CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31344/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1028/2019 depositata il 21 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catanzaro — dichiarata la nullità della sentenza emessa dal primo giudice in quanto pronunciata in materia locatizia senza previa lettura del dispositivo in udienza e pronunciando conseguentemente in unico grado sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (quali locatori) contro [OSCURATO:PERSONA] (quale conduttrice), cui quest’ultima aveva contrapposto eccezione di inadempimento e domande riconvenzionali di riduzione del canone, di risarcimento dei danni alla merce danneggiata e di condanna alle opere di ripristino dei locali — ha accolto la domanda principale; condannato la Milli al rilascio dell’immobile ed al pagamento dei canoni insoluti, previa riduzione del relativo importo; condannato i locatori al pagamento, in favore della conduttrice, della somma di € 5.843,09, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni (relativamente agli esborsi per tinteggiatura, manutenzione impianto elettrico e sostituzione armadi con mensole); compensato per metà le spese, ponendo a carico della conduttrice la restante metà e per intero quelle della c.t.u.. Ha infatti ritenuto che l’integrale sospensione del pagamento del canone locativo, avendo comunque la conduttrice continuato a godere dell'immobile svolgendovi la propria attività commerciale, non potesse ritenersi giustificato dalla diminuzione nel godimento del bene causato dalle riscontrate gravi infiltrazioni d’umido e costituisse quindi grave inadempimento causa di risoluzione. Ha per contro ritenuto che le dette infiltrazioni giustificassero una riduzione del canone nella misura del 30%, tale essendo in proporzione, alla luce delle conclusioni del c.t.u. (respinta l’eccepita nullità della relazione per asserito mancato rispetto del termine F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 previsto per la interlocuzione delle parti) e comunque alla stregua di autonoma valutazione basata sulle foto allegate e sulla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la parte dei locali preclusa all’effettivo godimento della conduttrice. 2. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24 Cost., 101, 156, 157, 159 e 195 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello, pur dando atto del deposito della relazione definitiva di c.t.u. anteriormente alla scadenza del termine per le osservazioni, rigettato l'eccezione di nullità della c.t.u. (tempestivamente opposta nella prima difesa successiva al deposito della relazione) sul rilievo che essa eccipiente non aveva indicato se e quali argomenti avrebbe potuto dedurre. Sostiene che — alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica — un'indicazione di tal genere non era necessaria e la corte di merito avrebbe dovuto accogliere anziché rigettare l'eccezione, dichiarando la nullità della c.t.u.. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.115 cod. proc. civ.. Lamenta che il convincimento espresso in sentenza, secondo cui F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 l'incidenza percentuale delle infiltrazioni sul godimento dell'immobile (30%) trovava comunque conferma nelle dichiarazioni della teste Schinella, è frutto di erronea percezione del contenuto oggettivo di tale deposizione dal momento che — afferma — dal raffronto tra le domande e le risposte emerge in maniera chiara ed inequivocabile che la teste aveva riferito che la porzione di immobile utilizzata dalla conduttrice (limitata a «parte del locale posto al primo piano») era di gran lunga inferiore a quella inutilizzata a causa delle infiltrazioni («la restante parte del locale al primo piano ed il locale al secondo piano»). Analogo travisamento starebbe a base della efficacia dimostrativa attribuita in sentenza anche alle foto allegate, atteso che dal loro esame risulta chiaramente che si tratta non soltanto del bagno e dell'attiguo locale, ma anche di altri ambienti dell'immobile locato. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.. Il dedotto error in iudicando è, in tesi, apprezzabile sotto due profili: — da un lato, per non avere la corte catanzarese limitato l'accertamento dell'inadempimento alle prestazioni già scadute all'atto della proposizione della domanda di risoluzione e nell'averlo esteso alle prestazioni successive (tanto dovrebbe evincersi dall'espressione «non è controverso in atti il mancato pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice Milli dall'ottobre del 2011. Per tutto il periodo corrispondente la Milli ha tuttavia continuato a godere dell'immobile svolgendovi la propria attività commerciale»); — dall’altro, per non avere proceduto alla valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti delle parti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico sociale del contratto;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 precisa al riguardo, la ricorrente, che una valutazione di tale tipo è contenuta nella sentenza impugnata, ma è funzionale all'esame di fondatezza dell'eccezione di inadempimento e non già della domanda di risoluzione, ed è comunque da considerarsi erronea per le ragioni indicate nei primi due motivi. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, proposta in primo grado e reiterata in appello, di condanna dei locatori alla restituzione dei canoni versati in eccedenza. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, comma primo, 416, comma terzo, e 420 cod. proc. civ., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento dei danni alla merce per mancanza di prova. Lamenta la violazione del principio di non contestazione, dal momento che la circostanza dei danni alla merce, specificamente allegata in comparsa, non era stata contestata dalla parte avversa. 6. Il primo motivo è inammissibile, per aspecificità. 6.1. La motivazione sul punto spesa dalla Corte catanzarese viene infatti censurata assumendola in modo erroneo: quella corte ha detto infatti che la nullità non era configurabile in quanto non risultava il deposito di alcuna osservazione all’ipotetica scadenza prorogata; invece, nell’illustrazione del motivo si sostiene che la corte avrebbe addebitato alla qui ricorrente di non avere indicato che cosa avrebbe potuto dedurre. In tale modo il motivo non si correla alla motivazione effettiva della corte territoriale, la quale va intesa nel senso che, non avendo la ricorrente inteso utilizzare la proroga (ex art. 155, commi quarto e quinto, cod. proc. civ.) al lunedì 12 giugno 2017 del termine per F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 depositare le osservazioni, non avrebbe potuto all’udienza del 13 giugno 2017 lamentare la nullità del deposito della relazione sotto il profilo che, non avendo fruito della proroga, era come se avesse rinunciato a valersi del deposito delle osservazioni. In pratica, secondo la corte territoriale, non si configurava, in ragione del deposito della relazione prima della scadenza del termine prorogato e, dunque, in teoria prima che il c.t.u. avesse potuto tenere conto delle osservazioni, una nullità sotto tale profilo perché la mancata fruizione del termine prorogato rendeva irrilevante la data di quel deposito. 6.2. L’assunto deve dirsi peraltro corretto. L’art. 195, comma terzo, cod. proc. civ. dispone testualmente: «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». Se ne desume che, nel caso di specie, ove non è più in discussione che la relazione fosse stata previamente trasmessa alle parti, le osservazioni avrebbero potuto provocare non già una nuova relazione, bensì solo quella che detta disposizione indica come «sintetica valutazione delle osservazioni». Occorre invero considerare che la norma, a ben vedere, indica la relazione come atto distinto dalla «sintetica valutazione» sulle osservazioni delle parti. Vero è che se ne prevede anche un deposito contestuale, ma tale contestualità non è imposta certo a pena di nullità e del resto non si vede quale pregiudizio potrebbe comportare, per i diritti di difesa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 delle parti e anche solo per quello di avere una interlocuzione endoprocedimentale con il c.t.u., il deposito della relazione anticipato rispetto al successivo deposito della detta, eventuale, «sintetica valutazione». È ben evidente, infatti, che il c.t.u., depositando la relazione prima dello scadere del termine delle osservazioni, non ha impedito che queste potessero ancora essere depositate, né ha in altro modo compromesso tale facoltà. La controprova sta nel fatto che se, in ipotesi, il consulente avesse atteso per il deposito della relazione la scadenza del termine (prorogato) per il deposito delle eventuali osservazioni delle parti e queste fossero state effettivamente depositate entro tale termine, la conseguenza non sarebbe stata, alla luce della disposizione sopra riportata, il deposito di una versione ancora diversa della relazione; questa sarebbe rimasta la stessa, salvo essere accompagnata anche dal deposito, alla stregua come detto di atti distinti, delle osservazioni delle parti e di una «sintetica valutazione sulle stesse». Ne discende che non è predicabile, quale conseguenza dell’inosservanza della cronologia dettata dalla norma, alcuna nullità, ma semmai solo una mera del tutto irrilevante irregolarità, rappresentata dal deposito della relazione anticipato rispetto a quello della «sintetica valutazione» predetta, nella specie peraltro non necessaria dal momento che la parte — alla quale detto anticipato deposito di per sé non impediva di trasmettere le proprie osservazioni nel termine non ancora scaduto — non si è avvalsa di tale facoltà, mentre se lo avesse fatto ne sarebbe dovuto seguire non già come detto il ritiro della relazione già depositata e il deposito di una nuova sua versione finale ma solo il deposito delle osservazioni medesime e di una «sintetica valutazione sulle stesse», previa istanza di rinvio dell’udienza del giorno successivo. 6.3. Più in generale va osservato che la tesi difensiva svolta nel F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 motivo di ricorso in esame, tendente ad accreditare l’idea che l’inosservanza della norma processuale indicata, in assenza della indicazione di un concreto pregiudizio, integrerebbe sempre ex se una invalidità insanabile del procedimento, non può essere condivisa, in quanto la scansione dei tempi delle indagini peritali, formalizzata dell'art. 195 c.p.c., comma 3, introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5 (che ha, peraltro, recepito una prassi diffusa negli uffici giudiziari di merito), non è rivolta a disciplinare una "nuova" garanzia difensiva a favore delle parti processuali prima assente, e neppure a "rafforzarne" una già esistente- La previgente disciplina processuale, infatti, già provvedeva compiutamente a tale esigenza, prevedendo in particolare l'intervento personale delle parti dei difensori e dei propri consulenti tecnici alle operazioni peritali con facoltà di "presentare per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze" (art. 194 c.p.c., comma 2; art. 90 disp. att. c.p.c., comma 2), con obbligo di comunicazione di tali scritti defensionali alle controparti (art. 90 disp. att. c.p.c., comma 3), e richiedendo al c.t.u. di depositare relazione scritta nella quale fossero inserite anche "le osservazioni e le istanze delle parti" (art. 195 c.p.c., comma 3). Il contraddittorio sugli aspetti tecnici è poi assicurato nella forma più ampia dall'art. 201 c.p.c., comma 2, che prevede la partecipazione del c.t.p. «alla udienza ed alla camera di consiglio, ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere.....le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. L'innovazione legislativa del 2009 si è limitata, pertanto, soltanto a razionalizzare l'esistente, senza aggiungere alcun «ulteriore e nuovo diritto» agli strumenti di difesa già accordati alla parte nel caso in cui il giudice ritenga necessario avvalersi di un ausiliario per la risoluzione di questioni che implichino la conoscenza e la applicazione di particolari scienze o tecniche od esperienze comunque estranee alle nozioni giuridiche.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Tale razionalizzazione si è resa attuale al fine di adeguare quanto Data pubblicazione 07/06/2022 più possibile lo svolgimento dell'iter processuale al principio di rango costituzionale della «ragionevole durata del processo» (art. 111, comma secondo, Cost.) - senza per questo dover incidere, comprimendolo, sul principio di garanzia del contraddittorio - evitando inutili dispersioni di tempo che venivano a riscontrarsi nella prassi giudiziaria laddove alla udienza immediatamente successiva al deposito dell'elaborato peritale le parti richiedevano ed il giudice si limitava a disporre l'assegnazione di termini per il deposito di note critiche alla c.t.u., con ulteriore rinvio a nuova udienza per l'esame e la discussione delle eventuali osservazioni critiche e la convocazione a chiarimenti del c.t.u.. E tale intento perseguito dalla legge di riforma del 2009 è stato, infatti, chiaramente evidenziato dalla dottrina che ha riconosciuto alla disposizione dell'art. 195, comma terzo, c.p.c., la funzione peculiare di realizzare una "anticipazione" del contraddittorio tecnico (v. in termini Cass. n. 18522 del 2018, cit.). Tale lettura è stata da ultimo avallata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 21/02/2022, n. 5624) le quali hanno evidenziato che «deve ritenersi che i termini previsti dell'art. 195, ultimo comma, cod. proc. civ., abbiano natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgano ed esauriscano, la loro funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento - sicché il c.t.u. non dovrà depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti tardivamente rispetto al termine alle stesse all'uopo fissato - ma non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio (Cass., ord.9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 8/09/2020, n. 18657)». Data pubblicazione 07/06/2022 La riforma del 2009 ha invero «procedimentalizzato, assoggettandola a precisi termini, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere già direttamente sul contenuto della consulenza e non, tout court, la possibilità di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio». Non è dunque pertinente il richiamo al principio da ultimo affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte con riferimento alle conseguenze del mancato rispetto del termine concesso alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica («La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo»: Cass. Sez. U. n. 36596 del 25/11/2021) non trattandosi, nel diverso ambito qui in considerazione, per quanto sopra esposto, di termini incidenti sul rispetto del contraddittorio e dunque sul diritto di difesa delle parti, ma solo di termini diretti ad un ordinato svolgimento del rapporto tra le parti e il consulente, che non privano comunque le parti della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 possibilità di interloquire anche successivamente sul contenuto della consulenza medesima. 7. Il secondo motivo è infondato. Il vizio di travisamento di prove è invero nella specie infondatamente evocato. L’ipotesi censoria del «travisamento di prova» è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass. 26/04/2022, n. 12971), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove». Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio. È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative. Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultinoData pubblicazione 07/06/2022 inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice (v. Cass.25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 16/12/2020, n. 28865; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174). Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»: v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017). Orbene, nella specie — a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ossia il riguardare l’errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio, mentre se così non fosse l’unico rimedio resterebbe per l’appunto il ricorso per revocazione: v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass. n. 24395 del 03/11/2020) — un siffatto vizio è inammissibilmente evocato in ricorso sia rispetto alla prova testimoniale (non potendosi il rilievo censorio considerare esente da considerazioni di tipo valutativo più che meramente percettivo delle dichiarazioni rese dalla teste, in quanto mediato dal necessario raffronto del loro significato rispetto ad altri dati emergenti dall’istruttoria con riferimento in particolare alla ampiezza e dislocazione dei locali concessi in locazione) sia, e a fortiori, rispetto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 ad un elemento (le fotografie dei luoghi) che non costituendo espressione linguistica, non è soggetto a univoci codici di decifrazione. 8. Il terzo motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013). Nella specie non è individuata in sentenza l’affermazione di regole di giudizio contrastanti con quelle evocate. La gravità dell’inadempimento, idoneo a porsi quale causa di risoluzione, è affermata in ragione dell’indiscusso mancato pagamento del canone a far data dall’ottobre del 2011 a fronte del protratto godimento dell’immobile «per tutto il periodo», ai fini dello svolgimento dell’attività commerciale. Non è detto, né può ricavarsi dalla neutra locuzione «per tutto il periodo», che a determinare tale convincimento sia stato il protrarsi dell’inadempimento anche nel periodo successivo alla domanda giudiziale (del resto proposta ben sei mesi dopo la data iniziale della morosità e dunque in un momento in cui questa poteva certamente ritenersi di per sé di consistenza apprezzabile al detto fine). Nella restante parte la censura si risolve in una mera F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 contestazione di merito (circa la condivisibilità della valutazione di Data pubblicazione 07/06/2022 gravità dell’inadempimento, all’esito del giudizio comparativo che comunque è certamente stato compiuto dalla Corte territoriale) che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Varrà rammentare al riguardo che, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici (v. ex multis Cass. n. 12182 del 22/06/2020, n. 6401 del 30/03/2015; n. 14974 del 28/06/2006; n. 9176 del 11/07/2000). 9. Il quarto motivo è inammissibile, avendo la ricorrente omesso di precisare se la domanda riproposta con l’appello venne mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni. Va al riguardo rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 5087 del 03/03/2010; cui adde Cass. n. 41205 del 22/12/2021). 10. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. 10.1. Posto che la pretesa non contestazione si sarebbe verificata già in primo grado, della sua mancata rilevazione ci si sarebbe dovuto dolere con l’appello.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 La ricorrente omette però di precisare se tanto fu fatto, tanto Data pubblicazione 07/06/2022 meno nel rispetto degli oneri di specificità dettati dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di modo che la relativa questione risulta indeducibile in questa sede. 10.2. Varrà peraltro rammentare che la non contestazione può predicarsi con riferimento a fatti comuni alle parti ovvero a fatti che la parte aveva la possibilità di contestare in quanto ad essa noti o conoscibili. È in tal senso consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, e va qui ribadito, il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (v. Cass. n. 2174 del 01/02/2021; n. 31704 del 04/12/2019; n. 87 del 04/01/2019; n. 14652 del 18/07/2016; n. 3576 del 13/02/2013). È pertanto da escludere, nella specie, che la linea difensiva assunta dai locatori, sostanziatasi nella negazione della propria responsabilità in ordine ai danni dedotti, potesse assumere valenza probatoria in ordine all’esistenza ed all’ammontare degli stessi, trattandosi di un dato estraneo alla loro sfera di conoscibilità diretta. 11. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 31344/2019 Numero sezionale 893/2022 Numero di raccolta generale 18326/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 07/06/2022 rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile dell