CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 33756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19708-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 119/2014 - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; Oggetto R.G.N.19708/2017 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 07/07/2017 R.G.N. 5271/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: si controverte della possibilità di annoverare il credito contributivo vantato dall’INPS sulle somme erogate ai lavoratori licenziati dalla curatela fallimentare a titolo di indennità di preavviso fra i crediti prededucibili o meno; il Tribunale di Bologna, con decreto n. 2434 del 2017, ha respinto l’opposizione proposta dall’INPS avverso il provvedimento del Giudice delegato che aveva dichiarato esecutiva una porzione dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] 119/2014 [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , respingendo integralmente la domanda n. 235 ed ammettendo in privilegio,anziché in prededuzione , il credito insinuato dall’INPS con la domanda n. 241; l’INPS aveva insinuato la domanda n. 235 in ragione dell’affermata permanenza del credito contributivo nel periodo intercorrente tra giugno e settembre 2015, in cui il rapporto di lavoro con un lavoratore era rimasto in vita (dopo la cessazione della CIGS e fino al licenziamento) non potendo ritenersi legittima la collocazione in aspettativa non retribuita; con la domanda n. 241, invece, l’INPS aveva chiesto il pagamento in prededuzione della contribuzione riferita all’indennità sostitutiva del preavviso, posto che era debito della curatela, che aveva dapprima continuato e poi cessato l’esercizio dell’attività, e non della società fallita; ad avviso del Tribunale, confermato il rigetto della domanda n. 235 che qui non rileva, anche la richiesta di ammissione in prededuzione della contribuzione riferita all’indennità di preavviso era da rigettare, in quanto la curatela, dopo aver proseguito il rapporto di lavoro in via di gestione provvisoria, aveva ritenuto di non subentrare nei medesimi ed aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per cui il credito contributivo godeva di ammissione con privilegio e non in prededuzione; avverso tale decreto, ricorre l’INPS sulla base di un motivo; il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di gg. 60ai sensi dell’art. 360 bis 1. c.p.c.; Considerato che: con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. nonché dell’art. 111 R.d. n. 267 del 1942; il motivo è fondato; va, in primo luogo, ricordato che questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato un orientamento favorevole alla inclusione, fra i crediti da ammettere in prededuzione , del credito del lavoratore per l’indennità di preavviso a seguito di licenziamento intimato dal curatore, a seguito di esercizio provvisorio dell’impresa fallita: si ricorda l’orientamento (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 07/02/2003 (Rv. 560303 - 01) , n. 253/84; n. 2561/77) secondo cui il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dipendente, il cui rapporto di lavoro sia continuato con l'amministrazione fallimentare, per le esigenze del fallimento, dopo la dichiarazione di questo, va integralmente soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell'art.111, n. 1, legge fall., e non è consentito il frazionamento dell'indennità ai fini della sua parziale collocazione tra i crediti concorrenti nel passivo fallimentare, atteso che il diritto all'indennità in questione, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., trova esclusivo fondamento nella gestione del rapporto da parte del curatore; inoltre, si è pure affermato (Cass.13/05/2021, n. 12932)che l’avvenutopagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, costituisca circostanza irrilevante e che la relativa contribuzione debba concorrere a formare la base imponibile e pensionabile (cfr. Cass. nn. 13959 del 2009, 12095 del 2013), per cui può ritenersi che l'assoggettamento dell'indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale consegue alla natura retributiva dell'indennità (v., fra le altre, Cass. nn. 5974 del 1984, 13395 del 1999, 9895 del 2016) ed è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: ne discende che se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all'indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull'obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (INPS) (v., fra le altre, Cass.n. 17670 del 2007); a ciò va pure affiancata la considerazione che (Cass. n. 18779 del 12/07/2019) l a dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l'impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere portata avanti o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione; in definitiva, il motivo di ricorso va accolto, posto che il credito contributivo derivante dalla erogazione dell’indennità di preavvisocorrelata al licenziamento intimato dalla curatela, è legato ex lege all’obbligazione lavorativa assunta dalla curatela; va quindi ammesso al passivo in prededuzione , essendo insorto dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio cui il curatore era stato autorizzato per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 111 n. 1 L. FALL; il decreto impugnato va quindi cassato in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art.384, secondo comma, c.p.c., con l’adozione di tale pronuncia; le spese dell’intero processo vanno poste a carico della curatela del fallimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, il decreto impugnato e dichiara che il credito portato dalla domanda n. 241 va collocato fra i crediti in prededuzionee non tra quelli ammessi conprelazione al passivo fallimentare ; condanna la curatela del fallimento alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione allo stato passivo, che liquida in Euro 3,500 per compensi, ed alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 p