CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1998
Cassazione n. 37504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che al primo motivo di ricorso, attraverso cui si censura la responsabilità con particolare riferimento all'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato come la sostanza stupefacente sequestrata fosse suddivisa in numerose dosi, ritenendo al contempo significativo - ai fini della destinazione allo spaccio - che, unitamente a detta sostanza fosse stato rinvenuto anche un bilancino di precisione oltre che numerose bustine vuote identiche a quelle che contenevano la sostanza stupefacente del tipo marijuana; rilevato che anche in ordine alla contestata recidiva la Corte di merito ha messo in evidenza come il ricorrente, già sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dato significativo della riconosciuta pericolosità sociale, attraverso la commissione del reato contestato, avesse dimostrato una aumentata pericolosità sociale che, pertanto, giustificava la recidiva per come contestata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci