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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36388/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputata il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 02/10/2019, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 18/05/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede per i reati di cui ai capi C) (art. 81, 614 comma 4 c.p.); D) (art. 81, 56 e 629 comma 2 c.p.), E) (artt. 81, 56 e 610), G) (art. 612 comma 2 c.p.) ed H) (art. 368 c.p.).

2. L 'imputata propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge processuale in relazione agli artt. 34 e 36 c.p.p. in quanto il Presidente del collegio si era già pronunziato quale componente del Tribunale che aveva giudicato la medesima imputata per fatti commessi in pari data e di cui ai capi A) e B) della rubrica per il quali la predetta era stata assolta in primo grado.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge processuale in relazione agli art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. per mancata declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.

Osserva che la corte di appello aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che, pur sussistendo profili di connessione fra i fatti oggetto dell'odierno procedimento e quelli per i quali era stata emessa sentenza di assoluzione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 11 ottobre 2016, doveva essere considerato più grave il reato di cui al capo D) del presente procedimento ossia la tentata estorsione aggravata dall' uso della pistola commessa in data 1 Aprile 2013.

Rileva che, nel pervenire a tale conclusione, la corte di merito aveva confermato quanto già affermato dal primo giudice in ordine alla insussistenza dell' aggravante di cui al secondo comma dell' art. 629 c.p. quanto all' ipotesi di cui al capo B) temporalmente precedente rispetto a quella di cui al capo D) perché nella descrizione del fatto non sussisteva alcun elemento che potesse corroborare tale ipotesi di reato, senza tuttavia considerare che le ipotesi oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e temporalmente antecendenti in quanto risalenti al 10/12/2012 riguardavano fattispecie aggravate ai sensi del secondo comma dell' art. 629 c.p. rispettivamente per avere brandito un coltello ed un forchettone da cucina.

Dal momento che il reato più grave commesso per primo era quello di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la competenza naturale era quella del tribunale da ultimo indicato e non già del Tribunale di Messina.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione quanto all' affermazione di responsabilità per i reati in questione avendo i giudici di merito erroneamente valutato le risultanze istruttorie.

Osserva che la corte di appello, con una motivazione illogica e contraddittoria, aveva disatteso la tesi difensiva della inattendibilità del narrato delle persone offese, omettendo di valutare le prove offerte dalla difesa aventi ad oggetto le numerose deposizioni rese innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e la produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va, invero, rilevato, che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016 ) Rv. 267419 -

01. In difetto di una tempestiva eccezione di ricusazione il motivo non può che essere disatteso.

2. Il secondo motivo è fondato con carattere assorbente rispetto alle altre censure.

2.1. Osserva la Corte che è incontroversa la connessione, riconosciuta dai giudici di merito, fra i fatti di cui all' odierno procedimento e quelli oggetto del procedimento definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la sentenza n. 799/2016 in data 11 Ottobre 2016.

Va, quindi, rilevato che i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell' art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. sul presupposto che il reato di cui al capo d) del presente procedimento fosse il più grave, trattandosi di tentata estorsione aggravata dall' uso di una pistola, mentre nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto benchè fosse formalmente contestata l' aggravante di cui al secondo comma "non era ravvisabile nella descrizione del fatto alcun elemento che potesse corroborare la sussistenza di detta aggravante".

Trattasi di argomentazioni erronee.

Invero la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. (Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 24/02/2010 Cc. (dep. 23/03/2010) Rv. 246782 -

01. Come correttamente dedotto dal ricorrente il reato connesso di cui al capo A) rientra nell' ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p. in quanto nella descrizione del fatto contestato si fa riferimento alla minaccia con coltello da cucina che rientra certamente nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo. (vedi Sez.

F, Sentenza n. 29549 del 27/07/2006 Ud. (dep. 04/09/2006 ) Rv. 235306 -

01. (v. sentenza n. 799/2016 in data 11 Ottobre 2016 allegata al ricorso).

Atteso che, come detto, la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero tranne che la stessa non contenga rilevanti errori immediatamente percepibili - ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame - il tribunale di Messina ai sensi degli art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto competente per il "primo" reato di pari gravità.

3. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado per essere territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale per quanto di competenza P.Q.M. annulla senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado per essere territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale per quanto di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore dell'imputata il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 02/10/2019, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 18/05/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede per i reati di cui ai capi C) (art. 81, 614 comma 4 c.p.); D) (art. 81, 56 e 629 comma 2 c.p.), E) (artt. 81, 56 e 610), G) (art. 612 comma 2 c.p.) ed H) (art. 368 c.p.). 2. L 'imputata propone, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge processuale in relazione agli artt. 34 e 36 c.p.p. in quanto il Presidente del collegio si era già pronunziato quale componente del Tribunale che aveva giudicato la medesima imputata per fatti commessi in pari data e di cui ai capi A) e B) della rubrica per il quali la predetta era stata assolta in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. c) c.p.p., violazione di legge processuale in relazione agli art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. per mancata declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. Osserva che la corte di appello aveva disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che, pur sussistendo profili di connessione fra i fatti oggetto dell'odierno procedimento e quelli per i quali era stata emessa sentenza di assoluzione dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data 11 ottobre 2016, doveva essere considerato più grave il reato di cui al capo D) del presente procedimento ossia la tentata estorsione aggravata dall' uso della pistola commessa in data 1 Aprile 2013. Rileva che, nel pervenire a tale conclusione, la corte di merito aveva confermato quanto già affermato dal primo giudice in ordine alla insussistenza dell' aggravante di cui al secondo comma dell' art. 629 c.p. quanto all' ipotesi di cui al capo B) temporalmente precedente rispetto a quella di cui al capo D) perché nella descrizione del fatto non sussisteva alcun elemento che potesse corroborare tale ipotesi di reato, senza tuttavia considerare che le ipotesi oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e temporalmente antecendenti in quanto risalenti al 10/12/2012 riguardavano fattispecie aggravate ai sensi del secondo comma dell' art. 629 c.p. rispettivamente per avere brandito un coltello ed un forchettone da cucina. Dal momento che il reato più grave commesso per primo era quello di competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, la competenza naturale era quella del tribunale da ultimo indicato e non già del Tribunale di Messina. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 lett. e) c.p.p., vizio di motivazione quanto all' affermazione di responsabilità per i reati in questione avendo i giudici di merito erroneamente valutato le risultanze istruttorie. Osserva che la corte di appello, con una motivazione illogica e contraddittoria, aveva disatteso la tesi difensiva della inattendibilità del narrato delle persone offese, omettendo di valutare le prove offerte dalla difesa aventi ad oggetto le numerose deposizioni rese innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e la produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, invero, rilevato, che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6 - , Sentenza n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016 ) Rv. 267419 - 01. In difetto di una tempestiva eccezione di ricusazione il motivo non può che essere disatteso. 2. Il secondo motivo è fondato con carattere assorbente rispetto alle altre censure. 2.1. Osserva la Corte che è incontroversa la connessione, riconosciuta dai giudici di merito, fra i fatti di cui all' odierno procedimento e quelli oggetto del procedimento definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto con la sentenza n. 799/2016 in data 11 Ottobre 2016. Va, quindi, rilevato che i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell' art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. sul presupposto che il reato di cui al capo d) del presente procedimento fosse il più grave, trattandosi di tentata estorsione aggravata dall' uso di una pistola, mentre nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto benchè fosse formalmente contestata l' aggravante di cui al secondo comma "non era ravvisabile nella descrizione del fatto alcun elemento che potesse corroborare la sussistenza di detta aggravante". Trattasi di argomentazioni erronee. Invero la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. (Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 24/02/2010 Cc. (dep. 23/03/2010) Rv. 246782 - 01. Come correttamente dedotto dal ricorrente il reato connesso di cui al capo A) rientra nell' ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 629 c.p. in quanto nella descrizione del fatto contestato si fa riferimento alla minaccia con coltello da cucina che rientra certamente nella nozione di "arma", in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo. (vedi Sez. F, Sentenza n. 29549 del 27/07/2006 Ud. (dep. 04/09/2006 ) Rv. 235306 - 01. (v. sentenza n. 799/2016 in data 11 Ottobre 2016 allegata al ricorso). Atteso che, come detto, la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero tranne che la stessa non contenga rilevanti errori immediatamente percepibili - ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame - il tribunale di Messina ai sensi degli art. 12 comma 1 lett. b) e 16 comma 1 c.p.p. avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto competente per il "primo" reato di pari gravità. 3. Conseguentemente va disposto l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado per essere territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale per quanto di competenza P.Q.M. annulla senza rinvio le sentenze di primo e di secondo grado per essere territorialmente competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale per quanto di c