CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, che ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Lecce, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per una serie di singoli fatti qualificati ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per nullità dell'ordinanza genetica per la mancanza di un'autonoma valutazione sulla gravità indiziaria da parte del G.i.p.. Secondo la difesa il G.i.p. non ha rispettato l'obbligo di un'autonoma valutazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti per la legittimità del titolo cautelare, essendosi appiattito alle risultanze evidenziate dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, facendo prevalentemente ricorso alla tecnica c.d. copia e incolla. A dimostrazione dell'assunto richiama la pag. 46 dell'ordinanza genetica. Specifica che la presenza di cinque pagine aggiuntive rispetto alla richiesta dei pubblico ministero non poteva far ritenere soddisfatto l'obbligo di autonoma valutazione. Aggiunge che neanche il rigetto della richiesta del Pubblico ministero in relazione alla sussistenza di un sodalizio mafioso è sufficiente per far ritenere assolto l'obbligo di autonoma valutazione, atteso che il rigetto parziale non è di per sé indicativo della sussistenza del requisito in questione, per come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità. Assume, ancora, che il tribunale non si è confrontato con la doglianza difensiva specificamente esposta su tale tema. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione illogica e contraddittoria per mancanza di gravità indiziaria in relazione al capo B) della rubrica (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e rispetto al ruolo di capo e promotore. Secondo la difesa, sulla base delle emergenze procedimentali, non è possibile rinvenire il requisito della gravità indiziaria in relazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, né è possibile rinvenire il ruolo di capo e di promotore dell'associazione attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. A tale ultimo proposito, la difesa assume che l'impossibilità di attribuire all'indagato il ruolo di promotore si evince proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, con particolare riferimento a quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che viene riportata e compendiata. Si evidenzia come il tribunale abbia risolto sbrigativamente la questione a tale proposito dedotta con l'istanza di riesame. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 comma 3, e 292 cod. proc. pen., per insussistenza delle esigenze cautelari e per la non operatività della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. La difesa osserva che il tempo decorso dalla cessazione dell'operatività del sodalizio doveva far decadere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Aggiunge che il tribunale è incorso nel vizio di omessa motivazione, per non avere individualizzato le esigenze cautelari in relazione a ciascun indagato, così mancando uno specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], oltre che una verifica in punto di concretezza e attualità del pericolo e di adeguatezza di una misura meno afflitiva al fine di contenere le ritenute esigenze cautelari. 2 A - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In relazione al tema dell'autonoma valutazione, irTribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa in sede di riesame osservando che l'ordinanza è stata redata con la tecnica dell'incorporazione, ma che ci sono molteplici elementi conducenti nel senso di una disamina critica dei contenuti della richiesta cautelare, individuati: a) nell'inserimento di incisi che introducono la propria valutazione (quali: osserva questo giudice, rileva questo giudice, etc.), talora in termini di condivisione degli argomenti del pubblico ministero, tal'altra in segno di dissenso; b) l'esclusione dell'associazione mafiosa prefigurata dal pubblico ministero; c) la segnalazione della chiarezza e univocità dei dialoghi posti a base dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, in quanto acquisiti mediante captatore informatico e comunque facilmente decifrabili; d) l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; e) l'esclusione dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ossia dell'ingente quantità; f) la segnalazione della valenza indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] della conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e Catalano, prodotta all'allegato n. 60 dell'incartamento procedimentale; g) la valorizzazione degli elementi dimostrativi dell'esistenza di una cassa comune; h) l'estrapolazione della chiave di lettura necessaria a decriptare alcune rilevanti captazioni (con particolare riguardo agli allegati 66, 67, 68, 132, 78, 92 e 95), ritenute decisive sia con riferimento alla condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione ai reati-fine a lui attribuiti. 1.1.1. Con tale complesso ordito motivazionale, dunque, il í-ribunale ha risposto all'eccezione difensiva risaltando la presenza, nell'ordinanza genetica della misura cautelare, di plurimi elementi, tutti significativi dell'autonoma valutazione operata dal G.i.p., sulla base di una disamina critica della richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero. Tanto attesta come il tribunale abbia verificato l'ordinanza genetica nel suo complesso, così conformandosi all'insegnamento di questa Corte, secondo cui «in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale del riesame, procedendo al controllo sulla motivazione dell'ordinanza redatta per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare, deve analizzare l'ordinanza nel suo complesso e verificare se, alla luce delle eventuali connessioni esistenti tra i singoli addebiti, il parziale rigetto della richiesta cautelare sia suscettibile di essere apprezzato quale indice del rispetto del requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritto dall'art. 292, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.)», (Sez. 6, Sentenza n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 — 01). 3 _A........ 1) V... J...,\,_, 1.1.2. Tale rilievo risalta la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui il tribunale non avrebbe dato risposta all'eccezione difensiva, così che il motivo si mostra per ciò solo inammissibile. Vi sono tuttavia ulteriori ragioni per cui il motivo è inammissibile, dovendosi altresì rilevare come con esso il ricorrente non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato che, in realtà, viene complessivamente ignorata. A fronte di tale evenienza, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato», (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01). A ciò si aggiunga che -conseguentemente- la censura si risolve nella mera reiterazione, in sede di legittimità, della medesima questione di merito sollevata davanti al tribunale e da questa analizzata e risolta con motivazione scevra da vizi censurabili davanti a questa Corte. A tale proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti davanti al giudice dell'impugnazione di merito e da questi puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (in questo senso, in riferimento al dibattimento, Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 — 01). 1.2. Con il secondo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza della contestata associazione e al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] in tale sodalizio. 1.2.1. In tale prospettiva, va premesso che il tribunale fonda il proprio giudizio di gravità indiziaria sulla base dell'ampio compendio investigativo indicato dal G.i.p., dal quale sono emersi tutti gli elementi strutturali dell'associazione, quali la suddivisione dei compiti, il numero di episodi accertati, il facile reperimento di ingenti e diversificati quantitativi di stupefacente, la stabilità dei rapporti con i fornitori, i continui contatti tra i sodali, la disponibilità di mezzi, l'esistenza di una cassa comune, la contabilità dell'attività di spaccio, l'assistenza agli associati. Va rilevato come il ricorrente, in realtà, non svolga nessuna censura al compendio investigativo, né si confronta con i plurimi elementi richiamati dal tribunale, così perpetuandosi le medesime ragioni di inammissibilità indicate ai paragrafi 1.1.2., in quanto il ricorrente non evidenzia vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi nella reiterazione delle medesime argomentazioni di merito sviluppate con il riesame, che vengono opposte, in sede di legittimità, quali antagoniste delle argomentazioni dei giudici, così sviluppando temi il cui esame è precluso al giudice di legittimità. L'unico argomento sviluppato dalla difesa riguarda solo un'intercettazione di una conversazione dai cui contenuti, secondo il ricorrente, dovrebbe escludersi il ruolo di capo e promotore del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale argomentazione, però, si inserisce nel novero delle questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, dovendosi ricordare che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Manifesta illogicità che, come già detto, non si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato, né viene realmente evidenziata dal ricorrente. 1.3. Le medesime ragioni di inammissibilità fin qui rilevate si rinvengono anche in relazione al terzo motivo, in quanto anch'esso caratterizzato dalla manifesta infondatezza quanto alla denuncia di omessa motivazione, dall'assenza di confronto con la complessiva trama argomentativa dei giudici di merito e dalla mera reiterazione delle identiche questioni sollevate con il riesame e risolte dal tribunale. Tanto vale particolarmente per la denuncia di mancata individualizzazione della posizione cautelare di [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, infatti, il tribunale ha dato puntuale risposta a tale eccezione, spiegando che il G.i,p. aveva trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitariamente a quella dei coindagati, che si trovavano nella stessa posizione e spiegando con un tale operare fosse conforme all'insegnamento di questa Corte -correttamente richiamato- secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02). A fronte di una puntuale risposta del tribunale, il ricorrente si limita a reiterare la medesima eccezione sollevata in sede di riesame, senza tuttavia spiegare le ragioni -di fatto o di diritto- per cui il giudice sarebbe incorso in alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.Parimenti, il tribunale dava risposta all'eccezione relativa all'attualità delle esigenze cautelari, con cui la difesa aveva evidenziato che erano trascorsi due anni dalla cessazione dell'operatività del sodalizio, Il tribunale ha puntualmente disatteso anche tale eccezione, osservando che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi esaurita nel momento in cui era cessato il monitoraggio investigativo a suo carico, visto che dalla nota di aggiornamento della polizia giudiziaria emerge che nel 2021 l'indagato veniva controllato dalle forze dell'Ordine unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a riprova della continuità dei rapporti illeciti, anche perché i tre si trovavano insieme a [OSCURATO:PERSONA], condannato a sette anni di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il tribunale ha altresì rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] veniva controllato dalla polizia giudiziaria il 21/11/2021 a [OSCURATO:PERSONA] insieme ad [OSCURATO:PERSONA], ossia del referente mafioso da cui aveva ricevuto l'investitura alla gestione del narcotraffico; che il 16/03/2023 veniva catturato sempre per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Anche in questo caso, non si ha traccia di tali rilievi nel motivo in esame, che vengono totalmente oscurate nell'impugnazione, così confermandosi tutte le ragioni di inammissibilità già evidenziate. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli a