CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 luglio 2026
Cassazione n. 23074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e dif esa, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeche le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentosiano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato,elettivamente domiciliata presso il suo studio e dell'A2v v. [OSCURATO:PERSONA], inRoma via F. Denza, n. 20. 22877287/2019R.G.N-. r1ic1o3r6r8e/n2t0e1 7-contro[OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa, ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente -1 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 4258/2020, depo-sitata il 15/9/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/7/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4258 del 2020,depositata il 15/9/2020, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tri-bunale di Roma, che, accogliendo solo in parte l'opposizione propo-sta contro il decreto ingiuntivo n. 23231 del 2010 emesso per euro188.925,56 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (CNPAF), aveva revocato il decreto e condannatol'ente di esazione al pagamento della somma di euro 180.456,22, inrelazione alle somme iscritte a ruolo e non riversate dal concessio-nario, con riferimento agli anni 1998 e 1999.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale reputava ap-plicabile l'art. 1, commi 527-528, della legge n. 228 del 2012, chenon poneva alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnatida soggetti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece creditivantati da soggetti privati, dall'altra.La legge del 2012 riguardava indistintamente tutti i crediti iscrittiin ruoli esecutivi sino al 31/12/1999 ed era ispirata all'esigenza dirazionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori, a prescinderedalla natura pubblica o privata.Tale disposizione prevedeva l'annullamento delle quote e il disca-rico dell'agente per la riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31 di-cembre 1999, inclusi così anche quelli per cui vi era stata ingiun-2 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026zione. La norma valeva per tutti i ruoli iscritti entro il 31 dicembre1999 e indipendentemente dal loro valore, mentre il successivocomma 529 escludeva espressamente l'applicabilità delle disposi-zioni di cui agli artt. 19 e 20 del d.l.gs. n. 112 del 1999.Il D.M. 15 giugno 2015 prevedeva lo sgravio automatico dellequote di credito tanto inferiori che superiori al suddetto importo dieuro 2.000,00.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCassa Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], depositando an-che memoria.Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate-Riscossione,depositando anche memoria.3. Il Presidente ha depositato proposta di definizione anticipata,ai sensi dell'art. 380-bis n. 1 c.p.c.La ricorrente ha presentato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge n.228/2012, nonché degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.»La Corte territoriale avrebbe errato nel reputare applicabile allaCNPAF, ente di natura privatistica, l'art. 1, comma 527 e seguenti,della legge n. 228 del 2012.Ciò sarebbe in contrasto con la natura di fondazione di dirittoprivato del CNPAF, ma soprattutto con l'autonomia contabile, finan-ziaria e gestionale della [OSCURATO:PERSONA].Tra l'altro, per i ruoli di valore inferiore ad euro 2.000,00, lastessa legge n. 228 del 2012 prevedeva l'automatico annullamentodei crediti e non dei ruoli.3 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026In ogni caso, l'annullamento dei ruoli, in assenza di qualsivogliatradurrebbe nell'annullamento di crediti vantati dalla Cassa nei con-fronti dei propri iscritti, in assenza di qualsiasi prova che i creditivantati dalla stessa non fossero andati prescritti per negligenza delloesattore.Ad avviso della ricorrente, poi, le disposizioni richiamate potreb-bero essere applicabili ai rapporti non ancora conclusi, ma non nelcaso di specie, in cui risultavano omesse le rendicontazioni e le in-formazioni («avendo omesso ogni forma di informazione e rendicon-tazione»), nonché le comunicazioni di inesigibilità, laddove il rap-porto tra CNPAF ed Agente della riscossione era definito ormai datempo.A nulla valeva osservare che l'Agente per la riscossione era an-cora nei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigi-bilità e non avesse già irrimediabilmente perso il diritto al discarico.Per la ricorrente, gli enti esattoriali si erano resi responsabili diconclamata mala gestio nella riscossione dei crediti a loro affidatidalla CNPAF.Peraltro, deve rammentarsi il fondamentale divieto di finanzia-menti da parte dello Stato, non potendo la CNPAF usufruire di finan-ziamenti pubblici diretti o indiretti, e dovendo, in ipotesi di dissestofinanziario, necessariamente essere posta in liquidazione.La CNPAF è soggetta ad un sistema di autofinanziamento che neassicura l'equilibrio economico-finanziario.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «illegitti-mità costituzionale dell'art. 1, comma 527 e seguenti, legge n. 228/2012, in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Costituzione; violazionedegli artt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione Europea dei4 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Diritti dell'Uomo e 117 Costituzione; violazione dell'art. 6 CEDU, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La sentenza impugnata non avrebbe valutato l'illegittimità costi-tuzionale delle norme richiamate, sotto il profilo della irragionevo-lezza, dell'ablazione senza ristoro di un diritto proprio della Cassa,del diritto ad un processo giusto, della disparità di trattamento.Tale disposizione non potrebbe comportare l'annullamento anchedei crediti delle casse previdenziali, per violazione degli artt. 3, 38,41 e 42 della Costituzione.3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: disapplicazione delle norme internein contrasto con il diritto dell'unione; in via subordinata, istanza dirimessione alla Corte di giustizia UE di questione pregiudiziale inter-pretativa ex art. 267, paragrafo 3, TFUE».A seguito della normativa in esame, si sarebbero verificati inde-biti vantaggi selettivi per gli agenti della riscossione, rispetto ai con-cessionari privati operanti nel settore della riscossione, abilitati all'u-tilizzo dell'ingiunzione fiscale ex regio decreto n. 639 del 1910.La legge n. 228 del 2012 avrebbe introdotto non solo una misuracondonistica a favore dei debitori morosi, ma anche una sanatoriaper Equitalia.4. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazionee falsa applicazione dell'art. 1, comma 527, legge n. 298/2012,dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 15/6/2015, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».Si censura la sentenza impugnata laddove non ha tratto le ne-cessarie conseguenze in ordine ai differenti regimi previsti dallalegge n. 228 del 2012, in ragione delle diverse soglie (annullamentodei crediti e discarico dei ruoli).5 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Da un lato, infatti, si tratterebbe di crediti inferiori ad euro2.000,00 e, dall'altro, dei ruoli recanti crediti di importo superiore atale soglia.La Corte d'appello avrebbe errato nell'applicare ai crediti dellaCNPAF di importo inferiore ad euro 2.000,00 l'istituto dell'annulla-mento automatico.Infatti, si potrebbe concepire il discarico automatico dei crediti divalore superiore ad euro 2.000,00 come misura amministrativa cheestingue il rapporto esattoriale ope legis, ma lascia impregiudicati idiritti di credito della CNPAF; viceversa, l'annullamento automaticodei crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, si spingerebbe adestinguere non solo il ruolo, ma anche il credito della CNPAF.5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati, nei termini di cui motivazione.6. Quanto al quadro normativo di riferimento, può richiamarsiquanto già affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenzan. 31908 del 7/12/2025, che, pur confermando gli orientamenti dilegittimità precedenti, in ordine ai ruoli sino al 31/12/1999, ha estesogli stessi anche ai ruoli successivi a tale periodo.7. In precedenza, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 43del 1988, il concessionario addetto alla riscossione era debitore dellointero ammontare delle somme iscritte nei ruoli.7.1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 citato, «[l]a consegna deiruoli costituisce il concessionario debitore dell'intero ammontaredelle somme iscritte nei ruoli stessi, che debbono essere da lui ver-sate alle scadenze stabilite ancorché non riscosse, previa detrazionedelle somme che il concessionario stesso è autorizzato a trattenereai sensi degli artt. 62 e 86».Tali somme dovevano essere versate dal concessionario allaCNPAF alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse, in applicazione6 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026del principio del «non riscosso come riscosso», avendo il concessio-nario l'obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure diriscossione, con possibilità, in base agli artt. 75 e 77 del d.P.R. n. 43del 1988, di recuperare il carico anticipato, con rimborso dalla Cassao compensazione con gli altri importi da anticipare, solo ove avesseagito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riu-scire nell'esazione («diritto al discarico» o «sistema del discarico»).7.2. La domanda di rimborso doveva essere presentata, corre-data dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure espe-rite «all'ufficio dell'amministrazione finanziaria, o all'ente che haemesso il ruolo entro 12 mesi da quello di scadenza dell'ultima rata»,ex art. 77 del d.P.R. n. 43 del 1988.Ulteriori e diversi termini di presentazione riguardavano le ipotesiin cui fossero pendenti procedure esecutive o concorsuali.L'art. 86 del d.P.R. n. 43 del 1988 cesellava, poi, il procedimentodi «sgravio provvisorio» («decorsi due mesi dalla presentazione delladomanda di rimborso senza che l'ufficio competente dell'amministra-zione finanziaria o l'ente impositore abbia provveduto agli adempi-menti di sua competenza, il concessionario, se la domanda è statapresentata nei termini e non sia priva di documentazione, ha dirittoallo sgravio provvisorio in misura pari al 90% dell'importo della do-manda. Se ricorrono particolari circostanze il servizio centrale, surichiesta del concessionario, autorizza lo sgravio in misura pari al100% dell'importo della domanda»).8. Successivamente, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999 ha abrogatoil comma 3 dell'art. 32 d.P.R. n. 43 del 1988, procedendo al riordinodella disciplina della riscossione mediante ruolo a partire dal 26/2/1999 (art. 2: «1. È abrogato l'art. 32, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altradisposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al7 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso. 2. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i con-cessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduticonseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoliad essi consegnati prima di tale data»).8.1. Si è eliminato l'obbligo dell'agente di riscossione di versareanticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuo-tere, introducendo un diverso sistema, in base al quale il concessio-nario, una volta ricevuti ruoli, doveva procedere alla riscossione deirelativi importi e, dopo averli riscossi, aveva l'obbligo di riversarli allaCassa.8.2. L'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999 ha provveduto all'abro-gazione della normativa precedente («salvo quanto previsto dagliartt. 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamenteal rinvio contenuto nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.237»).Restavano salvi, dunque, gli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 112 del1999.L'art. 58 riguardava le cauzioni ed i meccanismi di salvaguardia,per cui «le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari incarica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ride-terminate in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1».L'art. 59 del d.lgs. n. 112 del 1999 si occupa, invece, delle pro-cedure in corso, per cui «fermo restando quanto previsto dagli artt.60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità gia-centi presso enti creditori alla data di entrata in vigore del presentedecreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».8 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59, «le somme anticipate inforza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite aiconcessionari» con specifiche modalità.Ai sensi dell'articolo 59, comma 4-ter, del d.l.gs. n. 112 del 1999,a decorrere dal 9/6/2001, si prevedeva che «per i ruoli resi esecutiviprima del 30 settembre 1999: […] b) non si applica l'articolo 19,comma 2, lettera a); c) il termine previsto dall'articolo 19, comma2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con de-creto del Ministero delle Finanze; d) la comunicazione di cui all'arti-colo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1 otto-bre 2004 […]».Quanto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c),è stata abrogata dal decreto-legge n. 281 del 2004, a partire dal29/11/2004.9. Nell'ipotesi di omessa riscossione, il concessionario poteva ot-tenere il «discarico per inesigibilità» attraverso il rispetto di determi-nati adempimenti.10. In particolare, l'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Riordinodel servizio Nazionale della riscossione, in attuazione della delegaprevista nella legge 28 settembre 1998, n. 337), stabiliva la proce-dura per il «discarico per inesigibilità».Al comma 1, nella versione anteriore al 1/1/2015, in vigore dal1/1/2013, si prevedeva che «[a]i fini del discarico delle quote iscrittea ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'entecreditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazioneviene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto delministero delle finanze».Al comma 2 si stabiliva, per quel che ancora qui rileva, che«[c]ostituiscono causa di perdita del diritto al discarico […] b) lamancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica,9 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singolequote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese […]».Tale comunicazione verrà successivamente eliminata con l'art. 1,comma 682, della legge n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015.Per effetto di numerosissime proroghe legislative, tale comuni-cazione non è stata mai resa in concreto operativa, come si dirà inprosieguo.Sempre al comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999, si fariferimento all'ulteriore causa di perdita del diritto al discarico, pre-vista dalla lettera c) («la mancata presentazione, entro il terzo annosuccessivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibi-lità prevista dal comma 1»).11. Tali disposizioni hanno subìto modifiche ad opera della legge23/12/2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato), in vigore dal 1/1/2015.A seguito di detta legge, l'art. 19, comma 1, è stato modificato,quanto al discarico per inesigibilità, nel senso che «[a]i fini del di-scarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anchein via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibi-lità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalitàstabilite con decreto del Ministero delle Finanze, entro il terzo annosuccessivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamenteprevisto da specifiche disposizioni di legge. La comunicazione è tra-smessa anche se, alla scadenza di tale termine, le quote sono inte-ressate da procedure esecutive o cautelari avviate, da contenziosopendente, da accordi di ristrutturazione o transazione fiscali e previ-denziali in corso, da insinuazioni in procedure concorsuali ancoraaperte, ovvero da dilazioni in corso concesse ai sensi dell'art. 19 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 102,10 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026e successive modificazioni. In tal caso, la comunicazione assume va-lore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre delloanno di chiusura delle attività in corso ove la quota non sia integral-mente riscossa».Tale comunicazione, come si vedrà, verrà successivamente pro-rogata per legge.Con la legge n. 190 del 2014, è stata, invece, abrogata la letterab) dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, non essendodunque più prevista la comunicazione annuale dello stato delle pro-cedure relative alle singole quote comprese nei ruoli.12. Il procedimento di discarico per inesigibilità dei ruoli vienedescritto nell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999.Nella previsione originaria tale disposizione prevedeva che «[i]lcompetente ufficio del Ministero delle Finanze per le entrate di suacompetenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altreentrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione diinesigibilità, ritiene che non siano rispettate le disposizioni dell'art.19, comma 2, lettere a) d) ed e), notifica apposito atto al concessio-nario, che nei successivi 30 giorni può produrre osservazioni. De-corso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provve-dimento a carattere definitivo».Al comma 2 dell'art. 20 si chiarisce che «[s]e il concessionarionon ha rispettato le disposizioni dell'art. 19, comma 2, lettere b) ec), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si èverificata la causa di perdita del diritto al discarico».Per il comma 3 dell'art. 20, poi, «in caso di diniego del discarico,il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro 10 giornidalla notifica del relativo provvedimento, la somma […]», mentre, aisensi del comma 4, contro il provvedimento di diniego del discaricoè ammesso ricorso alla Corte dei conti.11 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/202613. La materia è stata poi disciplinata dalla legge n. 228 del24/12/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato), in combinato disposto con il decreto attua-tivo del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/6/2015.In particolare, sono state distinte tre tipologie di ruoli.13.1. I ruoli riferiti a crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00,che vengono automaticamente annullati (art. 1, comma 527, l. n.228 del 2012 «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivodi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscrittiin ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automatica-mente annullati»).In tal caso, l'art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell'econo-mia e delle finanze prevede che «ai fini del conseguente discarico,l'elenco delle quote riferite ai crediti di importo fino a 2.000 euro dicui all'art. 1, comma 527, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,annullati automaticamente ai sensi della predetta disposizione alladata del 1 luglio 2013, è trasmesso dall'agente della riscossioneall'ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica».13.2. I ruoli relativi a crediti di importo superiore ad euro2.000,00, che vengono automaticamente discaricati (ma non annul-lati).Prevede l'art. 1, comma 528, che «per i crediti diversi da quellidi cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossioneprovvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica,con le modalità stabilite dal decreto di quello stesso comma 527».In sostanza, si prevede l'obbligo dell'agente della riscossionedella notizia all'ente impositore dell'esaurimento dell'attività di ri-scossione.12 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/202613.2.1. All'interno di tale categoria si distinguono i crediti per iquali vi è comunicazione telematica dell'elenco delle quote non inte-ressate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente,con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed elimi-nazione delle scritture contabili dell'ente creditore.Di tali crediti si occupa art. 2 del decreto del MEF 15/6/2015, alcomma 1 («con riferimento ai crediti di importo superiore a 2000euro […], l'agente della riscossione trasmette all'ente creditore, susupporto magnetico, ovvero in via telematica […] l'elenco delle quoteche, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sonointeressate da procedure esecutive avviate, da contenzioso pen-dente, da accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previden-ziali in corso, da insinuazioni o procedure concorsuali ancora aperte[…]»).13.2.2. Vi sono, poi, i crediti, sempre superiori ad euro 2.000,00,interessati invece dalle dette procedure o pendenze, con obbligodell'agente della riscossione di inserirli in un unico elenco, da tra-smettere entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conse-guente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazionedalle scritture contabili dell'ente creditore (art. 3 DM 15/6/2015: «lequote di cui al comma 1 […] sono inserite in un elenco trasmessodall'agente della riscossione all'ente creditore entro due mesi dallaconclusione delle attività, su supporto magnetico, ovvero in via tele-matica […]»).Si stabilisce, poi, all'art. 1, comma 527, della legge n. 228 e2012, che «ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicanogli artt. 19 e 20 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casidi dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo econtabile».13 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Pertanto, per i crediti anteriori al 31/12/1999 non è più necessa-ria la dichiarazione di inesigibiità, né il relativo procedimento ammi-nistrativo in ordine alla contestazione della stessa.13.3. La terza categoria di ruoli è quella costituita da quelli con-segnati in data successiva al 31/12/1999.13.4 In particolare, l'art. 1, commi 682, 683 e 684, della leggen. 190 del 2014 ha prorogato i termini per l'invio delle comunicazionidi inesigibilità ed ha abrogato, quale causa di perdita del diritto didiscarico, l'obbligo di trasmissione annuale dello stato delle proce-dure (comunicazione art. 19 lettera b).14. Si è sottolineato che con tali disposizioni il legislatore ha ap-plicato il sistema «a scalare inverso», fondato su una diversa ca-denza temporale entro la quale, ai fini dell'esercizio della proceduradi discarico per l'ipotesi del mancato recupero dei crediti, il gruppoEquitalia e, poi, l'[OSCURATO:PERSONA], poteva trasmettere la comunicazione di ine-sigibilità delle quote affidati dagli enti creditori, e questi ultimi pote-vano procedere ai controlli ai fini del discarico.In particolare, il comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del2014 prevede che «le comunicazioni di inesigibilità relative a quoteaffidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicem-bre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessanodi avvalersi delle società del gruppo Equitalia, sono presentate, per iruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, perquelli consegnati negli anni precedenti, per singola annualità di con-segna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascunanno successivo al 2017».Questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025), ha poi evi-denziato che tale dilazione è stata allungata ulteriormente nel corsodegli anni a seguire, in particolare con l'art. 6 del decreto-legge n.193 del 2016, con l'art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,14 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026con l'art. 3, comma 20, del decreto-legge n. 119 del 2018, con l'art.1, comma 253, lettera a), della legge n. 197 del 2022.15. Se questo è il quadro normativo, questa Corte, con la sen-tenza a Sezioni Unite n. 31908 del 2025, ha ribadito i principi giàaffermati con plurime decisioni di legittimità, secondo cui alla CNPAFtrova applicazione la procedura prevista dall'art. 1, commi 527-529,della legge n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i creditipiù risalenti, antecedenti al 1999, in quanto tale disciplina «riguardaindistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 di-cembre 1999 e la rottamazione del sistema di riscossione a mezzoruolo relativamente ruoli più risalenti presenta un duplice profilo diragionevolezza».Da un lato, scongiura l'antieconomicità della riscossione, con ri-ferimento ai crediti inferiori ad euro 2.000,00.Dall'altro, per i crediti superiori ad euro 2.000,00, non incide suicrediti della Cassa, ma solo sulla procedura di riscossione, in quantol'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del creditosottostante, che può essere azionato dall'ente creditore in base allaordinaria procedura.16. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affrontato anche la que-stione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 112 del 1999, a se-guito delle modifiche apportate dalla legge n 228 del 2012 (art. 1,commi 527 e 528).16.1. Si è sottolineato che, poiché il disposto annullamento delruolo (e cioè solo dell'elenco formato dall'ente dei propri crediti e deipropri debitori) non coincide con l'annullamento del credito sotto-stante, non sussistono dubbi di incostituzionalità della legge n. 228del 2012.16.2. Ciò innanzitutto sotto il profilo dell'irragionevolezza, inquanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema15 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026di riscossione delle risorse settore pubblico, mediante l'abrogazionedel principio del «non riscosso per riscosso» e la rottamazione deiruoli inattivi, sono ricompresi gli enti previdenziali e, quindi, anchela [OSCURATO:PERSONA], senza differenziazioni, anche a seguito della lorotrasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principiosancito dall'art. 3 della Costituzione.16.3. Ciò anche in relazione alla lesione dell'art. 6 CEDU, qualenorma interposta per violazione dell'art. 117 Costituzione, in quantoil riassetto normativo non ha introdotto un'imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'inter-pretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sen-tenza n. 51 del 2019.16.4. Quanto alla parità delle parti, si è osservato che le dispo-sizioni in oggetto non si configurano come un intervento isolato ina-spettato, rispetto a un quadro normativo idoneo ad ingenerare affi-damento ragionevole nelle parti, «ma come uno stadio ulteriore diun percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistemadi riscossione a mezzo ruolo e proseguito con la sostituzione dell'or-ganizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossioneai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enticreditori con società private» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).16.5. È stata esclusa anche una larvata forma di espropriazionepatrimoniale per i crediti di importo inferiore ad euro 2.000,00, inquanto l'annullamento dei crediti e l'eliminazione delle scritture con-tabili dei crediti di tali importi non integrano un provvedimento abla-torio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contri-buisce neppure in via indiretta, «poiché la suddetta formula lessicaledeve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenzaperseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio diriscossione a mezzo ruoli, mediante l'eliminazione dell'ingente arre-16 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026trato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché vainterpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragione-volezza (art. 3 Costituzione)».16.6. La ragionevolezza della normativa in esame risulta anchedal fatto che l'obbligo di rendicontazione, non previsto dal d.P.R. n.43 del 1988, è stato introdotto, per i ruoli esecutivi anteriori al 30settembre 1999, dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 112 del1999, che «non prevedeva tuttavia la perdita del diritto al discaricoper inesigibilità» (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025).17. Si è poi chiarito che i termini per l'invio della dichiarazione diinesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge distabilità per l'anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati, ai sensidell'art. 1 comma 530, della legge n. 228 del 2012.18. Per questa Corte, dunque, a Sezioni Unite (Cass. n. 31908del 2025), l'annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivifino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dall'im-porto degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostra-zione dell'avvenuta trasmissione del relativo elenco all'ente credi-tore, e neppure dell'esaurimento delle attività di competenza, nonsussistendo alcuna disposizione che prevede espressamente taleadempimento come condizione necessaria per il discarico dell'agentedella riscossione, rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti.In tal senso depongono «non solo l'esclusione dell'applicabilitàdegli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità diprocedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, cherisulterebbe priva di senso ove il discarico dell' Agente continuassead essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamentodell'attività esecutiva informativa posta a suo carico, ma anche ladisciplina attuativa dettata dall'art. 2, secondo comma, del D.M. MEF15 giugno 2015 che, anche per i crediti di importo superiore ad euro17 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/20262.000,00, prevede il discarico automatico delle relative quote e l'eli-minazione dalle scritture contabili dell'ente creditore (analogamentea quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, per i crediti di importoinferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dell'e-lenco».18.1. Le Sezioni Unite si pongono allora sulla scia della prece-dente giurisprudenza di legittimità, secondo cui deve confermarsiche l'automatica operatività del discarico, quale effetto legale delloannullamento dei ruoli, facendo venir meno l'obbligo dell'agente diriversare all'ente creditore gli importi dei crediti avviati alla riscos-sione, esclude anche l'obbligo di restituire le somme trattenute a ti-tolo di sgravio provvisorio, indipendentemente dall'avvenuta presen-tazione della domanda di rimborso ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n.43 del 1988, anch'esso peraltro divenuto inapplicabile, per effettodell'abrogazione disposta dall'art. 68 del d.lgs. n. 112 del 1999(Cass., sez. 1, 11/1/2024, n. 1107).18.2. Vengono, invece, superati i precedenti contrari (Cass. n.25865 del 2025; Cass. n. 11972 del 19/6/2020; Cass. n. 26531 del20/11/2020; Cass., n. 25068 del 23/8/2023), secondo cui, poiché ild.lgs. 37/1999 è entrato in vigore il 26/2/1999, l'art. 2 non ha de-terminato il venir meno a carico dei concessionari dell'obbligo di an-ticipo (“non riscosso come riscosso”) dell'importo dei ruoli, per i qualialla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini di versa-mento, e del corrispondente diritto della Cassa di riceverne l'ammon-tare. Su tale diritto, infatti, non ha inciso l'annullamento dei ruoli resiesecutivi fino al 31/12/1999 previsto dall'art. 1 l. 228/2012.19. Questa Corte, a Sezioni Unite, supera anche l'ulteriore que-stione relativa all'osservanza dei principi di cui all'art. 6 della CEDU,sotto il profilo della possibile interferenza del potere legislativo nellaamministrazione della giustizia, finalizzata a influenzare l'esito di un18 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026giudizio, dovendo garantirsi la parità delle armi alle parti del pro-cesso.20. Per rispondere a tale quesito, però, la Corte di cassazione, aSezioni Unite, reputa applicabili i principi già enucleati con riferi-mento ai ruoli anteriori al 31/12/1999, anche per quanto riguarda iruoli esattoriali successivi a tale data.Si tiene conto, dunque, da un lato, dei ruoli fino a tutto il 1999,e dall'altro di quelli consegnati all'agente della riscossione dal 2000in poi.Chiarisce immediatamente la Corte che «le argomentazionispese in merito ai ruoli ante 2000 sono parimenti efficaci anche allaluce delle valutazioni che questo consesso opererà con riferimento airuoli successivi al 1999, ossia dal 2000 al 2008, annualità in cui ladomanda risarcitoria si arresta».Tali argomentazioni «non risultano scalfite dalle considerazionisviluppate dall'ordinanza interlocutoria».21. Quanto alle questioni relative al principio dell'affidamento eal bilanciamento degli interessi in gioco, la Corte costituzionale, conla sentenza n. 51 del 2019, trattando delle proroghe specifiche deitermini entro i quali l'agente della riscossione era tenuto a inviare lecomunicazioni di inesigibilità, ha evidenziato come la giustificazionedel reiterarsi delle dilazioni doveva essere contestualizzata nell'esi-genza di tutela del patrimonio pubblico «in conseguenza dell'acqui-sizione di società concessionarie private impegnate nella riscossionedi entrate locali, anche di dubbia e difficile esigibilità».Sono assenti, comunque, i sintomi inequivocabili della violazionedell'art. 6 CEDU, nel senso di incidenza in senso sfavorevole sullaparte del processo ad opera della disciplina sopraggiunta nel 2013,con la legge n. 228 del 2012, e nel 2015, con la legge n. 190 del2014.19 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Si è ravvisata «una sequenzialità regolare e continua degli inter-venti di proroga dei termini entro cui trasmettere le comunicazionidi inesigibilità, previste dall'art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs.112/1999».Tali interventi legislativi, che interessano l'arco temporale tra il1996 e il 2008, si sviluppano in coerenza con la riforma del sistemadella riscossione.Le proroghe dei tempi di adempimento degli obblighi di comuni-cazione di inesigibilità si pongono proprio a cavallo della formazionedei ruoli oggetto di causa.Trattasi di una disciplina in evoluzione già da anni, sicché «nonsi comprende pertanto neppure su quale affidamento potesse con-tare la Cassa al momento in cui si è determinata a procedere per viagiudiziale nei confronti dell'ente riscossore, atteso che il regime vi-gente al momento della introduzione del contenzioso escludeva ina-dempienze dell'esattore pubblico agli obblighi di invio delle comuni-cazioni di inesigibilità».22. Tra l'altro, questa Corte, a Sezioni Unite, ha rimarcato che,quantomeno per i ruoli consegnati prima del 2000, la Cassa si è at-tivata solo nel 2010, sicché alla denunciata inerzia dell'esattore pub-blico ha corrisposto una altrettanto scarsa solerzia della ricorrentenella tutela dei propri crediti.Con l'osservazione per cui «a distanza di oltre 10 anni dalla con-segna dei ruoli era peraltro facile ipotizzare una situazione grave-mente compromessa per crediti così vecchi, sicché, in assenza diprivato, la ricorrente non può ora pretendere di denunciare un cam-bio delle regole tutto inatteso sbilanciato a favore del riscossore pub-blico».20 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026Tali conclusioni «non mutano neppure esaminando i rapporti re-lativi ruoli consegnati da 