CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Ambruoso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen., non portato a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, nella specie in ragione dell'intervento del personale di vigilanza; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte, e vizio di motivazione in relazione all'inidoneità dell'azione ex art. 49, secondo comma, cod. pen., in quanto l'intera vicenda si era svolta sotto la vigilanza degli agenti di sicurezza in servizio presso il supermercato, era stata registrata dall'impianto di videosorveglianza, e, comunque, era inidonea al raggiungimento del fine previsto già sulla base di una prognosi ex ante - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente [...]» (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MO \ l il ' g \O (171 0 \\ --