CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022
Cassazione n. 45332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qq› [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio ed all'accertata pluralità delle cessioni di sostanza .stupefacente unite dal vincolo della continuazione, per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell'imputato desunta dalla gravità dei fatti oltre che dai precedenti penali, considerato altresì che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato già nel giudizio di primo grado e che nel giudizio di appello la pena è stata ridotta per effetto della riqualificazione ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è ugualmente generico per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente e logicamente motivate con riguardo alle ragioni per le quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche per l'attribuita rilevanza ai precedenti specifici ai fini dell'applicazione della recidiva qualificata contestata all'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]