CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 05472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO4datra_a3A4sia-a-1.1~Ft-i.i- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. 2. È invero pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Sotto altro profilo, si è posto in evidenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 3. In tale ottica ermeneutica, da cui non vi è motivo di discostarsi, devono ritenersi perciò inammissibili sia le doglianze proposte dal GERGURI (relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, alla mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio), sia quelle proposte dal MATIJA (relative alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata revoca della confisca, dedotta con motivo rinunciato), sia anche le censure proposte dal MYRTJA. Quest'ultimo, con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato anche la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni (motivo rinunciato) nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della libertà vigilata (motivo che, dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata, non risulta dedotto in appello, e che comunque risulta certamente estraneo al novero dei motivi qui deducibili, trattandosi di misura applicata dal primo giudice ai sensi degli artt. 28 segg. cod. pen.). 4. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]