CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09013/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze letta la memoria del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione per l' ingiusta detenzione subita in regime custodia cautelare in carcere dal 3 maggio 2011 al 24 marzo 2012 ed indi in regime di arresti domiciliari sino al 31 maggio 2016, in quanto indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal quale è stato assolto dalla Corte di cassazione che, con sentenza in data 12 ottobre 2017, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'ordinanza ritiene sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1 cod. proc. pen., per avere egli tenuto condotte che, seppure giudicate non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, nondimeno si palesavano idonee ad ingenerare l'apparenza della colpevolezza. La Corte ricorda che a [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto di avere partecipato all'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata 'cosca Mazzaferro', essendosi reso disponibile a candidarsi per la lista 'Uniti per Marina di Gioiosa", concorrente alle elezioni comunali, con candidato sindaco [OSCURATO:PERSONA], poi risultata vittoriosa. La presentazione della lista era stata ritenuta dagli inquirenti quale strumento dei Mazzaferro per porre fine all'egemonia sul territorio della cosca Aquino. Riprendendo le motivazioni della decisione di condanna, poi annullata dalla Suprema Corte, il giudice della riparazione ripercorre l'iter che ha condotto alla formazione della lista e le aspettative manifestate dai soggetti coinvolti circa gli incarichi da ricoprire. Chiarisce che gli elementi posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità erano consistiti sostanzialmente in una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del sodalizio, avente ad oggetto la candidatura di persone non identificabili e le doglianze del primo per non esser stato messo a parte di alcuni fatti rilevanti; nonché in un colloquio, avente ad oggetto la formazione della lista, fra il padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coimputati nel medesimo procedimento. Nel corso di siffatta conversazione il padre di [OSCURATO:PERSONA] riferisce agli interlocutori di non gradire alcuni dei nominativi, ma di non voler interferire sulla scelta, perché [OSCURATO:PERSONA], che insieme a [OSCURATO:PERSONA] si occupava della sua formazione, si recava ogni sera a casa del figlio per discutere dei nominativi da presentare. Sempre nel corso di siffatto dialogo [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] del fatto che lo zio [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di non candidarsi, nonostante il fratello [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito il contrario. Emergeva che le ragioni del venir meno della disponibilità non erano di natura personale come riferito, ma risiedevano nel timore dello scioglimento dell'amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose, circostanza che avrebbe comportato quale conseguenza l'incandidabilità immediata di tutti i consiglieri, anche dell'opposizione. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che i voti della famiglia sarebbero stati convogliati su [OSCURATO:PERSONA], mentre il secondo affermava che il figlio non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna difficoltà ad essere eletto, godendo di ampio consenso. Alle intercettazioni del dialogo fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di quello fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si aggiunge un'ulteriore conversazione avente ad oggetto la campagna elettorale, in cui [OSCURATO:PERSONA] riporta le pretese sull'assegnazione della Presidenza del Consiglio comunale e degli assessorati, sulla base degli accordi presi fra [OSCURATO:PERSONA] ed una frangia degli Aquino, nonché l'aspirazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un incarico nella Giunta comunale. Nel corso del dialogo emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era stato invitato da [OSCURATO:PERSONA] a 'fare la gavetta', attesa la sua giovane età. Il giudice della riparazione, inoltre, spiega che, nell'annullare senza rinvio la sentenza di condanna, la Corte di cassazione ha ritenuto che nell'isolata conversazione intrattenuta fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vertice del sodalizio, non vi fossero elementi da cui trarre l'intraneità del primo nell'associazione contestata, avendo il dialogo mero contenuto politico, che non palesa una fedeltà di Agostino a Mazzaferro, tale da far ritenere che quest'ultimo potesse contare sul suo contributo per gli affari della cosca. Inoltre, il giudice di legittimità ha escluso che la frequentazione occasionale e sporadica con affiliati ad un sodalizio possa costituire elemento sintomatico dell'appartenenza all'associazione, in difetto di prove o di chiamate di correo, salvo che non si tratti della partecipazione a riunioni operative programmatiche dell'attività criminale, risultando altrimenti prive di valenza dimostrativa. Su questa base, la Corte territoriale rileva che la sentenza di assoluzione non ha smentito il quadro fattuale ricostruito dalle sentenze di merito, limitandosi ad una diversa valutazione tecnico-giuridica, sicché può essere valutata, ai fini riparativi, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] consistita nell'avere intrattenuto rapporti con il capo di un sodalizio criminale, interloquendo con il medesimo sulla formazione della lista elettorale, nonché nell'avere tenuto contatti, anche tramite il padre, con altri esponenti della famiglia 'ndraghetista. Siffatte condotte, gravemente imprudenti, hanno concorso, secondo il giudice della riparazione, all'adozione della misura cautelare, rappresentando, all'epoca dell'adozione della misura, elemento di supporto circa il ritenuto inserimento dell'istante nell'organizzazione criminosa oggetto dell'imputazione. