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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 51567/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di: LIODORI Marino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/01/2023 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sollecitando la restituzione degli atti al G.u.p. per la notifica dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a LIODORI Marino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale presso questa Suprema Corte sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca, richiamando una recente pronuncia su caso analogo.

4. Con memoria del 18/10/2023, il difensore del L'ODORI eccepisce la mancata notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., sollecitando la trasmissione degli atti al G.u.p. per l'espletamento dell'incombente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza del rilievo difensivo qui da ultimo richiamato, avendo questa Suprema Corte da tempo chiarito che «in tema di impugnazioni, l'omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l'appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza» (Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834 - 01: principio affermato con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere, ma certamente applicabile anche all'ipotesi - che qui rileva - in cui oggetto del ricorso sia una sentenza di patteggiamento).

2. Il ricorso è fondato.

Deve invero darsi seguito ai principi recentemente affermati in una identica fattispecie da una,sentenza di questa Sezione, espressamente richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore Generale (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta), che ha per un verso affermato l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez.

U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»).

Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente.

Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la omessa confisca, e rinvia sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona nel procedimento a carico di: LIODORI Marino, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/01/2023 dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sollecitando la restituzione degli atti al G.u.p. per la notifica dell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a LIODORI Marino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4 del 2019 e 316-ter cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato, ai sensi dell'art. 322- ter cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale presso questa Suprema Corte sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata statuizione sulla confisca, richiamando una recente pronuncia su caso analogo. 4. Con memoria del 18/10/2023, il difensore del L'ODORI eccepisce la mancata notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., sollecitando la trasmissione degli atti al G.u.p. per l'espletamento dell'incombente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza del rilievo difensivo qui da ultimo richiamato, avendo questa Suprema Corte da tempo chiarito che «in tema di impugnazioni, l'omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l'appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza» (Sez. 3, n. 15752 del 18/02/2016, Biancardi, Rv. 266834 - 01: principio affermato con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere, ma certamente applicabile anche all'ipotesi - che qui rileva - in cui oggetto del ricorso sia una sentenza di patteggiamento). 2. Il ricorso è fondato. Deve invero darsi seguito ai principi recentemente affermati in una identica fattispecie da una,sentenza di questa Sezione, espressamente richiamata nella requisitoria scritta del Procuratore Generale (cfr. Sez. 3, n. 32119 del 06/04/2023, Porta), che ha per un verso affermato l'ammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la mancata applicazione della confisca, ovvero un aspetto estraneo all'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.»). Per altro verso, si è ulteriormente osservato che «la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione riguardante l'omessa confisca, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la omessa confisca, e rinvia sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in data
Sentenza Cassazione n. 51567/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris