CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 45740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale 1. della parte civile [OSCURATO:PERSONA] 2. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale 16171/2022 del 07/02/2022, che decide sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trani, in qualità di difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], segnala, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle richieste formulate dalle parti civili da lui assistite all'udienza di discussione del 7 febbraio 2022. A detta udienza aveva partecipato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma giusta delega sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che assisteva le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che assisteva gli odierni ricorrenti). Sostiene che la sentenza ha liquidato in favore delle parti civili la somma di euro 3.920,00 oltre accessori di legge, senza tenere conto che le parti civili erano quattro e ogni "coppia" era assistita da un diverso difensore. Chiede, pertanto, che sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza, dopo l'inciso «che liquida in complessivi euro 3.920,00», vengano aggiunte le seguenti parole: «in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in complessivi euro 3.920,00 in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» oltre accessori di legge. 2. La richiesta non può essere accolta per due ordini di ragioni, tra loro concorrenti: - sia dal ruolo sia dal verbale di udienza del 7 febbraio 2022 risulta che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difendeva tutte e quattro le parti civili e che due di esse erano difese, anche dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quindi dagli atti risulta erroneo il presupposto di fatto da cui muove l'istanza e gli istanti non allegano alcun atto processuale a sostegno della loro richiesta; - in ogni caso è chiara la volontà del collegio di liquidare in tutto, a favore delle parti civili, la somma complessiva di euro 3.920,00; non si tratta di un errore materiale per omissione ma di una scelta come tale non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale; scelta conforme, peraltro, a quanto risultante dal verbale e dal ruolo di udienza: tutte e quattro le parti civili erano difese da un unico difensore (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]), cui si aggiungeva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per due di esse. 3. Consegue il rigetto dell'istanza con condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta l'istanza e condanna gli istanti al pagamento delle spese proc