CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18603/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, rappresentat o e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaGiuseppe Ferrari, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza del Gesù, 46 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 484/2018, depositato il Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo 14 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Palermo, depositato il 14 maggio 2018 , che, in accoglimento dell’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ammesso allo stato passivo della procedura il credito di quest’ul tima per l’ulteriore importo –rispetto a quanto riconosciuto dal giudice delegato –di euro 246.931,23, in via ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo ipotecario n. 054/6076956, edeuro 40.448,60, in via ipotecaria, per interessi convenzionali sul mutuo ipotecario n. 054/6076957; - il decreto ha dato atto che l ’originaria domanda di insinuazione allo stato passivo aveva ad oggetto gli importidi euro 2.095.055,55, di cui euro 1.634.861,73, in via ipotecaria, per pagamento delle rate scadute e insolute e del capitale residuo, oltre interessi, relative ai due menzionati mutui ipotecari, euro 456.698,76, in via chirografaria, indicato in un decreto ingiuntivo ed euro 3.495,06, per spese legali liquidate in tale decreto ingiuntivo, e che il giudice delegato aveva ammesso il credito per il minor importo di euro 1.804.180,66, con la collocazione richiesta econ la esclusione della somma corrispondente agli interessi maturati sulle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo, in quanto determinati in misura superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, e delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; -ha, quindi, accolto l’opposizione ritenendo che il tasso annuo effettivo globale delle operazioni in esame, calcolato conteggiando tutte le voci rilevanti, era inferiore al tasso soglia determinato ai sensi della l. 7 maggio 1996, n. 108, avuto riguardo , in particolare, al la considerazione per cui il costo complessivo delle quattro polizz e assicurative stipulate in relazione ai due contratti di mutuo andava frazionato per gli anni di durata contrattuale, benché sostenuto al momento della conclusione dei mutui cui accedevano, e non imputato interamente all’anno in cui il relativo importo erastato versato; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non spiega alcuna difesa; -resiste con controricorso la Società per la Gestione di Attività –[OSCURATO:SOCIETA]., oggi AMCO –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., 2 d.m. [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1992 e relativi allegati 1 e 3, 1 e 2 l.7 marzo 1996, n. 108, e 644 cod. pen., per aver il decreto impugnato individuato il tasso annuale effettivo globale dei contratti di mutuo conclusiai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, previa imputazione del costo delle polizze assicurative contratte a garanzia del rimborso delle somme dovute in esecuzione di tali contratti, sostenuto integralmente al momento della conclusione degli stessi, frazionandolo pro quota per ciascuno degli anni di durata dei rapport i contrattual i e non già decurtandolo dal capitale erogato; -non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, investita dal riferito motivo di ricorso P.Q.M. La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rin