CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1974
Cassazione n. 24368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in punto di giudizio di attendibilità della persona offesa è in realtà finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità ed è privo della individuazione di specifici travisamenti; che la Corte di appello ha correttamente operato, confrontandosi appieno con le deduzioni difensive, il doveroso vaglio del portato dichiarativo della vittima dei reati di usura ed estorsione sul piano intrinseco, individuando anche precisi elementi di riscontro a tale narrato (pagg. 11-14 della sentenza impugnata), così facendo buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, non essendo richiesta la presenza di riscontri che si reputano opportuni ma, tuttavia, non necessari solo nel caso in cui la persona si sia costituita parte civile (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5 n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo il collegio di merito motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 14 della sentenza impugnata); che, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M