CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 27029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15539/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 847/2017 depositata il13/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio trae origine dalla domanda di reintegra nel possesso di un appartamento e degli arredi proposta, innanzi al Tribunale di Firenze, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.I ricorrenti dedussero di aver alienato l’immobile con gli arredi con atto del 10.6.2002 e di aver continuato ad esercitare il possesso. 1.2.Il Tribunale accolse il ricorso ritenendo che, anche dopo la vendita, gli alienanti erano rimasti nel possesso dei beni corrispondente al diritto di abitazione e di uso dei beni immobili e mobili. 1.3.Il Tribunale valorizzò le dichiarazioni del teste Gargani, collaboratore del notaio Lops, e del teste Brunori, oltre alla documentazione relativa al pagamento delle quote condominiali, alle ricevute di pagamento delle utenze e ad altri elementi che provavano la relazione di fatto con il bene. 1.4.La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 aprile 2017, rigettò l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello incidentale dei Masini-Cat a lani , estese la tutela possessoria anche ai beni mobili. 1.5. Secondo la corte di merito, anche dopo la vendita degli immobili, gli alienanti avevano continuato ad abitare nell’appartamento tanto che al suo interno erano stati rinvenuti effetti personali, sicchè la sostituzione della serratura e l’asportazione di numerose scatol e contenenti i beni degli alienanti costituivanospoglio violento e clandestino. 1.6.Per tali fatti, il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per truffa contrattuale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violazione di domicilio. 2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di otto motivi. 2.1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 2.2.In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alle dichiarazioni dei testi Gargani e Brunori, che sarebbero inattendibili laddove hanno affermato che vi era un accordo tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i venditori, nel senso che questi avrebbero potuto continuare ad abitare l’immobile alienato. La ricorrente svolge la censura sul rilievo che non si applicherebbe il filtro dell’art.348 ter c.p.c. in caso di doppia conforme, perché in primo grado si era fatto riferimento ad una situazione di possesso corrispondente al diritto d’uso o abitazione mentre in appello vi era stato un generico riferimento al possesso. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Pur non trovando applicazione l’art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( l ’art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il motivo sollecita un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, del giudizio di attendibilità dei testi , che è affidato al giudice di merito. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla sentenza n . 29902/2013 , con cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era stato assolto dal reato di truffa contrattuale, violazione di domicilio ed altro in relazione ai fatti oggetto della vicenda possessoria. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 652 c.p.p., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione N 29902/ 2013 , che aveva cassato senza rinvio la sentenza di condanna del Sabatini ( rectius, la sentenza d’appello che aveva dichiarato non doversi procedere, stante l’estinzione per prescrizione dei reati). 3.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 3.2.Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenzadel giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensioneex art.75 , comma 3 c.p. p ., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n.42028). 3.3.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'accertamento contenuto in una sentenzapenale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia digiudicato, ai sensi dell' art.652 c.p. p . , nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processopenale (v. Cass., 11/3/2016, n. 4764; Cass. 11/2/2011, n. 3376; Cass. 31/5/2010, n, 13212; Cass. 14/2/2006, n. 3193) 3.4.Già con riferimento all'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" questa Corte ha posto in rilievo come tale decisione non precluda la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (v. Cass. 9/5/2019, n. 12225; Cass. 21/4/2016, n. 8035) e tale soluzione a fortiori s'impone in caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato, nella specie ravvisato da parte del giudicepenale (v., da ultimo, Cass. 7/5/2021, n. 12164; vedi altresìCass. 18/8/2020, n. 17221). 3.5.L'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudiziopenale sono stat e sottolineat e anche dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con riferimento all'art.622 c.p.p., disciplinante la fase in cui all'esito del giudizio di cassazione la vicendapenale si sia esaurita (per essersi prescritto il reato o per essere irrevocabile la sentenza di assoluzione) e il giudizio debba proseguire con riferimento alle sole statuizioni civili da reato (v. Sez. U. penali 28/1/2021, n. 22065). 3.6.Le Sezioni Unite penali hanno sottolineato l'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processopenale una volta che siano definitive le statuizioni di caratterepenale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fasepenale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudicepenale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima. 3.7.Nel caso di specie, la condanna del Sabatini per truffa contrattuale, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e violazione di domicilio, e ra uno degli elementi di prova che la Corte di merito aveva considerato ai fini della prova dell’avvenuto spoglio ai danno dei coniugi Masini-Catalani. 3.8.E’ stato, inoltre affermato che, in tema di effetti in sede civile, ex art. 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il "discrimen" tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice (Cass. sez. VI, 29/10/2018, n. 27326; Cass. 13818/2000). 4.Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1140, 1141 c.c. e 1168 c.c.; la ricorrente deduce che, mentre la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il possesso dei coniugi Masini -Catalani come situazione di fatto corrisponde nte al diritto di uso o di abitazione, la sentenza d’appello aveva genericamente affermato che dopo la vendita, gli alienanti avevano continuato la relazione di fatto con il bene ovvero ad esercitare “il possesso o la detenzione”, senza adeguata motivazione. 5.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. , 2697 c.c. , 2700c.c., 2721 c.c. e 2722 c.c., in relazione all’art.1168 c.c., per avere il giudice di merito errato nella valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al valore della prova privilegiata dell’atto pubblico; in particolare, la ricorrente richiama l’art.7 della scrittura del 10.6.2002 da cui risulterebbe il trasferimento del possesso alla società acquirente. Tale clausola non sarebbe una mera clausola di stile e sarebbe corroborata da altra documentazione, come le comunicazioni di PS di cessioni di fabbricato e le comunicazioni di variazioni ICI.Inoltre, la Corte di merito non avrebbe esaminato il contenuto della deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe assistito alla consegna delle chiavi dopo la vendita dell’immobile. 5.1.I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. 5.2.Ai fini dell'azione di reintegra, non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso "ad usucapionem", essendo la detta azione destinata ad assicurare l'immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso. Tale possesso deve concretarsi in un esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale, ragion per cui sono irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalla richiamata azione, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo (cfr., per tutte, Cass. 15/6/1991, n. 6722). 5.3.Va quindi tenuta distinto il possesso utile ai fini della usucapione e la situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene (Cass. 12751/2008). 5.4.Ai sensi dell’art.1168, comma 2 c.p.c., infatti, la legittimazione attiva dell’azione di reintegra spetta non solo alpossessore uti dominusma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che "feci sed iure feci". 5.5.L’azione di reintegrazione tutela sia ilpossesso sia la detenzione qualificata della cosa, non per ragioni di servizio o di ospitalità, appunto, nell'ambito della quale va indiscutibilmente ricondotta quella prospettata in giudizio. 5.6.Indipendentemente dall’esistenza di un diritto d’uso o di abitazione, dopo la vendita i coniugi continuarono ad abitare l’immobile – e non per ragioni di servizio ed ospitalità - sicchè il cambiamento della serratura del cancello e l’asportazione degli effetti personali da parte di una ditta di traslochi costituivano atto di spoglio. 5.7.Una volta dimostrato che il potere sulla cosa, in nome proprio o in nome altrui, si è manifestato in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, la tutelapossessoria soccorre ancorchè quel potere non risulti sorretto da titolo idoneo; altrimenti, non verrebbe ad accordarsi tutela alpossesso o alla detenzione, quale concreto esercizio di un determinato potere di fatto sulla cosa, bensì al diritto di possedere o al diritto di detenere la cosa, che, per l'appunto, sono poteri di diritto, conseguenti ad un titolo, sia di proprietà o di altro diritto reale sìa di locazione o di altro contratto ad effetti obbligatori, ai quali - non importa se esercitati o non esercitati in concreto - l'ordinamento accorda altra tutela. 5.8.L’esame del titolo è rilevante ad colorandam possessionem, al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso sicchè non ha pregio il richiamo alla gerarchia delle prove. 6.Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’apparenza della motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha liquida to il danno in assenza di una completa disamina delle risultanze istruttorie. 7.Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.75 c.p.p., in relazione alla liquidazione del danno, che non sarebbe dovuto, in quanto i [OSCURATO:PERSONA] si erano già costituiti parte civile nel processo penale a carico del legale rappresentante Sabatini, così trasferendo l’azione civile in sede penale.. 7.1.I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente,sono infondati. 7.2.Parte ricorrente si è costituita parte civile nel procedimento penale a carico del Sabatini, imputato per i reati di truffa, violazione di domicilio ed esercivo abusivo delle proprie ragioni. 7.3.Risulta per tabulas che il giudizio nei confronti del Sabatini si è concluso con l’annullamento senza rinvio, da parte di questa Corte, della sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato i reati ascritti al Sabatini estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili (pag.68-71 del ricorso). La Corte di Cassazione, con sentenza N. 29902/2013,ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello ( pag.48 del ricorso) per assenza di prova sul reato di truffa contrattuale, così travolgendo anche le statuizioni civili. 7.4.La Corte di Cassazione ha ricondotto la vicenda in ambito esclusivamente civilistico. 7.5. Va, in primo luogo evidenziato che sussiste autonomia dei due giudizi in relazione al danno cagionato (in sede penale i [OSCURATO:PERSONA] avevano agito per i danni derivanti da truffa contrattuale, violazione di domicilio ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni mentre, in sede civile, per il mancato godimento dei beni mobili ed immobili) sicchè, in relazione ai danni, il danneggiato può agire in sede civile e penale. 7.6.Come recentemente affermato da questa Corte, il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art.306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale. Ne consegue che, ove nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno - anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile - il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito (C assazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35951). 7.7.L’attuale impostazione normativa è nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente, il quale è sospeso - risultando quindi pregiudicato in senso tecnico da quello penale - esclusivamente se il danneggiato dal reato si sia tempestivamente costituito parte civile, se ancora in termini: e tanto quale chiara estrinsecazione della preferenza del legislatore verso l'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del pretendente al risarcimento del danno( 7.8. Attesa l’autonomia dei giudizi, un soggetto ben può essere assoltoin sede penale per non aver commesso il fatto ed in sede di giudizio civile essere ritenutoresponsabile del danno causato quale autore del comportamento la cui sussistenza è stata negata dal giudice penale. 7.9. Insussistente è quindi il vizio di apparente motivazione in quanto la motivazione consente di cogliere l’iter logico della decisione. 8.Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giud izio in relazione al pagamento degli oneri condominiali dell’anno 2002 in quanto l’elaborato peritale non conterrebbe alcuna menzione di ricevute di pagamento 8.1. Il motivo è inammissibile non solo perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità ma anche perché sollecita una nuova valutazione dei fatti inammissibile in sede di legittimità. 9.Il ricorso va, pertanto rigettato. 9.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 10.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari