CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44605/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo ed il secondo motivo con cui si censura la responsabilità in merito alla detenzione dello stupefacente sul presupposto di una errata motivazione ed apprezzamento dei dati probatori da parte della Corte di appello che avrebbe operato valutazioni opposte rispetto al Leoffreddi - la cui responsabilità in ordine alla illecita detenzione dello stupefacente è stata invece esclusa -, sono manifestamente infondati e tesi ad accreditare una ricostruzione della vicenda differente da quella presa in esame dalle due sentenze di merito; che le stesse hanno congiuntamente rilevato come il Romeo fosse giunto con il Leoffreddi - che era alla guida del motociclo - sotto casa del [OSCURATO:PERSONA] entrando presso l'abitazione di costui e nascondendosi all'arrivo del personale di polizia, perché lì diretto e non - come si assume - per una decisione presa all'ultimo momento; che, infatti, niente affatto illogica risulta la circostanza valorizzata a mente della quale il Leofreddi, fermatosi in corrispondenza della casa del ricorrente che era agli arresti domiciliari, immediatamente dopo la discesa dal mezzo del Romeo portando con sé lo stupefacente custodito nello zaino, attendeva sul posto con il motore spento; che la motivazione resa, in quanto priva di illogicità e fondata sulle analizzate risultanze processuali, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato che, quanto al ricorso del Leoffreddi: manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione confutata con corretti argomenti giuridici è il primo motivo, avendo la Corte di appello rilevato come la condotta del ricorrente, che era consapevole dell'intimazione di fermarsi operato dal personale di polizia, avesse messo in pericolo gli utenti della strada oltre che la stessa pattuglia che si era posta all'inseguimento contro la quale era andato a sbattere con il motocico; che tale ricostruzione risulta adeguatamente motivata dalle decisioni di merito e non sindacabile, in sede di legittimità ove il ricorrente tenta di sottoporre parziali estrapolazioni di dati processuali, chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione; manifestamente infondata e non dedotta in appello risulta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che, quanto a manifesta infondatezza, che il Tribunale, contrariamente a quanto si assume, ha escluso l'esimente non perché fosse stata accertata la responsabilità di altro reato ma perché ha ritenuto il delitto grave, quanto ad indeducìbilità, perché nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio di appello in cui la difesa aveva comunque richiesto l'assoluzione in ordine al delitto di detenzione di sostanza stupefacente; manifestamente infondato e geneticamente inammissibile risulta il terzo motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e la mancata concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto, quanto al primo aspetto, che la pena risulta rideterminata in ragione del venir meno del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 con pena individuata appena al di sopra del minimo edittale e pertanto ritenuta complessivamente congrua, quanto al secondo profilo, che la richiesta di circostanze generiche formulata con i motivi di gravame, che di fatto censuravano l'eccessiva quantificazione della pena, risulta inammissibile per la assoluta genericità, tenuto conto dell'accurata motivazione; che, infatti, in tal caso sussiste carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); manifestamente infondata risulta il quarto motivo con cui si censura la mancata sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, adeguatamente fondata su una prognosi di recidiva infausto alla luce dei gravi plurimi precedenti penali a carico; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del