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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15202/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero dell'economia e finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 10 aprile 2017 al 31 maggio 2018 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 6 dicembre 2018 nell’ambito di un procedimento in cui era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, conclusosi, dopo la condanna in primo grado, con sentenza passata in giudicato di assoluzione in grado di appello.

F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando, con unico, articolato motivo, l’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione.

La difesa sostiene l’insussistenza di condotte dolose o gravemente colpose riconducibili al ricorrente evocando il procedimento nel quale, in fase di interrogatorio di garanzia, egli ha ricostruito i fatti nella stessa maniera in cui li ha riferiti, ad anni di distanza, nel successivo verbale di collaborazione del 6 agosto 2019 dinanzi alla DDA di Messina; tale verbale è stato, poi, utilizzato nel procedimento di appello a seguito di rinnovazione istruttoria e ha condotto all’assoluzione.

Sin dall’arresto, si assume, le dichiarazioni del Porto sono state sempre coerenti e univoche per cui non si può ritenere condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione il fatto che si tratti di persona di spicco nel contesto malavitoso in cui sono accaduti gli eventi, poi ascritti ad altri.

Sin dall’inizio il Porto si è dichiarato estraneo ai fatti e, in quanto collaboratore di giustizia, non avrebbe avuto alcun interesse a negare il suo coinvolgimento nel reato.

L’ordinanza è affetta da travisamento del fatto in quanto si continua a fare riferimento al ruolo criminale del Porto, nel contesto in cui è maturato il delitto trascurando di rinnovare i fatti alla luce del suo ruolo di collaboratore.

Si sottolinea come, nel corso della prima udienza fissata per la discussione della istanza in questione, il Procuratore generale avesse espresso parere favorevole, poi revocato da altro pubblico ministero in un’udienza successiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. 2 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b

2. Ma, nel caso in esame, il ricorso risulta aspecifico.

La Corte territoriale ha spiegato che alla base della misura cautelare privativa della libertà personale vi è stata una condotta del Porto dolosa o comunque gravemente colposa.

In dettaglio, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto nell’ambito della sua attività imprenditoriale di vendita di automobili da diverse richieste estorsive perpetrate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino a cosche mafiose catanesi; al fine di fronteggiare tale situazione, il Crisafulli si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua notoria pregressa e consolidata caratura criminale derivante dall’ appartenenza ad associazioni mafiose operanti nel comprensorio catanese, come da duplice condanna irrevocabile, per chiedergli di intercedere presso il Faranda.

Qualche giorno dopo, il Porto aveva invitato il Crisafulli a recarsi presso di lui in Calatabiano e gli aveva rappresentato la necessità di corrispondere la somma di euro 2000 per porre fine alla grave situazione ed essere lasciato in pace; la somma avrebbe dovuto essere corrisposta allo stesso Porto, che avrebbe poi provveduto a versarla al Faranda.

La vicenda si era conclusa in quanto il Crisafulli aveva denunciato il Faranda, i suoi sodali e lo stesso Porto.

3. La Corte territoriale ha, con motivazione esente da illogicità o contraddizioni, ritenuto che la condotta posta in essere dall’istante per favorire la vittima e risolvere la situazione creatasi si fosse comunque concretata in una richiesta di somme di denaro, qualificata dalla sentenza assolutoria come tentativo di truffa, comunque non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità.

Non si tratta, dunque, solo dell’aver identificato la condotta ostativa nel passato criminale del Porto, come genericamente asserito nel ricorso, ma di aver desunto dalla stessa sentenza assolutoria la prova di una condotta consistita nell’aver rappresentato alla vittima la necessità di corrispondere comunque una somma di denaro, tale da ingenerare nell’autorità procedente l’erronea convinzione del suo coinvolgimento nell’estorsione.

La Corte ha, in altre parole, desunto dalla stessa sentenza assolutoria l’accertamento di un comportamento che, per quanto inidoneo a configurare il reato ipotizzato dalla pubblica accusa, è stato congruamente ritenuto idoneo a ingenerare nell’autorità giudiziaria il convincimento del coinvolgimento dell’istante nel reato.

Si tratta, segnatamente, della generica disponibilità ad adoperarsi per risolvere l’esposizione della persona offesa verso gli estorsori senza alcun legame di parentela di amicizia o di conoscenza per pregressi rapporti che giustificasse l’interessamento del Porto e, tantomeno, la richiesta di corresponsione in sue mani della somma di euro 2000.

Con tali argomenti il ricorso omette ogni confronto, derivandone l’inammissibilità.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della 3 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate in euro mille.

Così è deciso, 20/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero dell'economia e finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 10 aprile 2017 al 31 maggio 2018 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 6 dicembre 2018 nell’ambito di un procedimento in cui era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, conclusosi, dopo la condanna in primo grado, con sentenza passata in giudicato di assoluzione in grado di appello. F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando, con unico, articolato motivo, l’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione. La difesa sostiene l’insussistenza di condotte dolose o gravemente colpose riconducibili al ricorrente evocando il procedimento nel quale, in fase di interrogatorio di garanzia, egli ha ricostruito i fatti nella stessa maniera in cui li ha riferiti, ad anni di distanza, nel successivo verbale di collaborazione del 6 agosto 2019 dinanzi alla DDA di Messina; tale verbale è stato, poi, utilizzato nel procedimento di appello a seguito di rinnovazione istruttoria e ha condotto all’assoluzione. Sin dall’arresto, si assume, le dichiarazioni del Porto sono state sempre coerenti e univoche per cui non si può ritenere condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione il fatto che si tratti di persona di spicco nel contesto malavitoso in cui sono accaduti gli eventi, poi ascritti ad altri. Sin dall’inizio il Porto si è dichiarato estraneo ai fatti e, in quanto collaboratore di giustizia, non avrebbe avuto alcun interesse a negare il suo coinvolgimento nel reato. L’ordinanza è affetta da travisamento del fatto in quanto si continua a fare riferimento al ruolo criminale del Porto, nel contesto in cui è maturato il delitto trascurando di rinnovare i fatti alla luce del suo ruolo di collaboratore. Si sottolinea come, nel corso della prima udienza fissata per la discussione della istanza in questione, il Procuratore generale avesse espresso parere favorevole, poi revocato da altro pubblico ministero in un’udienza successiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. 2 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b 2. Ma, nel caso in esame, il ricorso risulta aspecifico. La Corte territoriale ha spiegato che alla base della misura cautelare privativa della libertà personale vi è stata una condotta del Porto dolosa o comunque gravemente colposa. In dettaglio, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto nell’ambito della sua attività imprenditoriale di vendita di automobili da diverse richieste estorsive perpetrate nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], soggetto vicino a cosche mafiose catanesi; al fine di fronteggiare tale situazione, il Crisafulli si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sua notoria pregressa e consolidata caratura criminale derivante dall’ appartenenza ad associazioni mafiose operanti nel comprensorio catanese, come da duplice condanna irrevocabile, per chiedergli di intercedere presso il Faranda. Qualche giorno dopo, il Porto aveva invitato il Crisafulli a recarsi presso di lui in Calatabiano e gli aveva rappresentato la necessità di corrispondere la somma di euro 2000 per porre fine alla grave situazione ed essere lasciato in pace; la somma avrebbe dovuto essere corrisposta allo stesso Porto, che avrebbe poi provveduto a versarla al Faranda. La vicenda si era conclusa in quanto il Crisafulli aveva denunciato il Faranda, i suoi sodali e lo stesso Porto. 3. La Corte territoriale ha, con motivazione esente da illogicità o contraddizioni, ritenuto che la condotta posta in essere dall’istante per favorire la vittima e risolvere la situazione creatasi si fosse comunque concretata in una richiesta di somme di denaro, qualificata dalla sentenza assolutoria come tentativo di truffa, comunque non perseguibile per difetto della condizione di procedibilità. Non si tratta, dunque, solo dell’aver identificato la condotta ostativa nel passato criminale del Porto, come genericamente asserito nel ricorso, ma di aver desunto dalla stessa sentenza assolutoria la prova di una condotta consistita nell’aver rappresentato alla vittima la necessità di corrispondere comunque una somma di denaro, tale da ingenerare nell’autorità procedente l’erronea convinzione del suo coinvolgimento nell’estorsione. La Corte ha, in altre parole, desunto dalla stessa sentenza assolutoria l’accertamento di un comportamento che, per quanto inidoneo a configurare il reato ipotizzato dalla pubblica accusa, è stato congruamente ritenuto idoneo a ingenerare nell’autorità giudiziaria il convincimento del coinvolgimento dell’istante nel reato. Si tratta, segnatamente, della generica disponibilità ad adoperarsi per risolvere l’esposizione della persona offesa verso gli estorsori senza alcun legame di parentela di amicizia o di conoscenza per pregressi rapporti che giustificasse l’interessamento del Porto e, tantomeno, la richiesta di corresponsione in sue mani della somma di euro 2000. Con tali argomenti il ricorso omette ogni confronto, derivandone l’inammissibilità. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della 3 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 1 1 0 4 4 1 7 a c 3 e b 3 0 b Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, liquidate in euro mille. Così è deciso, 20/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : G I A N F R A N C O C A T E N A Z Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 a b 2 8 6 8 4 7 c f 3 5 6 9 8 - F i r m a t o D a : E U G E N I A S E R R A O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 9 5 4 4 c f 9 c a 2 5 7 0 7 2 F i r m a t o D a : S A L V A T O R E D O V E R E E m e s s
Sentenza Cassazione n. 15202/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris