CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 25589/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1644/2024 propostoda: GIUSEPPINAMOSCATO, difensore antistatario della [OSCURATO:SOCIETA]., nel procedimentoR.G. n. 17833/2022, con domicilio digitale, ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- DOTT.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso l’ordinanza n. 350/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 8/1/2025; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 1644/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’avv.ssaGiuseppina Moscato, quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimentoR.G. n. 17833/2022 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 8/1 /2025, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA].p.a., avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 791/2022depositata il 16/5/2022, ha condannato lo studio associato ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle società controricorrenti,omettendo tuttavia, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., di distrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza; loStudio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Dott.ssaSabina Vigile e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese inquesta sede; consideratoche, l’avv.ssaGiuseppina Moscato, quale difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimentoR.G. n. 17833/2022 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarandosiantistataria; sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull'istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile,in assenza di un'espressa indicazione legislativa, ̀ costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; Adunanzadel26 maggio 2025 – R.G. n. 1644/2024 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri laprocedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art.93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso incui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed ̀ un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., anch e nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione(cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 –01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01); il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositatain data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «eagli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, qu anto alla Mirras.r.l., in favore dell’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 cod. proc.civ.»; nonvi ̀ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 - 01); P.Q.M LaCorte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della CorteSuprema di cassazione depositata in data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo,dopo le parole «e agli accessori come per legge», la frase «,da distrarsi, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA]., in favore dell’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] art. 93 cod. proc. civ.». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull'originale della predetta ordinanza. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio dell