Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 40003/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca, con la quale costui era stato condannato per un tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede in continuazione con il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75 (fatti posti in essere il 17 marzo 2014), dichiarando non doversi procedere per il secondo reato, siccome estinto per prescrizione, e rideterminando la pena per il primo.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione per avere il giudicante omesso di fornire elementi esplicativi in ordine alla mancata riformulazione del giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, assumendo che la difesa, nell'atto d'appello, aveva illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di mitigazione della pena.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di merito ha in premessa evidenziato che, con i motivi del gravame, attinenti unicamente al trattamento sanzionatorio, la difesa non aveva indicato specifici elementi fattuali di valutazione che imponessero un diverso bilanciamento delle circostanze.

Tuttavia, nel valutare tali doglianze, ha specificamente rilevato che il giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza era ampiamente giustificato dal valore negativo preminente assunto da alcuni elementi fattuali, quali l'esistenza di numerosi precedenti specifici che - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - erano tutt'altro che risalenti, essendo continuati sino al 2017, la progressione criminosa del [OSCURATO:PERSONA] testimoniando semmai che costui non aveva mai sperimentato una condotta di vita improntata alla osservanza delle regole, né ricavato alcun positivo effetto dalle precedenti condanne.

Inoltre, quel giudice ha precisato che il disvalore del fatto era già stato tenuto in considerazione dal Tribunale che aveva benevolmente concesso le generiche nonostante le plurime condanne riportate.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata è esente dai vizi dedotti in quanto i giudici d'appello hanno espressamente valutato il bilanciamento delle circostanze alla stregua delle emergenze fattuali, con ciò fornendo idonea risposta alle doglianze articolate dalla difesa.

Dal canto suo questa, come fondatamente osservato dai giudici territoriali, nell'atto di appello aveva indicato solo genericamente gli elementi ritenuti prevalenti in tale giudizio, (il che emerge ictu ocull dalla semplice lettura dei motivi del gravame di merito, ove, solo all'ultimo paragrafo del primo motivo d'appello, la difesa si era limitata a elencare la "risalenza nel tempo dei fatti contestati", il "contegno processuale" e le "modalità del fatto") senza svolgere alcuna considerazione sul perché detti elementi avrebbero dovuto neutralizzare quelli considerati dal giudice come preminenti.

Peraltro, nel rinnovare tale giudizio, la Corte d'appello ha espressamente spiegato la incidenza su quel giudizio del curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA] e la sua progressione lungo la strada del crimine, piuttosto che la sua resipiscenza, le modalità della condotta essendo state già considerate assorbite nel benevolo giudizio in punto concessione delle attenuanti generiche a un soggetto pluripregiudicato.

La difesa, peraltro, ha omesso di considerare la natura del giudizio di bilanciamento, rispetto al quale giova un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte per ribadire che esso attiene a questione di puro merito, rispetto alla quale va pure ricordato che le attenuanti generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sorrima di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pat0Picciall ) Q [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luca, con la quale costui era stato condannato per un tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede in continuazione con il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75 (fatti posti in essere il 17 marzo 2014), dichiarando non doversi procedere per il secondo reato, siccome estinto per prescrizione, e rideterminando la pena per il primo. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza della motivazione per avere il giudicante omesso di fornire elementi esplicativi in ordine alla mancata riformulazione del giudizio di bilanciamento degli elementi circostanziali, assumendo che la difesa, nell'atto d'appello, aveva illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di mitigazione della pena. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di merito ha in premessa evidenziato che, con i motivi del gravame, attinenti unicamente al trattamento sanzionatorio, la difesa non aveva indicato specifici elementi fattuali di valutazione che imponessero un diverso bilanciamento delle circostanze. Tuttavia, nel valutare tali doglianze, ha specificamente rilevato che il giudizio di bilanciamento in termini di mera equivalenza era ampiamente giustificato dal valore negativo preminente assunto da alcuni elementi fattuali, quali l'esistenza di numerosi precedenti specifici che - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - erano tutt'altro che risalenti, essendo continuati sino al 2017, la progressione criminosa del [OSCURATO:PERSONA] testimoniando semmai che costui non aveva mai sperimentato una condotta di vita improntata alla osservanza delle regole, né ricavato alcun positivo effetto dalle precedenti condanne. Inoltre, quel giudice ha precisato che il disvalore del fatto era già stato tenuto in considerazione dal Tribunale che aveva benevolmente concesso le generiche nonostante le plurime condanne riportate. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è esente dai vizi dedotti in quanto i giudici d'appello hanno espressamente valutato il bilanciamento delle circostanze alla stregua delle emergenze fattuali, con ciò fornendo idonea risposta alle doglianze articolate dalla difesa. Dal canto suo questa, come fondatamente osservato dai giudici territoriali, nell'atto di appello aveva indicato solo genericamente gli elementi ritenuti prevalenti in tale giudizio, (il che emerge ictu ocull dalla semplice lettura dei motivi del gravame di merito, ove, solo all'ultimo paragrafo del primo motivo d'appello, la difesa si era limitata a elencare la "risalenza nel tempo dei fatti contestati", il "contegno processuale" e le "modalità del fatto") senza svolgere alcuna considerazione sul perché detti elementi avrebbero dovuto neutralizzare quelli considerati dal giudice come preminenti. Peraltro, nel rinnovare tale giudizio, la Corte d'appello ha espressamente spiegato la incidenza su quel giudizio del curriculum criminale del [OSCURATO:PERSONA] e la sua progressione lungo la strada del crimine, piuttosto che la sua resipiscenza, le modalità della condotta essendo state già considerate assorbite nel benevolo giudizio in punto concessione delle attenuanti generiche a un soggetto pluripregiudicato. La difesa, peraltro, ha omesso di considerare la natura del giudizio di bilanciamento, rispetto al quale giova un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte per ribadire che esso attiene a questione di puro merito, rispetto alla quale va pure ricordato che le attenuanti generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sorrima di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pat0Picciall ) Q [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40003/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris