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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 23618/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6/11/2019 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa da questa sezione l'8 marzo 2022, n. 278, veniva accolto il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso la sentenza della seconda sezione, n.39562 del 6 ottobre del 2021, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso straordinario, veniva fissata udienza di discussione sui motivi di ricorso originariamente proposti.

2. Nel ricorso originariamente proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] questi deduceva l'intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto.

Evidenziava il ricorrente che, in considerazione della natura permanente del reato (occupazione di un immobile di edilizia popolare), la cessazione della condotta delittuosa doveva essere collocata in concomitanza con la sentenza di primo grado, pronunciata il 4 marzo 2013, sicchè la prescrizione doveva ritenersi maturata dopo sei anni, in data 4 marzo 2019, non essendo intervenuti medio tempore eventi interruttivi prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 26 luglio 2019.

Né poteva rilevare la contestata recidiva infraquinquennale, posto che quest'ultima incide solo sulla determinazione dell'aumento massimo nel caso di interruzione del termine, mentre, nel caso di specie, la prescrizione era maturata nelle more tra l'uno e l'altro atto interruttivo.

3. Con i restanti motivi, il ricorrente eccepiva la mancata concessione del termine a difesa richiesto ex art. 108 cod. proc. peri., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. che andrebbe qualificato come reato istantaneo ad effetti permanenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere accolta.

Il ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione di sei anni era interamente decorso tra la pronuncia della sentenza in primo grado ed il decreto di citazione per il giudizio di appello, sicchè quest'ultimo atto interruttivo, essendo sopravvenuto dopo lo spirare del termine di prescrizione, non poteva utilmente comportare l'aumento previsto dall'art.161, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

La doglianza risulta fondata atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 marzo 2013, mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso il 26 luglio 2019.

Risulta, pertanto, che tra i due atti interruttivi è ampiamente decorso il termine di prescrizione di sei anni previsto per il reato de quo.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez.5, n. 51475 del 4/10/2019, Rv.277853; Sez. 2, n. 20654 dei 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583).

La recidiva reiterata, in quanto quale circostanza ad effetto speciale, incide anche sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis Sez.5 n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Ry.273490).

Nel caso di specie, tuttavia, pur considerando l'aumento massimo per la contestata recidiva ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., la pena astrattamente irrogabile risulterebbe comunque non superiore a sei anni.

2.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244275).

3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6/11/2019 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso; letta la memoria dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa da questa sezione l'8 marzo 2022, n. 278, veniva accolto il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso la sentenza della seconda sezione, n.39562 del 6 ottobre del 2021, che aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Per effetto dell'accoglimento del ricorso straordinario, veniva fissata udienza di discussione sui motivi di ricorso originariamente proposti. 2. Nel ricorso originariamente proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] questi deduceva l'intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto. Evidenziava il ricorrente che, in considerazione della natura permanente del reato (occupazione di un immobile di edilizia popolare), la cessazione della condotta delittuosa doveva essere collocata in concomitanza con la sentenza di primo grado, pronunciata il 4 marzo 2013, sicchè la prescrizione doveva ritenersi maturata dopo sei anni, in data 4 marzo 2019, non essendo intervenuti medio tempore eventi interruttivi prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 26 luglio 2019. Né poteva rilevare la contestata recidiva infraquinquennale, posto che quest'ultima incide solo sulla determinazione dell'aumento massimo nel caso di interruzione del termine, mentre, nel caso di specie, la prescrizione era maturata nelle more tra l'uno e l'altro atto interruttivo. 3. Con i restanti motivi, il ricorrente eccepiva la mancata concessione del termine a difesa richiesto ex art. 108 cod. proc. peri., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. che andrebbe qualificato come reato istantaneo ad effetti permanenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere accolta. Il ricorrente ha dedotto che il termine di prescrizione di sei anni era interamente decorso tra la pronuncia della sentenza in primo grado ed il decreto di citazione per il giudizio di appello, sicchè quest'ultimo atto interruttivo, essendo sopravvenuto dopo lo spirare del termine di prescrizione, non poteva utilmente comportare l'aumento previsto dall'art.161, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. La doglianza risulta fondata atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 4 marzo 2013, mentre il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso il 26 luglio 2019. Risulta, pertanto, che tra i due atti interruttivi è ampiamente decorso il termine di prescrizione di sei anni previsto per il reato de quo. Per consolidata giurisprudenza, infatti, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez.5, n. 51475 del 4/10/2019, Rv.277853; Sez. 2, n. 20654 dei 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583). La recidiva reiterata, in quanto quale circostanza ad effetto speciale, incide anche sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis Sez.5 n. 32679 del 13/6/2018, Pireddu, Ry.273490). Nel caso di specie, tuttavia, pur considerando l'aumento massimo per la contestata recidiva ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., la pena astrattamente irrogabile risulterebbe comunque non superiore a sei anni. 2.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244275). 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 24 m