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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 ottobre 1965

Cassazione n. 08420/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1965 parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1976 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 9 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la inammissibilità per tardività del reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 9 maggio 2022 nell' ambito del procedimento R.G.N.R. 6654/2020 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di provvedimento non ricorribile in Cassazione.

2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione.

Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875): come nel caso di specie, in cui il ricorrente denunzia - sub specie dell'abnormità - la violazione di legge quanto alla errata valutazione da parte dei giudici di merito della tempestività o meno del reclamo e del mancato rispetto del contraddittorio.

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata con procedura de plano.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1965 parte offesa nel procedimento ci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1976 avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 9 giugno 2022 con il quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la inammissibilità per tardività del reclamo proposto avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 9 maggio 2022 nell' ambito del procedimento R.G.N.R. 6654/2020 iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di provvedimento non ricorribile in Cassazione. 2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione sul reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione. Tale mezzo di impugnazione è consentito solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Ferrari, Rv. 273875): come nel caso di specie, in cui il ricorrente denunzia - sub specie dell'abnormità - la violazione di legge quanto alla errata valutazione da parte dei giudici di merito della tempestività o meno del reclamo e del mancato rispetto del contraddittorio. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata con procedura de plano. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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