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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27820/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )1LRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato, nonché al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sulla sufficienza del compendio probatorio, sull'idoneità dei prodotti ad ingannare chi li avesse visti indosso ai potenziali acquirenti e sulla consapevolezza della loro illiceità da parte del ricorrente, che non era stato in grado di fornire giustificazioni circa la loro provenienza nonché sull'abitualità della condotta quale presupposto ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )1LRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione contestato, nonché al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 sulla sufficienza del compendio probatorio, sull'idoneità dei prodotti ad ingannare chi li avesse visti indosso ai potenziali acquirenti e sulla consapevolezza della loro illiceità da parte del ricorrente, che non era stato in grado di fornire giustificazioni circa la loro provenienza nonché sull'abitualità della condotta quale presupposto ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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