CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2016
Cassazione n. 24813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 21251-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 769 N.R.G. 21251/2016 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 62/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 09/03/2016 R.G.N. 47/2015; N.R.G. 21251/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari- in accoglimento dell'appello incidentale della parte privata, respinto l'appello principale dell'Inps e della SCCI e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha dichiarato l'insussistenza del diritto dell'Inps ad iscrivere ipoteca in relazione alle somme portate nelle cartelle esattoriali di cui al ricorso introduttivo del giudizio; 2. in discussione la notifica delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria, la Corte di appello ha osservato come l'INPS, nel giudizio di primo grado„ si fosse limitato a produrre tempestivamente un (mero) elenco delle cartelle notificate che nulla provava in ordine alla loro effettiva notifica mentre [OSCURATO:PERSONA] SPA si era costituita tardivamente sicché la prova delle notifiche era tardiva; 3. l'assenza di prova della notifica delle cartelle esattoriali, presupposto dell'iscrizione ipotecaria impugnata comportava l'accoglimento integrale dell'appello incidentale della parte privata, con declaratoria di insussistenza del diritto dell'Inps di iscrivere ipoteca in relazione alle somme portate dalle cartelle; 4. per la corte territoriale, le produzioni di [OSCURATO:PERSONA] SPA non potevano essere acquisite ex art. 421 cod.proc. civ., in presenza di una decadenza espressamente prevista dalla N.R.G. 21251/2016 legge e dovendo ritenersi che la norma -che permette al giudice di acquisire i documenti non ritualmente prodotti entro il termine per la tempestiva costituzione- si limiti a consentire l'acquisizione dei soli documenti formatisi successivamente e non costil:uisca invece strumento per sopperire al difetto dell'attività di parte; 5. avverso la decisione ha promosso ricorso per Cassazione, Equitalia servizi di riscossione SPA, già [OSCURATO:PERSONA] SPA (di seguito solo Equitalia), sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso, la parte privata; 6. l'INPS e la SCCI sono rimaste intimate; 7. l'Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo dello stesso avvocato del libero foro a ministero del quale Equitalia aveva proposto il ricorso, ha depositato memoria, con cui ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con condanna del controricorrente al pagamento delle spese e «caducazione delle statuizioni sulle spese contenute nelle pronunce di merito». [OSCURATO:PERSONA]: 8. in via pregiudiziale, il Collegio rileva l'inammissibilità della memoria depositata da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem, senza che ciò abbia effetti sulla ammissibilità del ricorso originario, atteso che esso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA], anteriormente al 1 luglio 2017, data nella quale si è avuta la successione ex lege a titolo universale di Agenzia Entrate Riscossione (fenomeno che tuttavia non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.: Cass. sez. un. nr. 15911 del 2021); N.R.G. 21251/2016 9. nel giudizio di legittimità, infatti, sussiste un rapporto di regola-eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro; la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti (Cass. nr. 26531 del 2020; Cass. nr. 28751 del 2021; Cass. nr. 36498 del 2021; Cass. nr. 2948 del 2022); 10. ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., nr. 30008 del 2019) le quali hanno precisato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-riscossione, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate e riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che N.R.G. 21251/2016 non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro; 11. come già precisato, la dichiarata inammissibilità della costituzione di AdER non ha tuttavia incidenza negativa sul giudizio, che risulta regolarmente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alla sua soppressione; 12. pertanto, vanno esaminati i (soli) motivi di ricorso; 13. con il primo ed il secondo motivo, è dedotta la falsa applicazione dell'art. 416, comma 3, cod.proc.civ. nonché la violazione degli articoli 420 e 345 cod.proc.civ.; 14. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 24 del d.lgs. nr. 46 del 1999, per violazione del principio di inderogabilità della riscossione delle pubbliche entrate; 15. le censure, nel complesso, investono la statuizione con cui la Corte di appello ha escluso di poter acquisire e utilizzare ai fini della decisione i documenti relativi alle notifiche delle cartelle esattoriali, sottostanti l'iscrizione ipotecaria (semplicemente) per la tardiva costituzione di Equitalia, senza considerare che la regolare notifica delle cartelle era stata dedotta dalle parti resistentÉ. e che la documentazione era indispensabile alla decisione; 16. i rilievi sono fondati nei termini che seguono; 17. questa Corte, con specifico riferimento alla relata di notifica della cartella esattoriale, prodotta dal concessionario (Cass. nr. 14755 del 2018, seguita, tra le altre, da Cass. nr. 23518 del 2019; Cass. nr.24027 del 2021), ha precisato come la tardiva costituzione, in giudizio, della parte non sia di ostacolo, ex se, alla acquisizione d'ufficio del documento, indispensabile ai fini della decisione, nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti; N.R.G. 21251/2016 18. il giudice d'appello, dunque, non può limitarsi a rilevare la tardività della produzione di documenti indispensabili per il giudizio, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti; 19. di tale principio di diritto non ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che va, dunque, cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata, per quanto di ragione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa compos