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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24610/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna disposta dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di servizi funebri che aveva curato il servizio funebre di [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato una dazione di danaro a [OSCURATO:PERSONA] (dipendente necroforo del comune di Bagheria), affinché questi redigesse e firmasse il documento che autorizzava il trasporto del feretro di [OSCURATO:PERSONA] fuori del Comune di Bagheria in tempi celeri.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di corruzione propria.

Il ricorso è preceduto da un preambolo in cui si insiste particolarmente su due aspetti.

Da un lato, si esclude che l'atto compiuto da [OSCURATO:PERSONA] fosse contrario ai doveri d'ufficio.

I giudici avrebbero trascurato le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del "[OSCURATO:PERSONA]" e inizialmente imputato, poi assolto in primo grado, il quale, pur avendo confermato che Mineo non era autorizzato a firmare il documento, aveva precisato come lo stesso fosse, tuttavia, la persona competente in materia di trasporto delle salme e che il documento in questione era stato anche in passato redatto sempre da Mineo, delegato in tal senso, circostanza confermata dalle medesime intercettazioni ambientali, da cui si desume che Mineo fu indicato come persona competente anche da altro impiegato del servizio comunale di Bagheria, al quale gli imputati originariamente si erano rivolti.

Dall'altro lato, si sottolinea come non sia mai stata ipotizzata, in assenza di autonomo capo di imputazione, la falsità del documento contenente l'autorizzazione di cui si discute.

Sempre nella parte introduttiva, si insiste sul fatto che dalle intercettazioni ambientali non si evince la "cointeressenza" - invece ritenuta dalla sentenza di appello - dell'imputato rispetto alla pratica funebre di Giamportone, in quanto l'esigua dazione effettuata a Mineo da Tomasello, titolare dell'agenzia funebre, non vedrebbe la partecipazione né materiale né morale di [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa, inoltre, come la stessa sentenza di appello abbia riconosciuto che tale elargizione - il cui importo non è stato, d'altronde, mai provato - mirasse ad evitare le lunghissime attese della salma nella camera mortuaria.

Tutto ciò premesso, si eccepisce l'illogicità della sentenza della Corte di appello là dove trascura aspetti fondamentali della vicenda; tralascia di considerare che Mineo non ha compiuto alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, essendo competente al compimento di un atto che, oltretutto, non offende il bene giuridico della pubblica amministrazione perché volto ad adempiere ad un dovere sociale; non tiene conto del fatto che il ricorrente era extraneus nella vicenda e che non ha dato alcun contributo né materiale né morale alla dazione del denaro, a nulla rilevando la consapevolezza dell'altrui eventuale intento corruttivo che configurerebbe, al limite, una connivenza non penalmente rilevante (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361); pretermette che tale dazione può essere un indizio dell'accordo corruttivo ma non è sufficiente all'integrazione del delitto; infine, non tiene conto del fatto che i donativi di scarso valore, inferiori alla soglia di

150. euro, prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 62 del 2013 vanno considerati di modico valore e, come tali, non hanno rilevanza penale.

3. Il ricorrente presenta altresì note integrative in cui, in replica alle deduzioni scritte del Procuratore Generale, ribadisce che l'atto del "corrotto" Mineo non era illegittimo e che l'autore materiale della dazione (peraltro esigua) era persona diversa dall'imputato, aggiungendo che, ai fini della sussistenza della fattispecie, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente la dazione di danaro, occorrendo altresì la presa in carico dell'interesse del privato corruttore e che, comunque, il donativo di modesta entità come espressione di gratitudine per un'attività già compiuta non integra il delitto di corruzione.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sotto il profilo di seguito evidenziato.

2. La motivazione appare carente sul punto della ritenuta partecipazione del ricorrente alla realizzazione del fatto di reato, ex art. 110 cod. pen.

Nella motivazione della sentenza impugnata la conferma della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa materialmente realizzata da Tomasello, titolare dell'impresa di pompe funebri, viene fondata sui seguenti elementi, desunti dalle intercettazioni ambientali.

Da un lato, si fa riferimento all'uso della prima persona plurale da parte di [OSCURATO:PERSONA] («avevamo la funzione religiosa»; «dovevamo espletare il funerale») nonché alla sua fattiva e prolungata presenza in orari di lavoro e all'utilizzo del carro funebre: elementi all'evidenza neutri ed agevolmente riconducibili all'espletamento del succitato rapporto di lavoro subordinato.

Dall'altro lato, sono valorizzate le immagini in cui Tomasello, • mentre sfogliava le banconote estratte dalla propria tasca, faceva un gesto clandestino a [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, opponeva un «silenzioso diniego».

Per contro, nelle sentenze di merito si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è dipendente di Tomasello e che è stato quest'ultimo ad estrarre la mazzetta dalla propria tasca, a contare le banconote e, quindi, a consegnare frettolosamente il denaro a Mineo.

2. Alla luce di tali dati fattuali, come accennato, non risulta motivatamente argomentata la sussistenza dei presupposti del concorso di persone in capo al ricorrente.

In particolare, non appare compiutamente individuato, sul piano della tipicità oggettiva del concorso di persone nel reato, l'apporto causale dato da [OSCURATO:PERSONA] al compimento dell'azione corruttiva di Tomasello, apporto da valutare con particolare rigore anche in considerazione della qualifica di mero dipendente rivestita dal ricorrente.

Va infatti ricordato che, là dove l'azione tipica sia stata integralmente realizzata da un partecipe, oltre e prima del dolo (nel caso di specie indubbiamente sussistente), occorre che gli altri correi abbiano posto in essere un contributo che - sia esso materiale oppure morale (in chiave di determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) - abbia pur sempre avuto rilievo causale: un contributo, cioè, senza il quale l'azione criminosa non sarebbe stata realizzata, quantomeno nelle forme/modi/tempi in cui è stata concretamente compiuta.

3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio compia ulteriori accertamenti per verificare la configurabilità, nella situazione concreta, del suddetto contributo causale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la condanna disposta dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, perché, in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di servizi funebri che aveva curato il servizio funebre di [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato una dazione di danaro a [OSCURATO:PERSONA] (dipendente necroforo del comune di Bagheria), affinché questi redigesse e firmasse il documento che autorizzava il trasporto del feretro di [OSCURATO:PERSONA] fuori del Comune di Bagheria in tempi celeri. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione del delitto di corruzione propria. Il ricorso è preceduto da un preambolo in cui si insiste particolarmente su due aspetti. Da un lato, si esclude che l'atto compiuto da [OSCURATO:PERSONA] fosse contrario ai doveri d'ufficio. I giudici avrebbero trascurato le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del "[OSCURATO:PERSONA]" e inizialmente imputato, poi assolto in primo grado, il quale, pur avendo confermato che Mineo non era autorizzato a firmare il documento, aveva precisato come lo stesso fosse, tuttavia, la persona competente in materia di trasporto delle salme e che il documento in questione era stato anche in passato redatto sempre da Mineo, delegato in tal senso, circostanza confermata dalle medesime intercettazioni ambientali, da cui si desume che Mineo fu indicato come persona competente anche da altro impiegato del servizio comunale di Bagheria, al quale gli imputati originariamente si erano rivolti. Dall'altro lato, si sottolinea come non sia mai stata ipotizzata, in assenza di autonomo capo di imputazione, la falsità del documento contenente l'autorizzazione di cui si discute. Sempre nella parte introduttiva, si insiste sul fatto che dalle intercettazioni ambientali non si evince la "cointeressenza" - invece ritenuta dalla sentenza di appello - dell'imputato rispetto alla pratica funebre di Giamportone, in quanto l'esigua dazione effettuata a Mineo da Tomasello, titolare dell'agenzia funebre, non vedrebbe la partecipazione né materiale né morale di [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa, inoltre, come la stessa sentenza di appello abbia riconosciuto che tale elargizione - il cui importo non è stato, d'altronde, mai provato - mirasse ad evitare le lunghissime attese della salma nella camera mortuaria. Tutto ciò premesso, si eccepisce l'illogicità della sentenza della Corte di appello là dove trascura aspetti fondamentali della vicenda; tralascia di considerare che Mineo non ha compiuto alcun atto contrario ai doveri d'ufficio, essendo competente al compimento di un atto che, oltretutto, non offende il bene giuridico della pubblica amministrazione perché volto ad adempiere ad un dovere sociale; non tiene conto del fatto che il ricorrente era extraneus nella vicenda e che non ha dato alcun contributo né materiale né morale alla dazione del denaro, a nulla rilevando la consapevolezza dell'altrui eventuale intento corruttivo che configurerebbe, al limite, una connivenza non penalmente rilevante (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361); pretermette che tale dazione può essere un indizio dell'accordo corruttivo ma non è sufficiente all'integrazione del delitto; infine, non tiene conto del fatto che i donativi di scarso valore, inferiori alla soglia di 150. euro, prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 62 del 2013 vanno considerati di modico valore e, come tali, non hanno rilevanza penale. 3. Il ricorrente presenta altresì note integrative in cui, in replica alle deduzioni scritte del Procuratore Generale, ribadisce che l'atto del "corrotto" Mineo non era illegittimo e che l'autore materiale della dazione (peraltro esigua) era persona diversa dall'imputato, aggiungendo che, ai fini della sussistenza della fattispecie, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente la dazione di danaro, occorrendo altresì la presa in carico dell'interesse del privato corruttore e che, comunque, il donativo di modesta entità come espressione di gratitudine per un'attività già compiuta non integra il delitto di corruzione. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sotto il profilo di seguito evidenziato. 2. La motivazione appare carente sul punto della ritenuta partecipazione del ricorrente alla realizzazione del fatto di reato, ex art. 110 cod. pen. Nella motivazione della sentenza impugnata la conferma della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione delittuosa materialmente realizzata da Tomasello, titolare dell'impresa di pompe funebri, viene fondata sui seguenti elementi, desunti dalle intercettazioni ambientali. Da un lato, si fa riferimento all'uso della prima persona plurale da parte di [OSCURATO:PERSONA] («avevamo la funzione religiosa»; «dovevamo espletare il funerale») nonché alla sua fattiva e prolungata presenza in orari di lavoro e all'utilizzo del carro funebre: elementi all'evidenza neutri ed agevolmente riconducibili all'espletamento del succitato rapporto di lavoro subordinato. Dall'altro lato, sono valorizzate le immagini in cui Tomasello, • mentre sfogliava le banconote estratte dalla propria tasca, faceva un gesto clandestino a [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, opponeva un «silenzioso diniego». Per contro, nelle sentenze di merito si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è dipendente di Tomasello e che è stato quest'ultimo ad estrarre la mazzetta dalla propria tasca, a contare le banconote e, quindi, a consegnare frettolosamente il denaro a Mineo. 2. Alla luce di tali dati fattuali, come accennato, non risulta motivatamente argomentata la sussistenza dei presupposti del concorso di persone in capo al ricorrente. In particolare, non appare compiutamente individuato, sul piano della tipicità oggettiva del concorso di persone nel reato, l'apporto causale dato da [OSCURATO:PERSONA] al compimento dell'azione corruttiva di Tomasello, apporto da valutare con particolare rigore anche in considerazione della qualifica di mero dipendente rivestita dal ricorrente. Va infatti ricordato che, là dove l'azione tipica sia stata integralmente realizzata da un partecipe, oltre e prima del dolo (nel caso di specie indubbiamente sussistente), occorre che gli altri correi abbiano posto in essere un contributo che - sia esso materiale oppure morale (in chiave di determinazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) - abbia pur sempre avuto rilievo causale: un contributo, cioè, senza il quale l'azione criminosa non sarebbe stata realizzata, quantomeno nelle forme/modi/tempi in cui è stata concretamente compiuta. 3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio compia ulteriori accertamenti per verificare la configurabilità, nella situazione concreta, del suddetto contributo causale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p
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