CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 06736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I e/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione del fatto che il ricorrente sconta pena detentiva superiore a tre anni, e pertanto è nella condizione materiale di non commettere altri reati, essendogli ormai preclusa la possibilità di beneficiare degli istituti penitenziari. Deduce altresì il difetto di motivazione, posto che il giudice ha motivato il diniego sulla base della gravità della condotta contestata, sulla base di una valutazione astratta, senza argomentare in ordine ai necessari requisiti della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato. 2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo non può trovare ingresso poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 1.1. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale che l'indagato possa commettere delitti della stessa specie, in ragione della quantità di sostanza detenuta, della sua natura, della scrupolosa organizzazione dell'attività delittuosa e del necessario collegamento con altri soggetti, posto che l'introduzione dello stupefacente all'interno dell'istituto penitenziario avveniva approfittando della attività lavorativa svolta quale detenuto lavoratore e considerato che la sostanza stupefacente era destinata allo spaccio in favore della popolazione detenuta. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, 03/12/2003 n. 306, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM • ik rit5zj7 cs2. 5,L2 A L,- [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente delle spese(écrella somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2022