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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 34912/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena, risulta generico per indeterminatezza, non essendo - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - scandito dalla necessaria critica e dalla concreta analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare adeguatamente il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in ordine al giudizio di responsabilità e alla determinazione della pena, risulta generico per indeterminatezza, non essendo - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - scandito dalla necessaria critica e dalla concreta analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e non consentendo, così, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare adeguatamente il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 34912/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris