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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26385/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Torinovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota diconclusionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale diNovara che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al delittodi concorso in rapina aggravata dall’uso di un’arma impropria e dalle più personeriunite.2.

La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp.motivazione.3.

Con requisitoria del 10 giugno 2026, il Pubblico ministero, nella personadel sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con nota di conclusioni dell’11 giugno 2026, la difesa del ricorrente hainsistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in punto diqualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, secondo la prospettazionedifensiva, al furto aggravato.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto si fonda su un asserto dimerito – ossia che l’uso del corpo contendente sia avvenuto esclusivamente perdifendersi e non per assicurarsi comunque l’impunità – che è statomotivatamente disatteso dalle sentenze di merito, sol che si consideri che l’usodella mazza da baseball da parte dell’imputato è stato ricondotto alsopraggiungere della persona offesa, il cui intervento era volto ad interrompernel’azione predatoria, nonché all’intento di darsi alla fuga, così integrandosi ildelitto di rapina impropria per come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.2.

Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine aldiniego dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86/2024.Anche questo motivo risulta manifestamente infondato, in quanto glielementi addotti dalla difesa a sostegno della lieve entità e ravvisati nell’esiguaentità della refurtiva (appena 20,00 euro), nella giovane età del ricorrente e nellasua “condizione di evidente indigenza”, sono stati motivatamente ritenutirecessivi alla stregua dell’indicazione di plurimi elementi di disvalore checonnotano il fatto di indubbia gravità, per come ricavato dalle circostanze che icorrei si erano introdotti notte tempo nel negozio preso di mira poco dopo averecommesso il furto all’interno del bar Seven, con effrazione della porta diingresso, che fu utilizzata una mazza da baseball per minacciare la personaoffesa sopraggiunta e che il ricorrente e l’ignoto complice si erano dotati distrumenti atti allo scasso, così dimostrando una non elementare predisposizioneal reato contro il patrimonio.

Sono stati, quindi, evocati indici ostativi del tuttocontinenti con la previsione conseguente all’intervento additivo della Cortecostituzionale che ha espressamente dato rilievo, ai fini dell’esclusione della lieveentità, anche “alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione”.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 628, comma 3, n. 1cod. pen., nella parte in cui è stata ritenuta l’aggravante delle più personeriunite.Il motivo è fondato.Dalla lettura della sentenza del Gup del Tribunale di Novara risulta che laviolenza venne esercitata dal ricorrente contro la persona offesa dopo che ilcorreo si era già dileguato.

La condotta che contrassegna il delitto di rapina nonsi nutre, pertanto, di alcun disvalore aggiuntivo proprio dell’aggravantecontestata, costituito dalla ulteriore intimidazione per la persona offesa dovutaalla percezione della compresenza dei correi ovvero dalla maggiore possibilità diriuscita dell’azione conseguente all’essere i concorrenti nel reato “riuniti”.Al riguardo, va ribadito il principio di diritto enunciato dalla Corte dilegittimità in materia – di cui la sentenza impugnata non risulta avere fattocorretta applicazione - secondo cui «Nel delitto di rapina impropria non sussistela circostanza aggravante del numero delle persone riunite quando uno dei correidel delitto di furto, sorpreso dalla forza pubblica subito dopo aver consumato ilreato, opponga resistenza nel tentativo di sottrarsi all'arresto dopo che ilcomplice, alla vista della forza pubblica, sia riuscito a darsi alla fuga» (Sez. 2, n.3423 del 25/03/1986, Barone, Rv. 172587 – 01; Sez. 2, n. 40772 del19/07/2018, Guerra, Rv. 274459 – 01).4.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.5.

In conclusione:- va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerentealla configurazione dell’aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino;- va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurazione dellacircostanza aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibilenel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsablità.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Torinovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota diconclusionidell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ricorso trattato con rito cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale diNovara che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al delittodi concorso in rapina aggravata dall’uso di un’arma impropria e dalle più personeriunite.2. La difesa affida il ricorso a quattro motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp.motivazione.3. Con requisitoria del 10 giugno 2026, il Pubblico ministero, nella personadel sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con nota di conclusioni dell’11 giugno 2026, la difesa del ricorrente hainsistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in punto diqualificazione giuridica del fatto, da ricondursi, secondo la prospettazionedifensiva, al furto aggravato.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto si fonda su un asserto dimerito – ossia che l’uso del corpo contendente sia avvenuto esclusivamente perdifendersi e non per assicurarsi comunque l’impunità – che è statomotivatamente disatteso dalle sentenze di merito, sol che si consideri che l’usodella mazza da baseball da parte dell’imputato è stato ricondotto alsopraggiungere della persona offesa, il cui intervento era volto ad interrompernel’azione predatoria, nonché all’intento di darsi alla fuga, così integrandosi ildelitto di rapina impropria per come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine aldiniego dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 86/2024.Anche questo motivo risulta manifestamente infondato, in quanto glielementi addotti dalla difesa a sostegno della lieve entità e ravvisati nell’esiguaentità della refurtiva (appena 20,00 euro), nella giovane età del ricorrente e nellasua “condizione di evidente indigenza”, sono stati motivatamente ritenutirecessivi alla stregua dell’indicazione di plurimi elementi di disvalore checonnotano il fatto di indubbia gravità, per come ricavato dalle circostanze che icorrei si erano introdotti notte tempo nel negozio preso di mira poco dopo averecommesso il furto all’interno del bar Seven, con effrazione della porta diingresso, che fu utilizzata una mazza da baseball per minacciare la personaoffesa sopraggiunta e che il ricorrente e l’ignoto complice si erano dotati distrumenti atti allo scasso, così dimostrando una non elementare predisposizioneal reato contro il patrimonio. Sono stati, quindi, evocati indici ostativi del tuttocontinenti con la previsione conseguente all’intervento additivo della Cortecostituzionale che ha espressamente dato rilievo, ai fini dell’esclusione della lieveentità, anche “alla natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell’azione”.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 628, comma 3, n. 1cod. pen., nella parte in cui è stata ritenuta l’aggravante delle più personeriunite.Il motivo è fondato.Dalla lettura della sentenza del Gup del Tribunale di Novara risulta che laviolenza venne esercitata dal ricorrente contro la persona offesa dopo che ilcorreo si era già dileguato. La condotta che contrassegna il delitto di rapina nonsi nutre, pertanto, di alcun disvalore aggiuntivo proprio dell’aggravantecontestata, costituito dalla ulteriore intimidazione per la persona offesa dovutaalla percezione della compresenza dei correi ovvero dalla maggiore possibilità diriuscita dell’azione conseguente all’essere i concorrenti nel reato “riuniti”.Al riguardo, va ribadito il principio di diritto enunciato dalla Corte dilegittimità in materia – di cui la sentenza impugnata non risulta avere fattocorretta applicazione - secondo cui «Nel delitto di rapina impropria non sussistela circostanza aggravante del numero delle persone riunite quando uno dei correidel delitto di furto, sorpreso dalla forza pubblica subito dopo aver consumato ilreato, opponga resistenza nel tentativo di sottrarsi all'arresto dopo che ilcomplice, alla vista della forza pubblica, sia riuscito a darsi alla fuga» (Sez. 2, n.3423 del 25/03/1986, Barone, Rv. 172587 – 01; Sez. 2, n. 40772 del19/07/2018, Guerra, Rv. 274459 – 01).4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.5. In conclusione:- va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerentealla configurazione dell’aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino;- va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabilel’affermazione di responsabilità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurazione dellacircostanza aggravante delle più persone riunite, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della corte di appello di Torino. Dichiara inammissibilenel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsablità.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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