CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONEdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Crotone, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con la pubblica accusa, per i reati di danneggiamento e furto pluriaggravato in concorso; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza, quanto alla ritenuta antigiuridicità della condotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto genericamente proposto, atteso che non non indica chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso ed in ogni caso è proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](If7P DEPOS &TATA iri Afsie— FR