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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 36257/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15313-2021 proposto da: N.(krak [OSCURATO:PERSONA] L domiciliato in ROMA, LAZ A CAVOURf `'-t"° jzie 3nNccaleLA nIITO presso »WelDIINIIDIINirmraraigunKaimmingmnsuifigavr~e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 132/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15313 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- R.G.15313/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], maresciallo in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bruggiano, il diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della

I. n. 266 del 2005, per le gravi lesioni riportate a seguito dell'incidente d'auto occorso durante un pattugliamento notturno finalizzato alla perlustrazione del territorio, nonché alla verifica del rispetto del regime degli arresti domiciliari da parte di alcuni soggetti; la Corte territoriale ha ritenuto che l'evento lesivo non fosse avvenuto nello svolgimento di una delle attività tipiche individuate dal comma 563 della legge come rischiose, bensì durante lo svolgimento di un'attività ordinaria, che esponeva il Nugnes ad un rischio generico non dissimile a quello a cui sono esposti ordinariamente gli utenti della strada; ha quindi accertato che neppure, la pretesa, potesse essere inquadrata nel comma 564 della stessa norma, che equipara alle vittime del dovere di cui al comma 563 tutti coloro i quali abbiano contratto conseguenze invalidanti, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, che siano dipese dalle particolari condizioni ambientali od operative in cui si è svolto il servizio; che di tali circostanze, ulteriori e straordinarie rispetto a quelle ordinarie di servizio, non era stata fornita nessuna prova in giudizio dall'appellante; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Ministero dell'Interno ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 3 legge 629/1972; art. 3 legge 466/1980; legge 302/1990; art. 1, comma 563 e 564, legge 226/2005"; il motivo si appunta sull'interpretazione delle norme da parte della sentenza gravata, la quale è ritenuta dal ricorrente eccessivamente "restrittiva", sia quanto all'identificazione della nozione di rischio connesso all'attività di ordine pubblico, che a quella di "missione di qualunque natura" idonea a conferire all'interessato la qualifica di "equiparato" a vittima del dovere; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto relative alla liquidazione delle spese legali e quindi erronea applicazione della norma di diritto rappresentata dal DM 55/2014"; la censura contesta la quantificazione delle spese di lite poste a carico della parte risultata soccombente, sì come disposta in eccesso rispetto all'attività effettivamente svolta dalla difesa di controparte; il primo motivo è inammissibile; secondo il consolidato orientamento di questa Corte "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(ex plurimis, Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il secondo motivo, avente ad oggetto la censura alla quantificazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale è parimenti inammissibile; la statuizione sulla quantificazione delle spese di lite è affidata al potere discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non entro il limite della violazione del principio di soccombenza, che, nel caso in esame, non risulta contraddetto;in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15313-2021 proposto da: N.(krak [OSCURATO:PERSONA] L domiciliato in ROMA, LAZ A CAVOURf `'-t"° jzie 3nNccaleLA nIITO presso »WelDIINIIDIINirmraraigunKaimmingmnsuifigavr~e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 132/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15313 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- R.G.15313/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, a conferma della pronuncia del Tribunale di Pistoia, ha dichiarato non sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], maresciallo in servizio presso la stazione dei carabinieri di Bruggiano, il diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti per le vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, co. 563, della I. n. 266 del 2005, per le gravi lesioni riportate a seguito dell'incidente d'auto occorso durante un pattugliamento notturno finalizzato alla perlustrazione del territorio, nonché alla verifica del rispetto del regime degli arresti domiciliari da parte di alcuni soggetti; la Corte territoriale ha ritenuto che l'evento lesivo non fosse avvenuto nello svolgimento di una delle attività tipiche individuate dal comma 563 della legge come rischiose, bensì durante lo svolgimento di un'attività ordinaria, che esponeva il Nugnes ad un rischio generico non dissimile a quello a cui sono esposti ordinariamente gli utenti della strada; ha quindi accertato che neppure, la pretesa, potesse essere inquadrata nel comma 564 della stessa norma, che equipara alle vittime del dovere di cui al comma 563 tutti coloro i quali abbiano contratto conseguenze invalidanti, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, che siano dipese dalle particolari condizioni ambientali od operative in cui si è svolto il servizio; che di tali circostanze, ulteriori e straordinarie rispetto a quelle ordinarie di servizio, non era stata fornita nessuna prova in giudizio dall'appellante; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; il Ministero dell'Interno ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 3 legge 629/1972; art. 3 legge 466/1980; legge 302/1990; art. 1, comma 563 e 564, legge 226/2005"; il motivo si appunta sull'interpretazione delle norme da parte della sentenza gravata, la quale è ritenuta dal ricorrente eccessivamente "restrittiva", sia quanto all'identificazione della nozione di rischio connesso all'attività di ordine pubblico, che a quella di "missione di qualunque natura" idonea a conferire all'interessato la qualifica di "equiparato" a vittima del dovere; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto relative alla liquidazione delle spese legali e quindi erronea applicazione della norma di diritto rappresentata dal DM 55/2014"; la censura contesta la quantificazione delle spese di lite poste a carico della parte risultata soccombente, sì come disposta in eccesso rispetto all'attività effettivamente svolta dalla difesa di controparte; il primo motivo è inammissibile; secondo il consolidato orientamento di questa Corte "Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse."(ex plurimis, Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il secondo motivo, avente ad oggetto la censura alla quantificazione delle spese di lite disposta dalla Corte territoriale è parimenti inammissibile; la statuizione sulla quantificazione delle spese di lite è affidata al potere discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non entro il limite della violazione del principio di soccombenza, che, nel caso in esame, non risulta contraddetto;in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s
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