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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 15629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sentite le conclusioni del PG fle_ou c:u-t(.s (..e.A.k te& c-a-t-u_Cl) 5-0 ecc_ cc-o ree ‘s.x.t.uut-t.TO oe.,“ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 18 luglio 2022 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. . 2.1 Si afferma nel ricorso che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12 febbraio 2019, rilevante a fini di competenza.

3. Il ricorso è fondato.

La citata decisione della Corte di Appello di Napoli ha moditdicgato, in senso favorevole all'imputato, il giudizio di comparazione ex art.69 cod.pen.

Per costante orientamento interpretativo di questa Corte (v.

Sez.

I n.39123 del 22.9.2015, rv 264541) in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza "in executivis" a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. .

Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sentite le conclusioni del PG fle_ou c:u-t(.s (..e.A.k te& c-a-t-u_Cl) 5-0 ecc_ cc-o ree ‘s.x.t.uut-t.TO oe.,“ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 luglio 2022 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. . 2.1 Si afferma nel ricorso che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12 febbraio 2019, rilevante a fini di competenza. 3. Il ricorso è fondato. La citata decisione della Corte di Appello di Napoli ha moditdicgato, in senso favorevole all'imputato, il giudizio di comparazione ex art.69 cod.pen. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte (v. Sez. I n.39123 del 22.9.2015, rv 264541) in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza "in executivis" a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. . Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris