CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le conclusioni della difesa del ricorrente, nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 27/10/2020, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 10/01/2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di Fragi s.r.I., dichiarata fallita il 14/11/2012, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dei libri e delle scritture contabili (in esso assorbita l'imputazione di bancarotta semplice) e lo aveva condannato alla pena principale di anni 3 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 5. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato. Erroneamente è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo acclarato che Cimmino era un mero amministratore di diritto della fallita, ossia un prestanome, che non può essere condannato senza provare il dolo specifico. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Su un piano generale, mette conto osservare che le censure articolate dal ricorso risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Più in particolare, il primo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale, dato atto del - non contestato - documento attestante l'affidamento a Cimmino da parte del precedente amministratore dei libri contabili (che dimostra l'effettiva ricezione da parte del ricorrente della documentazione poi sottratta), ha rilevato che la società aveva svolto attività di ristorazione a Verona dal 2001 sotto l'amministrazione del coimputato (giudicato separatamente) [OSCURATO:PERSONA], fino a quando era stata acquistata per il 90% delle quote da Cimmino, che ne divenne amministratore unico dal 30/11/2009 al fallimento. Negli anni in cui Cimmino rivestì la carica amministrativa, dopo aver trasferito la sede sociale a Roma nel dicembre del 2009 presso una sede risultata inesistente, la società non svolse alcuna attività e dal ricorso per la dichiarazione di fallimento e dai crediti ammessi risulta che gli stessi erano tutti antecedenti al trasferimento della sede. Osserva dunque il giudice di appello che l'unica spiegazione logica del subentro di Cimmino sia il tentativo di allontanare dall'amministratore della società all'epoca in cui la stessa era operativa la responsabilità in vista dell'inevitabile fallimento o di frapporre ostacoli alla successiva ricostruzione delle vicende societarie; finalità, questa, associata alla concomitante sparizione della documentazione societaria, così da creare uno schermo alla precedente gestione. Con gli argomenti in sintesi indicati, la Corte di appello ha dato conto, in termini immuni da vizi logici, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, ossia dello scopo di recare un pregiudizio ai creditori, scopo peraltro raggiunto data l'impossibilità, in sede societaria, di acquisire alcuna documentazione sociale (né cespiti attivi). Il ricorso si sottrae alla compiuta e specifica disamina critica dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). D'altra parte, il ricorso, al di là della citazione di varie sentenze di legittimità non compiutamente correlate alla fattispecie concreta, si concentra sul ruolo di prestanome rivestito da Cimmino, ma le deduzioni, per un verso, non scalfiscono (e neppure censurano puntualmente) il dato valorizzato dal giudice di appello in ordine all'effettiva ricezione e alla successiva sottrazione della documentazione contabile da parte di Cimmino, mentre, per altro verso, obliterano il collegamento, logicamente incensurabile, operato dalla sentenza impugnata tra la finalità dell'operazione concretizzatasi nel subentro del ricorrente e l'elemento psicologico desunto da essa. Sotto il primo profilo, il motivo è generico, sotto il secondo è manifestamente infondato. 3. Del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato è il secondo motivo, a fronte della motivazione del giudice di appello che, a giustificazione della conferma del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato i plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, commessi anche con frode, dell'imputato, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2021. Il Consigliere estensore n Angelo aputo Ger i / ti f`i'V