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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 08166/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39010/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato dei reati di furto aggravato e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto esso reca la sottoscrizione del solo imputato, in spregio al disposto di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso personale — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eF...vernento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39010/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna dell'imputato dei reati di furto aggravato e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto esso reca la sottoscrizione del solo imputato, in spregio al disposto di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso personale — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eF...vernento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris