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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36302/2023

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9173/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G Iezzis.n.c., difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rilli; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello d ell ' A quila n . 1615/2018 del 7/09/2018.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Lan- ciano i compratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna al pagamento del saldo del prezzo (circa € 5.019).

Narrava l’at- trice: i convenuti avevano comprato un appartamento all'interno di uno stabile in costruzione ad opera della [OSCURATO:SOCIETA].; il capitolato prevedeva 2di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. arredi e finiture il cui costo, a carico della ditta costruttrice, era com- preso nel prezzo di vendita dell'immobile; durante la realizzazione dello stabile, gli acquirenti degli appartamenti avrebbero potuto scegliere ar- redi e finiture presso l’attrice, all'interno di una rosa di prodotti; i con- venuti avevano chiesto la fornitura di finiture ulteriori, ciò che dopo il versamento di acconti aveva dato luogo al debito fatto valere in giudi- zio.

Replicavano iconvenuti che: (a) si erano limitati a scegliere i m a- teriali all’interno della rosa, (b) avevano già saldato tutto con il paga- mento del prezzo dell’appartamento alla ditta costruttrice, (c) non ave- vano ricevuto richieste di pagamento dalla data di consegna dell’im- mobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) alla data di notifica della citazione (28/1/2015).

In primo grado il Tribunale rigettava la domanda poiché l'attrice non aveva fornito la prova che i materiali avessero formato oggetto di un contratto ulteriore (rispetto alla compravendita dell'immobile) stipulato direttamente tra costei e i convenuti; peraltro,il Tribunale aveva riget- tato la richiesta di prova testimoniale con cui l’attrice intendeva dimo- strare la conclusione e il contenuto del contratto con i convenuti .

Con l'appello l’attrice reiterava la richiesta di ammissione della prova testi- moniale, lamentando che il Tribunale aveva esposto solo in sentenza e non anche con l'ordinanza di rigetto dell'istanza probatoria i motivi a fondamento di quest’ultimo, e nel merito li contestava.

La Corte di ap- pello ha confermato la pronuncia di primo grado.

Ricorre in cassazione la venditrice con quattordici motivi, illustrati da memoria.

Resistono i compratori con controricorso.

Ragioni della decisione 1.1.– Con il primo motivo (p. 8) la venditrice censura ex artt. 1350 e 2725 c.c. che sia stata richiesta la forma scritta del contratto avente ad oggetto beni mobili. 3di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo, il terzo, il quarto (p. 8-10) motivo censurano ex artt.2721 c.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale (riportandone i capitoli) sottoi seguenti profili: il limite di valore ex art. 2721 co. 1 c.c. concernele convenzioni e non i fatti (se- condo);si è omesso di motivare l’esclusione della prova testimoniale avente ad oggetto il fatto storico (terzo); si è illogicamente motivato con riferimento a materiali, mentre in realtà si trattava di arredi e mo- bili (quarto).

Il quinto motivo (p. 10) censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale.

Il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo (p. 12-15) censurano la valutazione delle risultanze dell’interrogatorio formale reso dai conve- nuti, sottoi seguenti profili: ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motiva- zione apparente(sesto), ex art. 360 n. 5 c.p.c. per travisamento della prova (settimo), ex artt. 2733 e 2697 c.c. perché i convenuti hanno reso confessione(ottavo), ex artt. 2730 c.c. e 2697 c.c. per aver ripor- tato erroneamente le risultanze dell’interrogatorio formale (nono mo- tivo), dalle qual i emerge che gli arredamenti sono stati scelti presso l’attrice, non sono stati pagati e si trovano attualmente nell’apparta- mento di convenuti, che né il capitolato né l’atto notarile avevano ad oggetto tali mobili, che tra il preliminare e il definitivo il prezzo non è cambiato, che i diritti dell’attrice non sono stati computati per ritardo della consegna e vizi dell’appartamento.

Il decimo e l’undicesimo motivo (p. 16-19) censurano ex artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c. nonché per omessa motivazioneex artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 111 cost. l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello che denunciava l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese nella comparsa di risposta, ove si discorreva di acquisto presso l’attrice, 4di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di pagamenti a quest’ultima e si eccepiva comunque la prescrizione presuntiva.

Il dodicesimo e il tredicesimo motivo (p. 19-21) censurano ex artt.112 c.p.c. nonché per omessa motivazione l’omessa pronuncia sul quinto motivo di appello con cui l’attrice censurava che il giudice di primo grado avesse disconosciuto che il rigetto dell’eccezione di pre- scrizione presuntiva (rigetto assunto dall’attrice come implicitamente pronunciato)implichi l’accertamento di una ricognizione del debito, te- nuto conto delle menzionate dichiarazioni rese nella comparsa di rispo- sta (cfr. capoverso precedente).

Il quattordicesimo motivo (p. 22) censura ex art. 345 c.p.c. la pro- nuncia di inammissibilità della produzione in appello del documento re- cante il contratto di compravendita oggetto di causaintercorso tra le parti.

1.2. -La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo ca- poverso.

È da confermare la decisione di non ammettere la prova te- stimoniale sulla conclusione e contenuto del contratto, poiché esso avrebbe dovuto concludersi per iscritto in considerazione dell’art. 2721 c.c., non solo per ilvalore delle merci, ma soprattutto perché si trattava di materiali ulteriori rispetto a quelli oggetto del capitolato con la ditta costruttrice.

Pertanto, solo la forma scritta avrebbe potuto escludere il rischio di confusione e di duplicazione del prezzo e convincere che erano stati selezionati materiali di maggiore pregio rispetto a quelli concordati con la costruttrice.Tale prova è mancata.

Non sono state esibite neppure le bolle di accompagnamento della merce.

Non valgono a supplire le dichiarazioni rese dai convenuti con l'interrogatorio for- male con le quali costoro hanno negato di aver pagato somme all’at- trice, precisato che secondo gli accordi ogni debito anche con l’attrice sarebbe stato conteggiato al momento della sottoscrizione del 5di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contratto definitivo di vendita dell'appartamento ed aggiunto di avere pagato in quella sede tutto quanto era stato loro richiesto.

In esordio, la Corte di appello ha escluso altresì ex art. 345 c.p.c. l’ammissione dei nuovi documenti prodotti in appello dall’attrice.

1.3. – Il primo motivo è rigettato .

La Corte ha motivato congrua- mente ex art. 2721 co. 2 c.c. perché non è stata consentita la prova per testimoni oltre il limite di valore ex art.2721 co. 1 c.c. , cosicché la motivazionenon si espone a censure in questa sede (cfr., tra le altre Cass. 190/2020).

Il secondo, il terzoe il quarto motivo possono esaminarsi congiunta- mente.

Essi sono rigettati.

Il secondo e il terzo motivo invocano incongruamentel’orientamento che l'art. 2721c.c. non opera quando il contratto da provare è un mero «fatto storico», vale a direquando una delle parti in giudizio intende dimostrare l'esistenza di un contratto concluso tra terzi estranei alla controversia oppure tra la parte avversaria e un terzo.Infatti, nel caso di specie, l’attrice ha chiesto di provare per testimoni un contratto con i convenuti.

Il quarto presuppone incongruamente che il generico ter- mine «materiali» non possa significare anche arredi e mobili.

Il quinto motivo è inammissibile ex art-348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme.

Il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivosono da esaminarsi con- giuntamente.

Essi sono rigettati.

Quanto al sesto: la motivazione è effettiva e coerente; quanto al settimo, esso è inammissibile ex art- 348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme; quanto all’ottavo e al nono motivo, essi sovrap- pongono indebitamente l’apprezzamento di parte circa le risultanze 6di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’interrogatorio formale all’apprezzamento esternato dalla Corte in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

Il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono da esaminarsi congiuntamente.

Essi sono rigettati.

Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello non si dà per la mera mancanza di una esplicita ovvero testuale statuizione di rigetto.

Poiché il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato è commisurato alla pronuncia sulle domande di tutela giuri- sdizionale e sulle eccezioni, per integrare tale vizio è necessario che sia stata omessa la pronuncia sulla domanda di tutela.

Ciònon si verifica quando (come nel caso di specie) le argomentazioni di censura tratte ad oggetto del motivo di appello sono incompatibili con la motivata decisionedi rigetto della pretesa fatta valere dalla parte , con conse- guente rigetto implicito del motivo di appello (in questo senso Cass.2083/2021, con menzione di ulteriori precedenti).

Ciò vale con riferi- mento non solo alle dichiarazioni di fatti rese dai convenuti nella com- parsa di risposta, ma anche all’eccezione di prescrizione presuntiva, la quale - come ogni eccezione di prescrizione – non implica mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa del creditore.

Il quattordicesimo motivo è rigettato.

L’art. 345 co. 3 c.p.c. ammette la produzione in appello di nuovi do- cumenti che la parte non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.

Tale ipotesi non ricorre nel caso di spe- cie.

È manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità dell’art.345 co. 3 c.p.c., peraltro genericamente motivata.

2. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9173/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G Iezzis.n.c., difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rilli; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avversola sentenza della Corte di appello d ell ' A quila n . 1615/2018 del 7/09/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di Lan- ciano i compratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la con- danna al pagamento del saldo del prezzo (circa € 5.019). Narrava l’at- trice: i convenuti avevano comprato un appartamento all'interno di uno stabile in costruzione ad opera della [OSCURATO:SOCIETA].; il capitolato prevedeva 2di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. arredi e finiture il cui costo, a carico della ditta costruttrice, era com- preso nel prezzo di vendita dell'immobile; durante la realizzazione dello stabile, gli acquirenti degli appartamenti avrebbero potuto scegliere ar- redi e finiture presso l’attrice, all'interno di una rosa di prodotti; i con- venuti avevano chiesto la fornitura di finiture ulteriori, ciò che dopo il versamento di acconti aveva dato luogo al debito fatto valere in giudi- zio. Replicavano iconvenuti che: (a) si erano limitati a scegliere i m a- teriali all’interno della rosa, (b) avevano già saldato tutto con il paga- mento del prezzo dell’appartamento alla ditta costruttrice, (c) non ave- vano ricevuto richieste di pagamento dalla data di consegna dell’im- mobile ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) alla data di notifica della citazione (28/1/2015). In primo grado il Tribunale rigettava la domanda poiché l'attrice non aveva fornito la prova che i materiali avessero formato oggetto di un contratto ulteriore (rispetto alla compravendita dell'immobile) stipulato direttamente tra costei e i convenuti; peraltro,il Tribunale aveva riget- tato la richiesta di prova testimoniale con cui l’attrice intendeva dimo- strare la conclusione e il contenuto del contratto con i convenuti . Con l'appello l’attrice reiterava la richiesta di ammissione della prova testi- moniale, lamentando che il Tribunale aveva esposto solo in sentenza e non anche con l'ordinanza di rigetto dell'istanza probatoria i motivi a fondamento di quest’ultimo, e nel merito li contestava. La Corte di ap- pello ha confermato la pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione la venditrice con quattordici motivi, illustrati da memoria. Resistono i compratori con controricorso. Ragioni della decisione 1.1.– Con il primo motivo (p. 8) la venditrice censura ex artt. 1350 e 2725 c.c. che sia stata richiesta la forma scritta del contratto avente ad oggetto beni mobili. 3di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo, il terzo, il quarto (p. 8-10) motivo censurano ex artt.2721 c.c. e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale (riportandone i capitoli) sottoi seguenti profili: il limite di valore ex art. 2721 co. 1 c.c. concernele convenzioni e non i fatti (se- condo);si è omesso di motivare l’esclusione della prova testimoniale avente ad oggetto il fatto storico (terzo); si è illogicamente motivato con riferimento a materiali, mentre in realtà si trattava di arredi e mo- bili (quarto). Il quinto motivo (p. 10) censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. la mancata ammissione della prova testimoniale. Il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo (p. 12-15) censurano la valutazione delle risultanze dell’interrogatorio formale reso dai conve- nuti, sottoi seguenti profili: ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motiva- zione apparente(sesto), ex art. 360 n. 5 c.p.c. per travisamento della prova (settimo), ex artt. 2733 e 2697 c.c. perché i convenuti hanno reso confessione(ottavo), ex artt. 2730 c.c. e 2697 c.c. per aver ripor- tato erroneamente le risultanze dell’interrogatorio formale (nono mo- tivo), dalle qual i emerge che gli arredamenti sono stati scelti presso l’attrice, non sono stati pagati e si trovano attualmente nell’apparta- mento di convenuti, che né il capitolato né l’atto notarile avevano ad oggetto tali mobili, che tra il preliminare e il definitivo il prezzo non è cambiato, che i diritti dell’attrice non sono stati computati per ritardo della consegna e vizi dell’appartamento. Il decimo e l’undicesimo motivo (p. 16-19) censurano ex artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c. nonché per omessa motivazioneex artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 111 cost. l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello che denunciava l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese nella comparsa di risposta, ove si discorreva di acquisto presso l’attrice, 4di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di pagamenti a quest’ultima e si eccepiva comunque la prescrizione presuntiva. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo (p. 19-21) censurano ex artt.112 c.p.c. nonché per omessa motivazione l’omessa pronuncia sul quinto motivo di appello con cui l’attrice censurava che il giudice di primo grado avesse disconosciuto che il rigetto dell’eccezione di pre- scrizione presuntiva (rigetto assunto dall’attrice come implicitamente pronunciato)implichi l’accertamento di una ricognizione del debito, te- nuto conto delle menzionate dichiarazioni rese nella comparsa di rispo- sta (cfr. capoverso precedente). Il quattordicesimo motivo (p. 22) censura ex art. 345 c.p.c. la pro- nuncia di inammissibilità della produzione in appello del documento re- cante il contratto di compravendita oggetto di causaintercorso tra le parti. 1.2. -La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo ca- poverso. È da confermare la decisione di non ammettere la prova te- stimoniale sulla conclusione e contenuto del contratto, poiché esso avrebbe dovuto concludersi per iscritto in considerazione dell’art. 2721 c.c., non solo per ilvalore delle merci, ma soprattutto perché si trattava di materiali ulteriori rispetto a quelli oggetto del capitolato con la ditta costruttrice. Pertanto, solo la forma scritta avrebbe potuto escludere il rischio di confusione e di duplicazione del prezzo e convincere che erano stati selezionati materiali di maggiore pregio rispetto a quelli concordati con la costruttrice.Tale prova è mancata. Non sono state esibite neppure le bolle di accompagnamento della merce. Non valgono a supplire le dichiarazioni rese dai convenuti con l'interrogatorio for- male con le quali costoro hanno negato di aver pagato somme all’at- trice, precisato che secondo gli accordi ogni debito anche con l’attrice sarebbe stato conteggiato al momento della sottoscrizione del 5di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contratto definitivo di vendita dell'appartamento ed aggiunto di avere pagato in quella sede tutto quanto era stato loro richiesto. In esordio, la Corte di appello ha escluso altresì ex art. 345 c.p.c. l’ammissione dei nuovi documenti prodotti in appello dall’attrice. 1.3. – Il primo motivo è rigettato . La Corte ha motivato congrua- mente ex art. 2721 co. 2 c.c. perché non è stata consentita la prova per testimoni oltre il limite di valore ex art.2721 co. 1 c.c. , cosicché la motivazionenon si espone a censure in questa sede (cfr., tra le altre Cass. 190/2020). Il secondo, il terzoe il quarto motivo possono esaminarsi congiunta- mente. Essi sono rigettati. Il secondo e il terzo motivo invocano incongruamentel’orientamento che l'art. 2721c.c. non opera quando il contratto da provare è un mero «fatto storico», vale a direquando una delle parti in giudizio intende dimostrare l'esistenza di un contratto concluso tra terzi estranei alla controversia oppure tra la parte avversaria e un terzo.Infatti, nel caso di specie, l’attrice ha chiesto di provare per testimoni un contratto con i convenuti. Il quarto presuppone incongruamente che il generico ter- mine «materiali» non possa significare anche arredi e mobili. Il quinto motivo è inammissibile ex art-348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme. Il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivosono da esaminarsi con- giuntamente. Essi sono rigettati. Quanto al sesto: la motivazione è effettiva e coerente; quanto al settimo, esso è inammissibile ex art- 348ter co. 5 c.p.c. per doppia pronuncia conforme; quanto all’ottavo e al nono motivo, essi sovrap- pongono indebitamente l’apprezzamento di parte circa le risultanze 6di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’interrogatorio formale all’apprezzamento esternato dalla Corte in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. Il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo sono da esaminarsi congiuntamente. Essi sono rigettati. Il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello non si dà per la mera mancanza di una esplicita ovvero testuale statuizione di rigetto. Poiché il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato è commisurato alla pronuncia sulle domande di tutela giuri- sdizionale e sulle eccezioni, per integrare tale vizio è necessario che sia stata omessa la pronuncia sulla domanda di tutela. Ciònon si verifica quando (come nel caso di specie) le argomentazioni di censura tratte ad oggetto del motivo di appello sono incompatibili con la motivata decisionedi rigetto della pretesa fatta valere dalla parte , con conse- guente rigetto implicito del motivo di appello (in questo senso Cass.2083/2021, con menzione di ulteriori precedenti). Ciò vale con riferi- mento non solo alle dichiarazioni di fatti rese dai convenuti nella com- parsa di risposta, ma anche all’eccezione di prescrizione presuntiva, la quale - come ogni eccezione di prescrizione – non implica mancata contestazione dei fatti costitutivi della pretesa del creditore. Il quattordicesimo motivo è rigettato. L’art. 345 co. 3 c.p.c. ammette la produzione in appello di nuovi do- cumenti che la parte non ha potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile. Tale ipotesi non ricorre nel caso di spe- cie. È manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità dell’art.345 co. 3 c.p.c., peraltro genericamente motivata. 2. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7di 7 – 9173/2019 – 2 – 13 / 12 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge
Sentenza Cassazione n. 36302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris