CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 35749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato, atteso che in caso di mancata deduzione con l'appello, la giurisprudenza si è attestata sul principio che l'applicazione delle pene sostitutive non avviene d'ufficio ma a domanda dell'imputato, sia pure formulata con le conclusioni scritte (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] " estensore [OSCURATO:PERSONA]