Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39908/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17044/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento al dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato in parola e alla irrilevanza dei motivi di allontanamento e delle loro finalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17044/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure in punto di fatto e generiche; ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, in merito alla responsabilità penale del ricorrente, con particolare riferimento al dolo generico richiesto ai fini della configurazione del reato in parola e alla irrilevanza dei motivi di allontanamento e delle loro finalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
Sentenza Cassazione n. 39908/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris