Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27952/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Ed invero, il proposto ricorso, che evoca in termini meramente assertivi erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Agropoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Ed invero, il proposto ricorso, che evoca in termini meramente assertivi erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris