CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, annullandola in relazione al capo 11 dell'imputazione provvisoria. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è partecipe di un'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan Rinaldi - Reale - Formicola operante a Napoli e in collegamento con altri clan camorristici nell'ambito della c.d. Alleanza di Secondigliano, contrapposta al clan Mazzarella, avente tra i propri scopi l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, la soppressione e l'intimidazione di coloro che a tale predominio si oppongono, l'impunità degli associati e il conseguimento di profitti attraverso usura, estorsioni, rapine, danneggiamenti, minacce, violazioni delle leggi sulle armi e sugli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri associati, sarebbe stato impiegato per le azioni di fuoco, le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti e tutte le attività illecite del clan collaborando direttamente con i vertici e fungendo da elemento di raccordo con le altre organizzazioni criminali. La condotta è stata accertata dal mese di ottobre 2014 e viene contestata come perdurante. Il Tribunale argomentava in ordine all'esistenza del clan Formicola e del cartello Formicola - Rinaldi - Reale: escludeva, tuttavia, che l'alleanza tra i tre clan, ciascuno dei quali aveva mantenuto la sua autonomia, avesse creato una nuova associazione per delinquere di stampo mafioso e che, quindi, si potesse autonomamente contestare al soggetto la partecipazione alla diversa compagine. Tuttavia, il Tribunale ravvisava nell'imputazione provvisoria, nonostante il riferimento al clan oggetto dell'alleanza, la contestazione a [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione al clan Formicola, della cui esistenza e operatività non si poteva dubitare. [OSCURATO:PERSONA] era già stato condannato per l'appartenenza a detto clan fino al 1998 e successivamente per il reato di violenza privata aggravata. Non risultava avere mai reciso i rapporti con il clan di appartenenza. Del suo ruolo avevano riferito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico con dichiarazioni concordanti che confermavano che, anche dopo il 1998, l'affiliazione al clan non era mai cessata. Inoltre, i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con altri sodali del clan erano confermati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza genetica. Il Tribunale applicava la duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. e riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 291, 292, 273 e 521 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo contestato nonché manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale aveva valutato la gravità indiziaria in relazione ad un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione, ipotizzando che la contestazione provvisoria avesse ad oggetto non solo la partecipazione all'alleanza tra i tre clan camorristici, ma anche la esistenza e perdurante operatività di tali realtà criminali autonomamente intese. Il Tribunale del riesame non può fondare il decisum su una vicenda storico- fattuale diversa rispetto a quella contestata: al contrario, la gravità indiziaria era stata valutata con riferimento alla partecipazione del ricorrente al clan Formicola e non al cartello camorristico Rinaldi - Reale - Formicola, unica associazione oggetto di contestazione; si trattava di una realtà fenomenica differente e ontologicamente incompatibile rispetto al clan Formicola isolatamente considerato, per il quale - per di più - mancavano indicazioni di sorta sulla sua mafiosità. Non a caso, i reati fine erano stati contestati come aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. con riferimento alle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dal "cartello", mentre i vari gruppi che ne facevano parte venivano indicati al solo fine di specificare quale fosse la composizione soggettiva del cartello. Era, quindi, apodittica e illogica l'affermazione secondo cui l'imputazione riguarda anche la partecipazione al clan Formicola, né la fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari permetteva di superare tale censura. Il Tribunale aveva, quindi, manomesso l'oggetto della contestazione provvisoria e violato il principio della domanda cautelare. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione mancante con riguardo all'asserita esistenza del gruppo Formicola quale autonomo consorzio camorristico. Il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine all'esistenza e all'attuale operatività del clan Formicola. Eppure, la difesa aveva segnalato che l'ultima sentenza con la quale era stata accertata l'esistenza del clan Formicola riguardava il periodo dal 2007 al 2009, mentre nessuno dei provvedimenti versati in atti dimostrava l'attuale operatività del clan. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Formicola.Erano state utilizzate le dichiarazioni di Cervone che, peraltro, riferiva in merito al [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno 2014, cioè in un momento antecedente all'ottobre 2014; analogamente, [OSCURATO:PERSONA]Amico riferiva fatti risalenti nel tempo. Il Tribunale aveva, inoltre, omesso di vagliare la attendibilità e la credibilità di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano risultate menzognere. In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 273 e 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'asserito ruolo di vertice assunto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan Formicola. La motivazione sul punto era mancante, né era possibile ipotizzare una motivazione implicita. In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserita esistenza delle esigenze cautelari. Le esigenze cautelari non potevano ritenersi sussistenti in quanto nessun collaboratore indicava l'attuale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan camorristico; né il generico riferimento ai precedenti penali è sufficiente. Il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento all'unico reato fine contestato. 3. L'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essdre rigettato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel caso in esame, il materiale valutato dal Tribunale del riesame è il medesimo che il Giudice per le indagini preliminari aveva utilizzato per emettere l'ordinanza di custodia cautelare; il Tribunale, negando che il "cartello Rinaldi - Reale - Formicola" costituisca una autonoma associazione per delinquere di stampo mafioso, anziché una alleanza di tre clan camorristici, prende atto che il "gruppo Formicola", la sua esistenza "fattuale" e la sua autonomia e distinzione dagli altri gruppi sono menzionate nel capo di imputazione ("[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ... [OSCURATO:PERSONA] ... capi e organizzatori del gruppo riconducibile alla famiglia Formicola ... [OSCURATO:PERSONA], Folliero, ... quali partecipi..."), e quindi sono oggetto di contestazione. Non si può ritenere che vi sia stata immutazione del fatto in conseguenza dell'attribuzione delle attività criminose a ciascuna delle tre associazioni federate (e non al "cartello", come nell'imputazione provvisoria): non solo nella descrizione del "gruppo Formicola" si menzionano le attività illecite nonché, con riguardo ai capi, le attività tipiche di un clan (quale la gestione della cassa del clan e la suddivisione e distribuzione delle "mesate" agli affiliati), ma è evidente che la descrizione dell'oggetto dell'attività del "cartello" riverbera i suoi effetti su tutti coloro che dello stesso fanno parte e, quindi, anche sui componenti del "gruppo" (che il Tribunale ritiene essere "clan") Formicola. In definitiva, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria, nel fare riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e come espressamente asseverato dalla restante descrizione, facendosi anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati. La lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito di partecipazione al clan Formicola che, a un certo punto, si era alleato agli altri. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come si evince dall'esposizione dei motivi di riesame, precisati nella memoria scritta depositata nell'udienza davanti al Tribunale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato l'attuale operatività del clan Formicola, ma soltanto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a detto clan. Il motivo, quindi, è nuovo perché l'esistenza e l'attuale operatività del clan erano date per presupposte nella richiesta di riesame: per questo motivo l'ordinanza non si sofferma su tale questione, già trattata nell'ordinanza genetica. Comunque, poiché la pregressa esistenza del clan Formicola - come conferma lo stesso ricorrente - è attestata da sentenze irrevocabili, era necessario soltanto verificarne l'attuale operatività: il Tribunale la trae dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle intercettazioni. D'altro canto, non sembrano emergere elementi dai quali desumere che il clan Formicola non esista più, né il ricorrente li evidenzia: in effetti, la pregressa certa esistenza di un clan camorristico operante su un determinato territorio permette di ipotizzare, in mancanza di elementi dimostrativi del suo scioglimento ovvero della sua scomparsa ad opera di clan avversari o di operazioni di polizia giudiziaria, che lo stesso permanga sul territorio. Si deve ricordare che una precedente sentenza aveva accertato l'operatività del clan Formicola fino al 2009, mentre l'odierna contestazione provvisoria contempla un periodo a partire dal 2014, quindi solo cinque anni dopo. 3. Il terzo e il quarto motivi di ricorso sono inammissibili. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Formicola e il suo ruolo di vertice sono tratti dalle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferiscono di circostanze anche specifiche. Le intercettazioni telefoniche dimostrano, secondo il Tribunale, la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con altri associati. Evidente è la sollecitazione a questa Corte di rivalutare tali elementi indiziari; si deve soltanto sottolineare che l'annullamento dell'ordinanza genetica con riferimento al capo 11 non deriva dalla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma dal mancato riscontro del ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], ripreso in una sola occasione al di fuori del negozio di panetteria sottoposto - secondo l'imputazione provvisoria - ad estorsione; in quell'occasione, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con Tabasco che, subito dopo, era entrato nell'esercizio commerciale. 4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Attesa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen., deve trovare applicazione la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere superata solo se "siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". La motivazione dell'ordinanza impugnata, quindi, è addirittura sovrabbondante, atteso che tali elementi non sono emersi e nemmeno indicati dal ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces