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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13959/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daAbderrahamane [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reatigiudicati mediante tre sentenze (sentenza del 08/11/2019 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 14/04/2021 e passata ingiudicato il 29/06/2021, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euroottocento di multa, per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish,commesso in data 06/11/2019; sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Torino, confermatadalla Corte di appello di Torino il 29/11/2021 e passata in giudicato il 14/01/2022, dicondanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di tentatofurto aggravato commesso il 15/01/2020; sentenza del 29/03/2022 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 22/02/2024 e divenuta definitivail 03/10/2024, di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione edeuro quattrocento di multa, per i reati di ricettazione e tentato furto aggravato, commessi il19/10/2021).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Imperato, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ilTribunale di Torino ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui allesentenze di condanna sopra indicate, senza tener conto della condizione di migrante, privodi fissa dimora e di attività lavorativa, in cui versava il condannato , che ha compiuto i reatisopra indicati, quindi, per procurarsi i minimi mezzi di sostentamento.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, ha in particolare segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale estremamente dilatato e di natura tra loro disomogenea).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daAbderrahamane [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reatigiudicati mediante tre sentenze (sentenza del 08/11/2019 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 14/04/2021 e passata ingiudicato il 29/06/2021, di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euroottocento di multa, per il reato di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish,commesso in data 06/11/2019; sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Torino, confermatadalla Corte di appello di Torino il 29/11/2021 e passata in giudicato il 14/01/2022, dicondanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa, per il reato di tentatofurto aggravato commesso il 15/01/2020; sentenza del 29/03/2022 del Tribunale di Torino,confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 22/02/2024 e divenuta definitivail 03/10/2024, di condanna alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione edeuro quattrocento di multa, per i reati di ricettazione e tentato furto aggravato, commessi il19/10/2021).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Imperato, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ilTribunale di Torino ha ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra i reati di cui allesentenze di condanna sopra indicate, senza tener conto della condizione di migrante, privodi fissa dimora e di attività lavorativa, in cui versava il condannato , che ha compiuto i reatisopra indicati, quindi, per procurarsi i minimi mezzi di sostentamento.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, ha in particolare segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale estremamente dilatato e di natura tra loro disomogenea).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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