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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32798/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette : - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha rappresentato che la requisitoria del Procuratore generale non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto con il motivo nuovo di impugnazione - ad avviso della difesa, assorbente rispetto alle originarie allegazioni - e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 ottobre 2019 (dep. il 14 novembre 2019) la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 1 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Milano, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2. cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti dello stesso imputato per il delitto di tentato furto a lui ascritto.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi nonché un motivo nuovo (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assenza di interesse ad impugnare in capo all'imputato.

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha addotto la violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost., 529 e 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assenza di interesse ad impugnare in capo all'imputato in violazione «del principio del giusto processo e del diritto di difesa».

2.3. Con il motivo nuovo la difesa ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), assumendo che sarebbe stata dichiarata irritualmente l'assenza dell'imputato: difatti, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita presso il difensore d'ufficio, a seguito dell'elezione di domicilio dell'imputato presso lo stesso professionista all'atto della sua identificazione; tuttavia, il difensore non ha avuto un effettivo rapporto professionale con il SELIS ed ha rifiutato le notifiche indirizzate a quest'ultimo già al momento della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; pertanto, si sarebbe prodotta una nullità assoluta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché con essi è stato avanzato il medesimo ordine di censure.

1.1. La difesa ha censurato la sentenza di appello per aver escluso l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, emessa nei suoi confronti all'esito del primo grado di giudizio.

Secondo il ricorrente, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale potrebbe valere qualora la sentenza di primo grado fosse stata resa «nel corso delle indagini preliminari» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. oppure all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., ma non anche nel caso in esame in cui il Tribunale si è espresso dopo aver svolto un'approfondita istruttoria così pervenendo non solo all'esclusione della circostanza aggravante (e dunque a rilevare il difetto di querela) ma anche affermando l'ascrivibilità all'imputato del fatto in imputazione.

Dunque, l'interesse dell'imputato sussisterebbe anche se la sentenza emessa ex art. 529 cod. proc. pen. non fa stato nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651 cod. proc. pen.), in quanto «in via di mero fatto», il passaggio in giudicato di essa determinerebbe un concreto pregiudizio nei confronti dell'imputato qualora fosse chiamato rispondere delle conseguenze civili dell'illecito poiché essa «costituirebbe principio di prova (o presunzione semplice) del coinvolgimento del SELIS nel fatto illecito e nella sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.» (come dovrebbe evincersi da Sez.

U., n. 6624 del 27/10/2011).

Peraltro, una pronuncia meramente processuale non sarebbe di per sé idonea ad escludere l'interesse all'impugnazione.

Ed anzi la giurisprudenza di legittimità - nonostante esso sia più labile di quello che qui rileva - avrebbe riconosciuto l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di secondo grado che dichiara la nullità di quella primo grado per difformità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, e ciò in ragione del pregiudizio che deriverebbe dall'apertura di un nuovo procedimento a carico dello stesso soggetto.

Infine, la difesa ha assunto che la pronuncia di proscioglimento resa all'esito del dibattimento, dopo aver accertato il fatto dell'imputato, costituirebbe una «sentenza di cripto condanna», ragion per cui la Corte di appello avrebbe negato l'interesse dell'imputato a impugnarla con una motivazione formalista e perciò apparente, in violazione dei precetti costituzionali e delle norme processuali sopra indicati.

1.2. I motivi in esame sono inammissibili poiché manifestamente infondati.

Questa Corte ha già osservato - e il Collegio intende ribadire tale orientamento - che «l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela.

Ciò anche se l'esistenza del limite posto dall'ordinamento all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione alla necessità dell'istanza di punizione dell'offeso venga riconosciuta a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata» (Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015 - dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266538 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020 - dep. 2021, Ghislandi, Rv. 280784 - 01, e già Sez. 2, n. 2630 del 15/06/1982 - dep. 1983, Smanti, Rv. 158076 - 01).

2. «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre e di rilevare ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. le ipotesi di nullità assoluta della sentenza», quale quella nella specie prospettata con il motivo nuovo (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G. , Rv. 282218 - 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette : - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha rappresentato che la requisitoria del Procuratore generale non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto con il motivo nuovo di impugnazione - ad avviso della difesa, assorbente rispetto alle originarie allegazioni - e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 ottobre 2019 (dep. il 14 novembre 2019) la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 1 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Milano, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2. cod. pen., aveva dichiarato non doversi procedere, per mancanza di querela, nei confronti dello stesso imputato per il delitto di tentato furto a lui ascritto. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi nonché un motivo nuovo (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assenza di interesse ad impugnare in capo all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha addotto la violazione degli artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost., 529 e 568, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta assenza di interesse ad impugnare in capo all'imputato in violazione «del principio del giusto processo e del diritto di difesa». 2.3. Con il motivo nuovo la difesa ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), assumendo che sarebbe stata dichiarata irritualmente l'assenza dell'imputato: difatti, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita presso il difensore d'ufficio, a seguito dell'elezione di domicilio dell'imputato presso lo stesso professionista all'atto della sua identificazione; tuttavia, il difensore non ha avuto un effettivo rapporto professionale con il SELIS ed ha rifiutato le notifiche indirizzate a quest'ultimo già al momento della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini; pertanto, si sarebbe prodotta una nullità assoluta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché con essi è stato avanzato il medesimo ordine di censure. 1.1. La difesa ha censurato la sentenza di appello per aver escluso l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela, emessa nei suoi confronti all'esito del primo grado di giudizio. Secondo il ricorrente, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale potrebbe valere qualora la sentenza di primo grado fosse stata resa «nel corso delle indagini preliminari» ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. oppure all'esito dell'udienza preliminare ex art. 425 cod. proc. pen., ma non anche nel caso in esame in cui il Tribunale si è espresso dopo aver svolto un'approfondita istruttoria così pervenendo non solo all'esclusione della circostanza aggravante (e dunque a rilevare il difetto di querela) ma anche affermando l'ascrivibilità all'imputato del fatto in imputazione. Dunque, l'interesse dell'imputato sussisterebbe anche se la sentenza emessa ex art. 529 cod. proc. pen. non fa stato nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651 cod. proc. pen.), in quanto «in via di mero fatto», il passaggio in giudicato di essa determinerebbe un concreto pregiudizio nei confronti dell'imputato qualora fosse chiamato rispondere delle conseguenze civili dell'illecito poiché essa «costituirebbe principio di prova (o presunzione semplice) del coinvolgimento del SELIS nel fatto illecito e nella sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.» (come dovrebbe evincersi da Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011). Peraltro, una pronuncia meramente processuale non sarebbe di per sé idonea ad escludere l'interesse all'impugnazione. Ed anzi la giurisprudenza di legittimità - nonostante esso sia più labile di quello che qui rileva - avrebbe riconosciuto l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza di secondo grado che dichiara la nullità di quella primo grado per difformità del fatto ritenuto rispetto a quello contestato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, e ciò in ragione del pregiudizio che deriverebbe dall'apertura di un nuovo procedimento a carico dello stesso soggetto. Infine, la difesa ha assunto che la pronuncia di proscioglimento resa all'esito del dibattimento, dopo aver accertato il fatto dell'imputato, costituirebbe una «sentenza di cripto condanna», ragion per cui la Corte di appello avrebbe negato l'interesse dell'imputato a impugnarla con una motivazione formalista e perciò apparente, in violazione dei precetti costituzionali e delle norme processuali sopra indicati. 1.2. I motivi in esame sono inammissibili poiché manifestamente infondati. Questa Corte ha già osservato - e il Collegio intende ribadire tale orientamento - che «l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela. Ciò anche se l'esistenza del limite posto dall'ordinamento all'esercizio del potere giurisdizionale in relazione alla necessità dell'istanza di punizione dell'offeso venga riconosciuta a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata» (Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015 - dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266538 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020 - dep. 2021, Ghislandi, Rv. 280784 - 01, e già Sez. 2, n. 2630 del 15/06/1982 - dep. 1983, Smanti, Rv. 158076 - 01). 2. «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di dedurre e di rilevare ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. le ipotesi di nullità assoluta della sentenza», quale quella nella specie prospettata con il motivo nuovo (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G. , Rv. 282218 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Decreto Cassazione n. 32798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris