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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 36793/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0516B0P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CL it 1./e9/.5. 419.00"0.4 /4.A.44.4" ,14.4. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trento — Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] colpevole di più reati di furto pluriaggravato, descritti nei rispettivi capi di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che articola sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge con riguardo alle notificazioni dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio.

L'imputato era stato informato della nomina di un primo difensore d'ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), mentre a seguito della riunione dei diversi fascicoli, il procedimento era proseguito con la nomina di un secondo, differente, difensore di ufficio, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non conosciuta dall'imputato e presso la quale erano avvenute tutte le notificazioni, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Per contro, nessuna notifica della fissazione dell'udienza preliminare era mai eseguita presso il primo difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], donde la certezza che il prevenuto non aveva avuto alcuna conoscenza, né della riunione dei procedimenti né dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2.

Con gli altri motivi, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutte le condotte di furto contestate e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. In data 31/05/2022, sono pervenute note conclusive del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato ed assorbente.

2. Espone il Giudice di appello, nel respingere analogo motivo di impugnazione, che, a seguito di perquisizione eseguita in data 05/08/2016 dalla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui ai capi A e B, l'imputato aveva dichiarato di non poter eleggere domicilio, in quanto senza fissa dimora.

In quella sede, gli veniva nominato, come difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non intervenuto all'atto di indagine.

In data 16/08/2016, era stato poi redatto un nuovo verbale ex artt. 349, 161 e 96-97 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo F, dal quale risultava che il Salim aveva dichiarato domicilio a Bolzano, via [OSCURATO:PERSONA], 34, e che gli era stato assegnato, come difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, successivamente, aveva riunito i diversi procedimenti a carico del prevenuto, emettendo un unico avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., inviato al Salim presso il domicilio dichiarato a Bolzano e, attesi la mancata notifica con la dicitura "irreperibile" e l'esito negativo delle successive ricerche, era stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Stesso iter aveva seguito la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio giudizio.

All'udienza preliminare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto di procedere in assenza dell'imputato, rilevato che non ricorrevano le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420-bis, 420-ter, commi 1 e 2 e 420-quater cod. proc. pen.

Anche il giudice del dibattimento aveva proceduto in assenza, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica al domicilio dichiarato e proceduto, quindi, alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto corrette le notifiche eseguite presso il secondo difensore d'ufficio, "subentrato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]", e insussistente la denunciata violazione del diritto di difesa.

Ha richiamato, sul punto, la sentenza (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01) con cui le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito nel senso che: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". [OSCURATO:PERSONA] di appello ha concluso nel senso che, avendo contravvenuto all'obbligo di comunicare il cambio di domicilio originariamente dichiarato in via Rasmo, ove era poi risultato irreperibile, il prevenuto si era sottratto volontariamente alla conoscenza dell'ulteriore corso del procedimento, incardinato nei suoi confronti dinnanzi al Tribunale di Bolzano.

2.2. Osserva questa Corte che l'eccezione del difensore non è stata colta correttamente dai Giudici di appello.

Invero, fermo restando che, a seguito dell'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato, le notifiche andavano effettuate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, non emerge da alcun atto del procedimento che il Salim fosse venuto a conoscenza né della riunione dei procedimenti, né della sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], né, tantomeno, che vi sia mai stata una presa effettiva di contatto dell'imputato con quest'ultima.

Ed ancora, come evidenziato dalla difesa, nessuna notifica della fissazione di udienza preliminare era mai giunta presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Appare, pertanto, fondato il motivo riguardante la nullità di tutte le indicate notifiche, conseguendone la nullità dell'intero procedimento, in primo grado e in appello, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0516B0P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo CL it 1./e9/.5. 419.00"0.4 /4.A.44.4" ,14.4. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento — Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] colpevole di più reati di furto pluriaggravato, descritti nei rispettivi capi di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che articola sette motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge con riguardo alle notificazioni dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio. L'imputato era stato informato della nomina di un primo difensore d'ufficio (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), mentre a seguito della riunione dei diversi fascicoli, il procedimento era proseguito con la nomina di un secondo, differente, difensore di ufficio, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], non conosciuta dall'imputato e presso la quale erano avvenute tutte le notificazioni, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Per contro, nessuna notifica della fissazione dell'udienza preliminare era mai eseguita presso il primo difensore d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], donde la certezza che il prevenuto non aveva avuto alcuna conoscenza, né della riunione dei procedimenti né dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2. Con gli altri motivi, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutte le condotte di furto contestate e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. In data 31/05/2022, sono pervenute note conclusive del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato ed assorbente. 2. Espone il Giudice di appello, nel respingere analogo motivo di impugnazione, che, a seguito di perquisizione eseguita in data 05/08/2016 dalla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui ai capi A e B, l'imputato aveva dichiarato di non poter eleggere domicilio, in quanto senza fissa dimora. In quella sede, gli veniva nominato, come difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], non intervenuto all'atto di indagine. In data 16/08/2016, era stato poi redatto un nuovo verbale ex artt. 349, 161 e 96-97 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo F, dal quale risultava che il Salim aveva dichiarato domicilio a Bolzano, via [OSCURATO:PERSONA], 34, e che gli era stato assegnato, come difensore di ufficio, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, successivamente, aveva riunito i diversi procedimenti a carico del prevenuto, emettendo un unico avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., inviato al Salim presso il domicilio dichiarato a Bolzano e, attesi la mancata notifica con la dicitura "irreperibile" e l'esito negativo delle successive ricerche, era stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Stesso iter aveva seguito la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio giudizio. All'udienza preliminare dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto di procedere in assenza dell'imputato, rilevato che non ricorrevano le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420-bis, 420-ter, commi 1 e 2 e 420-quater cod. proc. pen. Anche il giudice del dibattimento aveva proceduto in assenza, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica al domicilio dichiarato e proceduto, quindi, alla notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto corrette le notifiche eseguite presso il secondo difensore d'ufficio, "subentrato all'avv. [OSCURATO:PERSONA]", e insussistente la denunciata violazione del diritto di difesa. Ha richiamato, sul punto, la sentenza (n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - 01) con cui le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno statuito nel senso che: "Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". [OSCURATO:PERSONA] di appello ha concluso nel senso che, avendo contravvenuto all'obbligo di comunicare il cambio di domicilio originariamente dichiarato in via Rasmo, ove era poi risultato irreperibile, il prevenuto si era sottratto volontariamente alla conoscenza dell'ulteriore corso del procedimento, incardinato nei suoi confronti dinnanzi al Tribunale di Bolzano. 2.2. Osserva questa Corte che l'eccezione del difensore non è stata colta correttamente dai Giudici di appello. Invero, fermo restando che, a seguito dell'irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato, le notifiche andavano effettuate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, non emerge da alcun atto del procedimento che il Salim fosse venuto a conoscenza né della riunione dei procedimenti, né della sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], né, tantomeno, che vi sia mai stata una presa effettiva di contatto dell'imputato con quest'ultima. Ed ancora, come evidenziato dalla difesa, nessuna notifica della fissazione di udienza preliminare era mai giunta presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Appare, pertanto, fondato il motivo riguardante la nullità di tutte le indicate notifiche, conseguendone la nullità dell'intero procedimento, in primo grado e in appello, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano, in diversa persona fisica, per l'ulteriore corso. Così decis
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