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico articolato motivo.4. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione, rimproverando alla Corte territoriale di avere fondato il diniego all'equa riparazione su argomentazioni manifestamente illogiche e comunque carenti, svincolate dall'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Osserva che a [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata.C:a partecipazione organica alla cosca Mazzaferro, desumendo l'inserimento, in assenza di formale affiliazione, da due conversazioni intercettate, di cui solo una coinvolge il ricorrente quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che [OSCURATO:PERSONA], sin dall'interrogatorio di garanzia, ha rappresentato il contenuto eminentemente politico del dialogo telefonico intercorso con Mazzaferro. Egli, infatti, non gradiva la candidatura a sindaco di [OSCURATO:PERSONA], poi eletto, preferendo quella di [OSCURATO:PERSONA], che aveva apertamente sostenuto nei comizi, e telefonando a Mazzaferro aveva cercato di ottenere informazioni su quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], qualche giorno prima, in ordine alla mancanza di supporto dell'eventuale candidatura di [OSCURATO:PERSONA]. Per conoscere le intenzioni di Mazzaferro sul candidato sindaco, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ricorso ad una scusa, invitandolo a convincere [OSCURATO:PERSONA] a candidarsi, così venendo a sapere che la scelta era caduta su [OSCURATO:PERSONA], all'insaputa di coloro che -come lui- avrebbero dovuto saperlo. Sostiene di avere immediatamente informato gli inquirenti delle attività svolte nell'ambito della lotta alla mafia, una volta eletto, con l'organizzazione di manifestazioni cui avevano partecipato anche magistrati e di eventi, molto seguiti, quali il disegno di murales nel luogo ove era stato ucciso il fotografo Cartisano. Assume che sin dalle indagini era emerso che [OSCURATO:PERSONA] era estraneo all'associazione, che non erano emersi rapporti con gli altri soggetti asseriti sodali, che l'essersi adoperato per la formazione di una lista elettorale non significava affatto essersi messo a disposizione della cosca Mazzaferro, che egli non era mai intervenuto in favore dell'associazione una volta eletto. Rileva che se dubbi potevano nutrirsi prima dell'interrogatorio dell'indagato sui suoi rapporti con Mazzaferro, successivamente nessun ambiguità poteva permanere dopo i chiarimenti forniti, sicché non può ritenersi che la sua condotta sia gravemente colposa. Nega che l'assoluzione in sede di legittimità sia dipesa, come sostiene il giudice della riparazione, dalla risoluzione di una questione di diritto, avendo la Suprema Corte escluso la valenza probatoria delle sporadiche frequentazioni di soggetti affiliati, in occasioni di eventi pubblici o in piccoli contesti territoriali, potendo le medesime assumere il valore di riscontro di altre prove qualora reiterate o abituali. Dunque, se, come ritiene il giudice di legittimità, il comportamento è in sé irrilevante, sotto il profilo probatorio, esso non può assumere la connotazione di condotta colposa rilevante ai fini riparatori, tanto più se motivato da ragioni lecite, come la partecipazione ad una competizione elettorale, in relazione alla quale il ricorrente ha semplicemente inteso comprendere l'atteggiamento tenuto da taluno e non offrire vantaggi per acquisire consensi. Sostiene che, in definitiva, il giudice della riparazione non solo non considera che l'intercettazione fra [OSCURATO:PERSONA] e Mazzaferro non è significativa di legami con l'associazione per delinquere, come spiegato dalla Suprema Corte, ma neppure considera la spiegazione immediatamente fornita dal ricorrente agli inquirenti, finendo per non individuare in concreto le condotte imprudenti o negligenti ascrivibili al medesimo non escluse dalla sentenza di assoluzione. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha il rigetto del ricorso. 6. Con memoria depositata in data 4 novembre 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 7. Con memoria in data 17 novembre 2021 il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle ragioni di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'interessato, che abbia così colposamente contribuito ad indurre quello che l'esito assolutorio nel merito dimostrerà essere stato un errore. 3. Va, altresì, ricordato il fondamentale principio elaborato dalle Sezioni Unite questa Corte -con alcune pronunce che, seppure risalenti, costituiscono ancora la sintesi dei presupposti applicativi del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione- secondo il quale la condotta dell'imputato "deve essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]).; Sicché "in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606); 4. Ora, l'ordinanza della Corte territoriale insiste sulla rappresentazione dei fatti emergente nel momento in cui la misura fu adottata, rilevando che il quadro fattuale non è stato contraddetto dalla sentenza assolutoria, che non smentisce il colloquio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], né gli incontri con altri esponenti della famiglia 'ndranghetista, sicché siffatti episodi, così come gli incontri fra il padre del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali, debbono ritenersi accertati. Su questa base, che rappresenta la riproduzione del compendio indiziario a disposizione nella fase procedimentale delle indagini, il giudice della riparazione introduce l'esame della condotta tenuta dal ricorrente per verificare se il medesimo abbia causalmente contribuito all'adozione della misura. E giunge a dare una risposta affermativa fondando la decisione sostanzialmente sulla considerazione che riguarda la gravità del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], fondato anche sui rapporti intrattenuti dal medesimo con soggetti affiliati ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso. 5. Per dare soluzione al quesito posto dal ricorso occorre introdurre due precisazioni. La prima riguarda il significato che può essere attribuito, in sede riparativa, alle frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività criminali. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che esse, specialmente nelle ipotesi di delitto associativo, quando rivelino intrecci e connivenze, ancorché non integranti la partecipazione al reato possono prestarsi ad essere interpretate come sintomo di complicità, proprio avuto riguardo ai tratti tipici del reato (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015,0 Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). Se, tuttavia, in linea di principio, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea ad integrare una condotta ostativa al riconscimento dell'indennizzo, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali, ma solo quelle che siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486). Spetta, dunque, al giudice della riparazione rilevare la natura delle frequentazioni, al fine di evidenziare l'incidenza del comportamento sul provvedimento che ha disposto la detenzione (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 in motivazione; inoltre: Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). La seconda riguarda il significato da attribuire all'apporto fornito dall'indagato, nel corso delle indagini e specialmente in sede di interrogatorio di garanzia.Il giudice di legittimità, affrontando l'atteggiamento tenuto dall'interessato nel corso del procedimento, ha ripetutamente affermato che il silenzio serbato dall'indagato, sebbene costituisca l'esercizio di un diritto, può rilevare, ai fini della valutazione della sussistenza della condotta ostativa, nel giudizio di riparazione, essendo la valorizzazione del comportamento processuale, quale elemento sinergico al mantenimento della misura, coerente con la mancata verifica di un'ipotesi alternativa di indagine da parte degli inquirenti, che a fronte di una smentita resa dall'indagato, circa gli elementi probatori emergenti in quel momento, avrebbe potuto essere intrapresa. In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può, infatti, assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. ( ex multis: Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 27/04/2018, Stannatopoulou, Rv. 273744; Sez. 3, Sentenza n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941). Ma, se è chiaro che il silenzio -e certamente il mendacio- dell'indagato possono integrare una condotta gravemente negligente o imprudente, che costituisce causa sinergica del mantenimento della misura, quando l'interessato sia nella condizione di chiarire delle circostanze, che possono condurre o ad una nuova lettura degli indizi raccolti o sinanco ad una svolta delle indagini, indirizzandole in modo tale da rendere evidente la sua estraneità al reato, nondimeno, è anche chiaro che il rendere interrogatorio dando compiuta spiegazione dei fatti che vengono addebitati, quando ciò coincida con l'accertamento successivo nel corso del giudizio, impone al giudice della riparazione di leggere la condotta extraprocessuale dell'istante alla luce del comportamento tenuto nel procedimento. In altre parole, ove l'indagato contribuisca a dare un senso al suo comportamento -spiegandone la sua estraneità al delitto, nonché a rapporti di continguità, in quanto da calarsi in un diverso contesto- anche se ciò non viene ritenuto utile dagli investigatori, ma tuttavia viene successivamente accertato come realtà processuale, nel giudizio di merito, il giudice della riparazione è tenuto a chiedersi se quelle frequetanzioni con soggetti gravitanti nel circuito criminale, rilette alla luce delle spiegazioni immediatamente fornite dall'indagato, possano ritenersi condotta gravemente colposa, o, invece, non siano giustificabili, in quanto inserite in un ambito di rapporti del tutto svincolati dalle attività delittuose altrui. E ciò perché, anche riguardata ex ante, la condotta extraprocessuale tenuta, una volta illuminata dall'apporto fornito in sede di interrogatorio di garanzia, può risultare, sin da quel momento, ed in coincidenza con il provvedimento che mantiene la misura emessa, priva dei requisiti di grave negligenza, imprudenza ed imperizia, che connotano la condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. L'idoneità delle frequentazioni a comporre il compendio fondante la misura cautelare può, infatti, essere contradetta da un atteggiamento positivo dell'indagato, che contribuisca a smontare il bagaglio probatorio raccolto nei suoi confronti. 6. Un simile controllo manca nell'ordinanza impugnata, che, pertanto deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui d