CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3039/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] a , 833 , presso lo studio dell’avvocatoGianluca Macchia che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O n. 3698 / 1 4 , depositata il 05/06/2014; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, invece, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006,l’Ufficio aveva rettificato il reddito ai fini irpef. 2. L’Ufficio, con un primo atto impositivo , contestava utili extracontabili a due società, a ristretta base – [OSCURATO:PERSONA] isione [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – entrambe partecipate dalla contribuente. Di seguito, sul presupposto della distribuzione allasocia, in proporzione alla quota di partecipazione, di detti utili, emetteva l’avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’appello,nonostante la mancanza di specifico motivo di impugnazione. Espone sul punto che la C.t.p. aveva annullato l’avviso di accertamento, ritenendo che manca sse idonea prova sulla reale percezione degli utili –atteso che la ricorrente, socia di minoranza, non aveva mai rivestito incarichi gestori – e che l’Ufficio non ave sse supportato la presunzione di distribuzionedi questi ultimi con indagini bancarie o altri elementi; aggiunge che i motivi dell’atto di appellonon erano attinenti al tema posto dalla sentenza che non era stato attinto da alcuna doglianza; assume, infine, che la C.t.r. a propria volta, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 cadendo nel medesimo errore dell’Ufficio,si era limitata a parafrasare il contenuto dell’appello, non accorgendosi del diverso dictum della sentenza impugnata. 2. Il motivo è infondato. Con l’unico motivo la ricorrente muove due diverse censure. Con la prima assume che l’appello sarebbe «carente del necessario specifico motivo di impugnazione»; con la seconda assume che il medesimonon avrebbe attinenza con il decisum. 2.1. Quanto alla prima censura, con cui si assume l’inammissibilità dell’appello perdifetto di specificità dei motivi , va evidenziato che l'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosidi disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15519). La Corte ha chiarito che l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 cit.,non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. Pertanto,non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere «specifici» i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (tra le tante, Cass. 21/11/2019, n. 30341). Si è, altresì, precisato che ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 cit.; secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «imotivi specifici dell'impugnazione», e non già « nuovi motivi » , atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, qualemezzo d'impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., tra le più recenti Cass.05/10/2018, n. 24641). 2.2. L’atto di appello dell’Ufficio, per come ricostruito dalla stessa ricorrente, faceva chiaro riferimento, nell’assumere l’erroneità della sentenza di primo grado, alla giurisprudenza formatasi sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio e richiedeva, per l’effetto, la conferma dell’operato dell’Ufficio. E’ la stessa ricorrente, poi, a riferire che n ell’avviso di accertamento l’Amministrazione aveva ritenuto, per l’appunto, che in ragione della ristretta base sociale l’utile non contabilizzato e non dichiarato dalle società fosse stato distribuito a soci. Correttamente, pertanto, la C.t.r. ha esaminato nel merito la pretesa tributaria,non ravvisando l’inammissibilità dell’appello. 2.3. Quanto alla secondacensura, secondo cui l’appello non aveva atinenza con il decisum,la stessa ricorrente riferisce che la C.t.p. aveva accolto il ricorso ritenendo che non vi era prova adeguata della distribuzione degli utili extracontabili ai soci in quanto la relativa presunzione non era corroborata da altri elementi. Riferisce, altresì, che nell’atto di appello l’Amministrazione aveva riportato le motivazioni sottese all’avviso di accertamento societario; aveva richiamato, quanto alla posizione della socia, la giurisprudenza relativa alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio accertati in capo alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 società; per l’effetto, aveva c hiesto «la conferma dell’operato dell’Ufficio». L’oggetto del contendere era, pertanto, proprio la questione relativa alla presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base degli utili extracontabili accertati in capo alla primasulla quale si era fondato l’accertamento impugnato; circostanza, questa, che la C.t.p. aveva ritenuto di escludere e che l’Agenzia delle Entrate aveva ribadito in appello,richiamando l’avviso di accertamento societario e la giurisprudenza sul punto. L’appello, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso per cassazione, coglieva la ratio decidendi della sentenza di primo grado e la contestava. 3. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contri