CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 32507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 giugno 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze dell'8 marzo 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, perché ritenuta colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Scandicci a far data dal 31 luglio 2011 fino al 31 agosto 2012. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva da parte del Tribunale, che avrebbe dovuto acquisire la documentazione attestante i pagamenti delle fatture, è manifestamente infondato, perché generico e sostanzialmente ripropositivo di un tema già efficacemente affrontato nella sentenza impugnata, nella quale è stato ragionevolmente osservato (pag. 4-5) cne alcun appunto poteva essere mosso al primo giudice, atteso che l'imputato aveva la facoltà e la possibilità di acquisire e produrre in giudizio la documentazione necessaria a provare che i pagamenti di cui si discute fossero riferibili alle lavorazione di cui si discute, tanto più che gli accertamenti fatti a campione sui pagamenti eseguiti, mediante assegni, da [OSCURATO:PERSONA], titolare delle ditte destinataria delle false fatture emesse dall'imputata, hanno disvelato che nessuno di essi riguardava le ditte a cui si sarebbe affidato per le lavorazioni esterne. Rilevato che, il ricorso, che non si confronta adeguatamente con le pertinenti considerazioni della decisione impugnata, deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il o •glierpgestensore [OSCURATO:PERSONA]