CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 28608/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Belluno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31/01/2022, nei confronti del Tribunale di Salerno quale giudice dell'esecuzione, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1987; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 31 gennaio 2022 il Tribunale di Belluno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha escluso la propria competenza rispetto alla istanza ex art.671 cod. proc. pen., presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Milano il giorno 9 aprile 2021, sollevando nel contempo conflitto di competenza avanti questa Corte. 1.1. In precedenza il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente sulla predetta istanza osservando che era invece competente il Tribunale di Salerno considerato che - al momento della presentazione della citata domanda - l'ultima sentenza divenuta irrevocabile confronti del Loffredo era quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 9 ottobre 2019 (divenuta irrevocabile il giorno 11 febbraio 2021). 1.2. Il Tribunale di Salerno, con provvedimento del 28 dicembre 2021, si era dichiarato a sua volta incompetente osservando che nei confronti del Loffredo era stata pronunciata sentenza del Tribunale di Belluno in data 10 giugno 2021 (divenuta irrevocabile in data 1 luglio 2021); pertanto, il Tribunale di Salerno aveva trasmesso gli atti a quello di Belluno che ha sollevato conflitto nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto i tre giudici dell'esecuzione sopra indicati hanno tutti espressamente ricusato di procedere rispetto all'incidente di esecuzione promosso dal condannato e da ciò consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Così circoscritto il conflitto quanto al suo oggetto, esso deve essere risolto, nel merito, con l'affermazione della competenza del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione. 3. Infatti, la competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 16127 dell' 1/4/2021, Rv. 281065 - 01). 3.1. Nel caso in esame, come risulta dal certificato penale in atti, al momento della presentazione della istanza (avvenuta, come detto, il giorno 9 aprile 2021) l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti del Loffredo era la sentenza del Tribunale di Salerno in data 9 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il giorno 11 febbraio 2021. 4. Palese, dunque, risulta l'errore di diritto che ha indotto a declinare la propria competenza il Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Salerno cui dispone trasmettersi gli