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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11102/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Batarra;-ricorrente-controB-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Balsemin;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2004/2024,depositata il 25/10/2024.Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHELa società B-C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso ildecreto con il quale il Tribunale di Bologna le ha intimato il pagamento dieuro 85.400 in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per la vendita didue autocarri.

L’opponente ha dedotto che il credito andava compensatocon quello di euro 67.800, vantato dall’esponente, relativo al valore dibancali non restituiti, come risultava dalla scrittura conclusa tra le parti,che produceva in copia.

Si è costituito Brisku, disconoscendo lasottoscrizione apposta alla scrittura e negando l’esistenza delcontrocredito del quale era stata chiesta la compensazione.

Propostapertinente istanza, si svolgeva il giudizio di verificazione con l’assunzionedi prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio grafologica sulla copiadella scrittura.

Il consulente tecnico escludeva che la sottoscrizione fosseda attribuire a imitazione e riferendo che gli elementi di analogia tra lafirma e le scritture autografe di comparazione indirizzavano decisamenteverso un giudizio di identità di provenienza.

All’esito il Tribunale di Bolognaha condannato l’opponente a corrispondere la somma di euro 17.600.La sentenza è stata impugnata da Brisku.

Con la sentenza n. 2004/2024la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame.Avverso quest’ultima sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso B-C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis,comma 1 c.p.c.Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del Collegio.Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo contesta, in relazione all’istanza e al giudizio diverificazione, “mancata e/o erronea applicazione degli artt. 216 e ss.c.p.c. e 2719 c.c. con riferimento all’omessa valutazione delle prove econseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. e mancata e/o erroneaapplicazione dell’art. 1967 c.c.”: la sentenza, con decisione illogica econtraddittoria, ha osservato che la consulenza tecnica grafologica è statautilmente disposta, pur avendo rilevato che correttamente l’appellanteaveva sottolineato l’inattendibilità della consulenza tecnica grafologicaeffettuata su un documento non originale; la Corte d’appello ha dedottocircostanze opposte alle risultanze istruttorie, dichiarando che il ricorrentenon aveva mai contestato l’esistenza della scrittura di compensazione; ilricorrente, invece, non solo aveva negato di avere apposto alcuna firma aldocumento prodotto da controparte, ma aveva rilevato come anche ilcontenuto fosse illogico e improbabile, giacché la fattura che controparteavrebbe opposto in compensazione era stata contestata e riportavaimporti non dovuti; per accogliere l’istanza di verificazione la Corted’appello avrebbe dovuto pretendere da controparte l’esibizionedell’originale e avrebbe dovuto escludere le risultanze della consulenzatecnica grafologica, anche in merito alla firma del ricorrente; se una partedisconosce come falsa la copia di un documento nessuna delle parti puòproporre istanza di verificazione della scrittura, istanza che è proponibilesolo nei confronti dei documenti originali; inoltre, la transazione deveessere provata per iscritto, cosicché non poteva essere provata mediantedichiarazioni testimoniali.b) Il secondo motivo denuncia, con riferimento alla prova testimoniale,mancata e/o erronea applicazione degli artt. 246 c.p.c. e 2721 e ss. c.c.:ha sbagliato la Corte d’appello a ritenere la prova testimoniale non soloammissibile, ma anche attendibile; controparte avrebbe dovuto provareNumero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’accordo di compensazione producendo l’originale dell’atto e letestimonianze su cui si basa la decisione di merito sono rese da testimoniinattendibili perché si trattava di dipendenti e la vicenda doveva essereprovata documentalmente; la prova per testimoni dei contratti non èammessa quando il valore eccede la somma di euro 2,58; la transazioneconclusa senza la forma scritta può valere solo se non sia contestata nellasua esistenza e nel suo contenuto; infine, non corrisponde al vero chel’eccezione di nullità delle testimonianze, assunte in violazione dell’art.2721 c.c., non sia stata riproposta dal ricorrente in sede di precisazionedelle conclusioni di primo grado.Il primo motivo non può essere accolto.

Anzitutto, la Corte d’appello haconsiderato come la scrittura privata fosse stata prodotta in copia e quindila consulenza grafologica non fosse attendibile.

La Corte ha ritenutoautentica la sottoscrizione della scrittura privata non in base alla periziagrafologica, ma in base alle prove testimoniali (vedere pag. 4 dellasentenza impugnata), facendo riferimento all’orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, ilgiudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha ilpotere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ognielemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanzedella prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamentotenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza esserevincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento dellaverità (così Cass. n. 15685/2015, che sottolinea come la consulenzatecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta da un lato noncostituisca un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità dellasottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., edall'altro lato non sia suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana).Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il ricorrente sostiene poi che nella scrittura è documentata unatransazione tra le parti, transazione che doveva essere provata per iscrittoe non mediante dichiarazioni testimoniali.

Il ricorrente parla ditransazione, ma l’atto avente quale oggetto “lettera compensazionepartite contabili”, non ha natura transattiva, ossia di contratto con il qualele parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite giàincominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965c.c.), ma piuttosto di reciproca ricognizione di debito (art. 1988 c.c.).

Inogni caso, non si pone un problema di ammissibilità o meno della provatestimoniale, in quanto vi è prova scritta, avendo il giudizio di verificazionedella scrittura privata dato esito positivo.Quanto al secondo motivo, va anzitutto precisato che il giudizio digiudice deve discrezionalmente valutare (cfr. Cass. n. 21239/2019).

Circal’ultimo profilo del secondo motivo, ove si contesta il giudizio di mancatariproposizione dell’eccezione di nullità delle testimonianze, va poi rilevatoche - sulla base dell’estratto riportato dal ricorrente alla pag. 15 delricorso - risulta come in sede di precisazione delle conclusioni la parteavesse soltanto fatto generico richiamo a quanto “già esposto, dedotto,rilevato ed eccepito”, senza fare alcun preciso riferimento all’eccezione dinullità delle testimonianze, mentre l’eccezione avrebbe dovuto essereriproposta in modo preciso e puntuale (vedere al riguardo Cass., sez. un.,n. 9456/2023).

Il limite di valore di cui all’art. 2721 c.c. – va infineosservato - è secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte superabileda parte del giudice (cfr. Cass. n. 21411/2022).2.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c. (cfr.

S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge, nonché al pagamento di euro 4.000 ancora in favore dellacontroricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamentodi euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Batarra;-ricorrente-controB-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Balsemin;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2004/2024,depositata il 25/10/2024.Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHELa società B-C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione avverso ildecreto con il quale il Tribunale di Bologna le ha intimato il pagamento dieuro 85.400 in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per la vendita didue autocarri. L’opponente ha dedotto che il credito andava compensatocon quello di euro 67.800, vantato dall’esponente, relativo al valore dibancali non restituiti, come risultava dalla scrittura conclusa tra le parti,che produceva in copia. Si è costituito Brisku, disconoscendo lasottoscrizione apposta alla scrittura e negando l’esistenza delcontrocredito del quale era stata chiesta la compensazione. Propostapertinente istanza, si svolgeva il giudizio di verificazione con l’assunzionedi prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio grafologica sulla copiadella scrittura. Il consulente tecnico escludeva che la sottoscrizione fosseda attribuire a imitazione e riferendo che gli elementi di analogia tra lafirma e le scritture autografe di comparazione indirizzavano decisamenteverso un giudizio di identità di provenienza. All’esito il Tribunale di Bolognaha condannato l’opponente a corrispondere la somma di euro 17.600.La sentenza è stata impugnata da Brisku. Con la sentenza n. 2004/2024la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame.Avverso quest’ultima sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso B-C [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia inammissibile e/o manifestamente infondato e haformulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis,comma 1 c.p.c.Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del Collegio.Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo contesta, in relazione all’istanza e al giudizio diverificazione, “mancata e/o erronea applicazione degli artt. 216 e ss.c.p.c. e 2719 c.c. con riferimento all’omessa valutazione delle prove econseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. e mancata e/o erroneaapplicazione dell’art. 1967 c.c.”: la sentenza, con decisione illogica econtraddittoria, ha osservato che la consulenza tecnica grafologica è statautilmente disposta, pur avendo rilevato che correttamente l’appellanteaveva sottolineato l’inattendibilità della consulenza tecnica grafologicaeffettuata su un documento non originale; la Corte d’appello ha dedottocircostanze opposte alle risultanze istruttorie, dichiarando che il ricorrentenon aveva mai contestato l’esistenza della scrittura di compensazione; ilricorrente, invece, non solo aveva negato di avere apposto alcuna firma aldocumento prodotto da controparte, ma aveva rilevato come anche ilcontenuto fosse illogico e improbabile, giacché la fattura che controparteavrebbe opposto in compensazione era stata contestata e riportavaimporti non dovuti; per accogliere l’istanza di verificazione la Corted’appello avrebbe dovuto pretendere da controparte l’esibizionedell’originale e avrebbe dovuto escludere le risultanze della consulenzatecnica grafologica, anche in merito alla firma del ricorrente; se una partedisconosce come falsa la copia di un documento nessuna delle parti puòproporre istanza di verificazione della scrittura, istanza che è proponibilesolo nei confronti dei documenti originali; inoltre, la transazione deveessere provata per iscritto, cosicché non poteva essere provata mediantedichiarazioni testimoniali.b) Il secondo motivo denuncia, con riferimento alla prova testimoniale,mancata e/o erronea applicazione degli artt. 246 c.p.c. e 2721 e ss. c.c.:ha sbagliato la Corte d’appello a ritenere la prova testimoniale non soloammissibile, ma anche attendibile; controparte avrebbe dovuto provareNumero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’accordo di compensazione producendo l’originale dell’atto e letestimonianze su cui si basa la decisione di merito sono rese da testimoniinattendibili perché si trattava di dipendenti e la vicenda doveva essereprovata documentalmente; la prova per testimoni dei contratti non èammessa quando il valore eccede la somma di euro 2,58; la transazioneconclusa senza la forma scritta può valere solo se non sia contestata nellasua esistenza e nel suo contenuto; infine, non corrisponde al vero chel’eccezione di nullità delle testimonianze, assunte in violazione dell’art.2721 c.c., non sia stata riproposta dal ricorrente in sede di precisazionedelle conclusioni di primo grado.Il primo motivo non può essere accolto. Anzitutto, la Corte d’appello haconsiderato come la scrittura privata fosse stata prodotta in copia e quindila consulenza grafologica non fosse attendibile. La Corte ha ritenutoautentica la sottoscrizione della scrittura privata non in base alla periziagrafologica, ma in base alle prove testimoniali (vedere pag. 4 dellasentenza impugnata), facendo riferimento all’orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, ilgiudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha ilpotere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ognielemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanzedella prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamentotenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza esserevincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento dellaverità (così Cass. n. 15685/2015, che sottolinea come la consulenzatecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta da un lato noncostituisca un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità dellasottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., edall'altro lato non sia suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana).Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Il ricorrente sostiene poi che nella scrittura è documentata unatransazione tra le parti, transazione che doveva essere provata per iscrittoe non mediante dichiarazioni testimoniali. Il ricorrente parla ditransazione, ma l’atto avente quale oggetto “lettera compensazionepartite contabili”, non ha natura transattiva, ossia di contratto con il qualele parti facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite giàincominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965c.c.), ma piuttosto di reciproca ricognizione di debito (art. 1988 c.c.). Inogni caso, non si pone un problema di ammissibilità o meno della provatestimoniale, in quanto vi è prova scritta, avendo il giudizio di verificazionedella scrittura privata dato esito positivo.Quanto al secondo motivo, va anzitutto precisato che il giudizio digiudice deve discrezionalmente valutare (cfr. Cass. n. 21239/2019). Circal’ultimo profilo del secondo motivo, ove si contesta il giudizio di mancatariproposizione dell’eccezione di nullità delle testimonianze, va poi rilevatoche - sulla base dell’estratto riportato dal ricorrente alla pag. 15 delricorso - risulta come in sede di precisazione delle conclusioni la parteavesse soltanto fatto generico richiamo a quanto “già esposto, dedotto,rilevato ed eccepito”, senza fare alcun preciso riferimento all’eccezione dinullità delle testimonianze, mentre l’eccezione avrebbe dovuto essereriproposta in modo preciso e puntuale (vedere al riguardo Cass., sez. un.,n. 9456/2023). Il limite di valore di cui all’art. 2721 c.c. – va infineosservato - è secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte superabileda parte del giudice (cfr. Cass. n. 21411/2022).2. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c. (cfr. S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 26941/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 11102/2026Data pubblicazione 25/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge, nonché al pagamento di euro 4.000 ancora in favore dellacontroricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamentodi euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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