163 - 01). 1.3 n terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono preclusi ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non hanno formato oggetto di censure in appello e non trattandosi di questioni rilevabili di ufficio.2. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorso del Bonomelli è inammissibile perché affidato ad un unico motivo, manifestamente infondato. Come accennato in precedenza, il procedimento era scaturito dalle indagini espletate, anche con il ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il quale sarebbe intervenuta la sentenza del 2017 nei confronti del Marrone. Il materiale intercettivo ivi acquisito era stato utilizzato per il diverso procedimento che è culminato nella sentenza della Corte di appello di Milano qui esaminata e che, con affermazione non censurata nel ricorso, è stato giudicato utilizzabili ai sensi del testo dell'art. 270 cod. proc. pen. vigente in quel momento, ed alla stregua della interpretazione della norma come definita dalle SS.UU. "Cavallo". La questione proposta in questa sede, invece, è quella della inutilizzabilità delle intercettazioni non già in quanto eseguite in altro procedimento ma perché, agli atti, non sono state depositate le registrazioni delle conversazioni intercettate al fine di consentire alla difesa il loro integrale ascolto. La Corte di appello, sul punto, ha correttamente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso di utilizzazione di intercettazioni eseguite nell'ambito di un diverso procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (cfr., Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, Tunno, Rv. 266410 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 3, n. 8557 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Boldini; Sez. 3, n. 5821 del 18.1.2022, Napolitano; Sez. 5, del n. 2640 del 23.9.2021, Aquino; sez. 2, n. 2570 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tondi; Sez. 2, n. 37067 del 22.10.2020, Morabito). 3. L'inammissibilità del ricorso del Bonomelli comporta la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile ragione alcuna per l'esonero. Entrambi i ricorrenti vanno inoltre condannati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e di assistenza, nel presente grado, delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, spese liquidate come in dispositivo alla luce delle relative notule e, tuttavia, delle vigenti tariffe professionali.P.Q.11. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 4), 6), 8), 1.0), 15), 17), 19), 20) e 22), perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena per complessivi anni uno di reclusione, determinando la pena finale in anni sei di reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellé:i somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, che liquida, per ciascuna di tali parti, in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24.1.2023 [OSCURATO:PERSONA](Cianf cca [OSCURATO:PERSONA] acchio LutItt\, [OSCURATO:PERSONA]:L ,1 5 MAR. 2023 L FUNZIONAlt i Th IZÌ` RIO [OSCURATO:PERSONA] P- bRf •%,\ 0 , - rios\-v- \, \.ik. or -00,\-\\,,,,\,-.?„.\ - -ye)',--\; à\ik 9 -&...-1n'\ -òevu --,,n -,),./0 ,,,.z. ../ --„