CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 31447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5305/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.