2000 al 2008».23. Per questa Corte l'unica effettiva modifica abrogatrice, intro-dotta con l'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014, è stataquella relativa all'obbligo di comunicazione dello stato delle proce-dure, già prevista dall'art. 19, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 112del 1999, tra le cause di perdita del diritto dell'agente al discarico.Tale sopraggiunta modifica non è idonea ad incidere sui principigià enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in passato.Ciò «non solo con riferimento ai ruoli consegnati prima del 2000,a cui era peraltro tecnicamente inapplicabile, ma anche con riguardoai ruoli consegnati successivamente».Nel momento in cui il legislatore ha differito i termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, l'obbligo informativo sullo statodelle procedure ha perso utilità.Proprio la concessione delle proroghe circa l'adempimento dellacomunicazione di inesigibilità era già espressione del ritardo nel re-cupero dei crediti e diveniva dunque inutile comunicare lo stato delleprocedure, tanto che la legge n. 190 del 2014 ha provveduto alladefinitiva abrogazione.24. Pertanto, da un lato, vi è stata la proroga - continua e siste-matica - in ordine alla comunicazione di inesigibilità e, dall'altro, v'èstata l'abrogazione dell'obbligo di informazione sullo stato delle pro-cedure, proprio in ragione delle modifiche da apportare al sistemadella riscossione.25. Quanto poi alla doglianza relativa agli aiuti di Stato, si evi-denzia che, in tema di riscossione dei crediti della CNPAF medianteruolo, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdottodall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce inaiuto di Stato contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in21 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026alcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti unvantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in con-dizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramentevirtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormaidel tutto inesigibili (Cass., n. 21031 del 2022; Cass., sez. 6-1, 1/3/2022, n. 6767).26. Quanto, infine, al merito della controversia, trova applica-zione il principio enucleato da questa Corte, a Sezioni Unite, con lasentenza n. 31908 del 2025, proprio in relazione alla domanda pre-sentata dalla CNPAF, a prescindere dal ruolo.Per questa Corte, a Sezioni Unite, trattandosi di azione di cogni-zione ordinaria, deve ribadirsi che l'inadempimento corrisponde allalesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al dannoevento (Cass. n. 28991 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma con la precisazione percui «altra [cosa] è il danno conseguenza risarcibile […], la cui provaè posta a carico dell'attore, così come il nesso di causalità materiale(ex multis, Cass., 13 febbraio 2025, n. 2689; 9 maggio 2024, n.12760; 19 gennaio 2024, n. 2114)».Con l'ulteriore precisazione (Cass., Sez. Un., n. 31908 del 2025)per cui «tanto più considerando che il risultato della corretta presta-zione, per la quale l'agente riscossore era obbligato, non era assicu-rata automaticamente dall'osservanza di regole predeterminate, in-cidendo ad esempio sul risultato, tra le tante variabili, la solvibilitàconcreta del contribuente (già inadempiente nei confronti dellaCassa previdenziale)».Per questa Corte, dunque, «nell'azione ordinaria di addebito diresponsabilità negoziale, scelta dalla Cassa, non è sufficiente dareprova che il debitore (concessionario) abbia violato gli obblighi pro-cedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità pervedere riconosciuto un danno corrispondente a “tutti” i crediti iscritti22 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 7786/2021Numero sezionale 3048/2026Numero di raccolta generale 23074/2026Data pubblicazione 12/07/2026nei ruoli consegnati al riscossore, ben superiori a quanto già all'epocaliberamente conseguibile attivando il procedimento di cui all'art. 20,commi 3 e 4, cit., qualora si fosse denunciata la violazione delle pre-scrizioni contemplate nel comma 2 dell'art. 20, ossia le stesse per lequali oggi si pretende il recupero integrale dei crediti, senza la provache l'azione ordinaria di cognizione esige».Tale prova non risulta fornita dalla ricorrente nel corso dei giudizidi merito.27. Le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di questioneche solo di recente è stata sottoposta alle Sezioni Unite di questaCorte, che hanno chiarito la vicenda, vanno compensate tra le parti.Poiché il giudizio viene definito non in conformità alla proposta didefinizione anticipata, la ricorrente soccombente non va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore som-ma, valutata equitativamente, e neppure ad alcun pagamento in fa-vore della Cassa delle ammende. P.Q.Mrigetta il ricorso.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026Il PresidenteGuido Mercolino23 RG n. 7786/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio