CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22934/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A., che haconcluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di XXXXXXXXXXXXXoper il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per ilcontrollo delle armi) e per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo lanullità della sentenza ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter,comma 5-bis cod. proc. pen., in riferimento alla inosservanza delle norme in materia diassistenza dell’imputato per impedimento a comparire del difensore.Rileva la difesa che dopo aver ricevuto tramite pec l’avviso di fissazione dell’udienzaper l’11 giugno 2025, aveva trasmesso, in data 31 marzo 2025, sempre tramite pec, l’istanzadi trattazione orale del procedimento, istanza che veniva regolarmente ricevuta;successivamente, in data 26 maggio 2025 aveva depositato, con modalità telematica,istanza di rinvio dell’udienza per impedimento assoluto derivante da motivi di salute connessiallo stato di gravidanza, evidenziando altresì che l’udienza cadeva nel periodo di astensioneobbligatoria.Nonostante il deposito della documentazione sul portale sia stato effettuato inconformità alla normativa statale, ciò nondimeno la difesa deduce che il processo è statocelebrato in assenza del difensore di fiducia, venendo nominato un difensore di ufficio,senza alcuna indicazione negli atti dell’avvenuta proposizione dell’istanza di rinvio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.2. L’art. 152 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 10 d. lgs 10 ottobre 2022 n. 150testualmente dispone: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalleparti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguitadal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapitocertificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogicoeffettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».Parallelamente l’art. 41 d. lgs n. 150 del 2022 ha inserito nelle disposizioni di attuazionel’art. 56-bis che disciplina le modalità della notificazione ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.È, dunque, espressamente consentito al difensore dell’imputato e alle altre private dieffettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo modalità telematiche.Già prima della modifica dell’art. 152 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimitàaveva affermato il principio secondo il quale il rinvio dell’udienza per legittimo impedimentopotesse essere comunicato con qualunque mezzo inclusa la posta certificata. La Corte hainfatti affermato l’ammissibilità della comunicazione del legittimo impedimento del difensorea mezzo posta elettronica certificata (pec) affermando che tale impedimento, stante laprioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale,è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunqueportato alla effettiva conoscenza del giudice. (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De,Rv. 280520 - 01); questo principio è stato altresì affermato con riferimento al procedimentocamerale davanti al tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'angelo, Rv.281191 - 01).3.Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti allegati al ricorso risulta che la difesa haregolarmente trasmesso per mezzo del [OSCURATO:PERSONA] atti Penali (PDP), l’istanza ditrattazione orale del giudizio di appello, l’istanza di rinvio per impedimento, ladocumentazione medica attestante lo stato di gravidanza a rischio, non risultando agli attiuna pronuncia della Corte di appello su tali istanze atteso che nel verbale di udienza siafferma la regolarità della notifica al difensore [OSCURATO:PERSONA], con contestuale nomina del difensoredi ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.Consegue da ciò che l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di rinviodell'udienza determina, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n.47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 - 01Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, dep.02/11/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Rv. 238926), ildifetto di assistenza dell'imputato, che impone l’annullamento della sentenza, ai sensi degliartt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Napoli.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.